§ 6.6.21 - Regolamento 1 agosto 2001, n. 1579.
Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.6 protezione degli animali
Data:01/08/2001
Numero:1579


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come indicato nell'allegato del presente documento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 6.6.21 - Regolamento 1 agosto 2001, n. 1579.

Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

(G.U.C.E. 2 agosto 2001, n. L 209).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'undicesima conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), tenutasi a Gigiri (Kenya) dal 10 al 20 aprile 2000, le parti hanno adottato la risoluzione 11.10 della conferenza relativa al commercio di corallo.

     (2) Le "note sulle interpretazioni degli allegati A, B, C e D" riportate nell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 devono essere modificate in modo da inserirvi alcuni termini della risoluzione 11.10 relativi alle definizioni di sabbia corallina e di frammenti di corallo in conformità della definizione di "esemplari" data all'articolo 2, lettera t), del regolamento (CE) n. 338/97.

     (3) Sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Tali modifiche devono essere inserite nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.

     (4) Il regolamento (CE) n. 338/97 deve pertanto essere opportunamente modificato.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio di specie della fauna e della flora selvatica istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come indicato nell'allegato del presente documento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue:

     1) le "note sulle interpretazioni degli allegati A, B, C e D" sono modificate come segue:

     a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) la seguente annotazione è inserita alla fine del paragrafo 15:

     (Omissis).

     c) al paragrafo 17 l'annotazione 610 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2) l'allegato C, per quanto riguarda la famiglia "Meliaceae" elencata nella sezione "Flora", è modificata come segue:

     (Omissis).

     3) all'allegato C, per quanto riguarda la famiglia "Thymelaceae" elencata nella sezione "Flora", è aggiunta la seguente voce:

     (Omissis).