§ 7.2.93 - Regolamento 10 gennaio 2000, n. 50.
Regolamento (CE) n. 50/2000 della Commissione concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:10/01/2000
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento prevede requisiti supplementari specifici in materia di etichettatura applicabili ai prodotti e ingredienti alimentari destinati al consumatore finale e alle [...]
Art. 2.      Lasciando impregiudicati gli altri requisiti della legislazione comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, l'etichettatura dei prodotti alimentari specificati deve [...]
Art. 3.      Gli additivi o aromi specificati sono ritenuti non più equivalenti ai sensi dell'articolo 2, lettera a), qualora una valutazione scientifica fondata su un'analisi appropriata dei dati esistenti [...]
Art. 4.      1. I requisiti supplementari specifici di etichettatura per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 2, lettera a), sono i seguenti
Art. 5.      Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari specificati fabbricati ed etichettati a norma di legge nella Comunità o importati a norma di legge nella Comunità e messi in libera [...]
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 7.2.93 - Regolamento 10 gennaio 2000, n. 50. [1]

Regolamento (CE) n. 50/2000 della Commissione concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati.

(G.U.C.E. 11 gennaio 2000, n. L 6).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento prevede requisiti supplementari specifici in materia di etichettatura applicabili ai prodotti e ingredienti alimentari destinati al consumatore finale e alle collettività (in appresso definiti "prodotti alimentari specificati") contenenti additivi e/o aromi di cui al paragrafo 2 (in appresso definiti "additivi e aromi specificati").

     2. Gli additivi e aromi in oggetto sono:

     - additivi disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE e/o

     - aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/388/CEE, contenenti o consistenti in organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio  o che sono derivati da tali organismi.

 

     Art. 2.

     Lasciando impregiudicati gli altri requisiti della legislazione comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, l'etichettatura dei prodotti alimentari specificati deve informare il consumatore finale e le collettività:

     a) conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di tutte le caratteristiche o proprietà alimentari quali:

     - la composizione,

     - il valore nutritivo o gli effetti nutritivi,

     - l'uso cui gli additivi o aromi sono destinati, che rendono gli additivi o aromi specificati non più equivalenti agli additivi o aromi esistenti;

     b) sulla presenza negli additivi o aromi in oggetto di materie che non sono presenti negli additivi o aromi equivalenti esistenti e che possono avere un'incidenza sulla salute di alcuni gruppi di popolazione;

     c) sulla presenza negli additivi o aromi specificati di materie che non sono presenti negli additivi o aromi equivalenti esistenti e che suscitano una riserva di ordine etico;

     d) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, sulla presenza di un additivo o aroma contenente un organismo geneticamente modificato mediante tecniche di ingegneria genetica il cui elenco non esauriente figura all'allegato I A, parte 1, della direttiva 90/220/CEE, o che consiste di un tale organismo.

 

     Art. 3.

     Gli additivi o aromi specificati sono ritenuti non più equivalenti ai sensi dell'articolo 2, lettera a), qualora una valutazione scientifica fondata su un'analisi appropriata dei dati esistenti può dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse da quelle degli additivi o aromi convenzionali, tenuto conto dei limiti ammessi delle variazioni naturali di tali caratteristiche. È questo il caso degli additivi o aromi specificati contenenti proteine e/o DNA derivati da modificazioni genetiche.

 

     Art. 4.

     1. I requisiti supplementari specifici di etichettatura per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 2, lettera a), sono i seguenti:

La dicitura "derivato da ... geneticamente modificato" figura, tra parentesi, nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE immediatamente dopo l'indicazione dell'additivo o dell'aroma in questione.

In alternativa, la stessa dicitura può figurare in calce all'elenco degli ingredienti in maniera perfettamente visibile, con un riferimento all'additivo o aroma in questione per mezzo di un asterisco [*]. La dicitura deve essere stampata in caratteri di dimensioni almeno uguali a quelle dei caratteri utilizzati per l'elenco degli ingredienti. Nel caso dei prodotti alimentari specificati per i quali non esiste un elenco degli ingredienti, tale dicitura deve figurare chiaramente sull'etichetta del prodotto.

     2. I requisiti supplementari specifici di etichettatura per quanto concerne le informazioni di cui all'art. 2, lettera d), sono i seguenti: La dicitura "geneticamente modificato" figura nell'elenco degli ingredienti immediatamente dopo l'indicazione dell'additivo o aroma in questione. In alternativa, la stessa dicitura può figurare in calce all'elenco degli ingredienti in maniera perfettamente visibile, con un riferimento all'additivo o aroma in questione per mezzo di un asterisco [*]. La dicitura deve essere stampata in caratteri di dimensioni almeno uguali a quelli dei caratteri utilizzati per l'elenco degli ingredienti. Nel caso dei prodotti alimentari specificati per i quali non esiste un elenco degli ingredienti, tale dicitura deve figurare chiaramente sull'etichetta del prodotto.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari specificati fabbricati ed etichettati a norma di legge nella Comunità o importati a norma di legge nella Comunità e messi in libera circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Abrogato dall’art. 37 del regolamento (CE) n. 1829/2003.