§ 6.5.110 - Decisione 19 dicembre 2001, n. 36/2002.
Decisione (CE) n. 2002/36 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al contributo della Comunità al fondo mondiale per la lotta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:19/12/2001
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità contribuisce al fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria in ragione di 60 milioni di EUR nel 2001.
Art. 2.      1. La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e chiede al fondo mondiale tutte le informazioni supplementari auspicate [...]
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 6.5.110 - Decisione 19 dicembre 2001, n. 36/2002.

Decisione (CE) n. 2002/36 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al contributo della Comunità al fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria.

(G.U.C.E. 11 gennaio 2002, n. L 7).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Aumentano le preoccupazioni circa gli effetti devastanti delle tre principali malattie trasmissibili (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) sulle sofferenze umane e sullo sviluppo socioeconomico nonché, inevitabilmente, sugli sforzi per ridurre la povertà, specie per quanto riguarda le fasce più vulnerabili della popolazione dei paesi in via di sviluppo.

     (2) Il vertice G8 di Okinawa del luglio 2000 si è impegnato a dare un contributo rilevante alla lotta contro le malattie trasmissibili e a spezzare il circolo vizioso malattie-povertà.

     (3) Il Consiglio, con la risoluzione del 15 maggio 2001, e il Parlamento europeo, con la risoluzione del 4 ottobre 2001, hanno manifestato il loro sostegno ad un programma d'azione comunitario intitolato: azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà.

     (4) La dichiarazione comune del 31 maggio 2001 del Consiglio e della Commissione e la risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2001 sulle malattie trasmissibili e la povertà hanno accolto con favore la proposta del segretario generale delle Nazioni Unite di creare un fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (in appresso denominato "fondo mondiale"), e hanno sottolineato che i contributi al fondo dovrebbero aggiungersi alle risorse esistenti.

     (5) In occasione del vertice G8 di Genova del luglio 2001, la Commissione ha annunciato, con il sostegno della Comunità e degli Stati membri, un contributo di 120 milioni di EUR in risposta all'appello dell'Assemblea generale dell'ONU.

     (6) Il fondo mondiale, creato a nome della comunità dei donatori internazionali e dei paesi beneficiari, sarà amministrato dal fiduciario in funzione dei suoi obiettivi, come indicato nelle norme di gestione.

     (7) Il fondo servirà ad affrontare il problema delle malattie trasmissibili HIV/AIDS, tubercolosi e malaria nei paesi in via di sviluppo, mediante un'impostazione equilibrata imperniata principalmente sulla prevenzione.

     (8) La Comunità accetta di versare, prelevandolo dal suo bilancio, un contributo complessivo di 60 milioni di EUR nel 2001 che sarà amministrato, come gli altri contributi al fondo mondiale, secondo i principi di una gestione sana ed efficiente.

     (9) La Commissione proporrà il fondamento giuridico per i contributi futuri necessari alla realizzazione del programma d'azione sulle tre malattie trasmissibili, tra cui ulteriori contributi al fondo mondiale,

     hanno adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     1. La Comunità contribuisce al fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria in ragione di 60 milioni di EUR nel 2001.

     2. Il contributo al fondo mondiale viene erogato in virtù di un accordo di finanziamento tra la Commissione e il fiduciario del fondo mondiale.

     3. Il contributo è gestito secondo le norme e procedure stabilite per il fondo mondiale di concerto con la Commissione, da allegare all'accordo di finanziamento.

 

     Art. 2.

     1. La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e chiede al fondo mondiale tutte le informazioni supplementari auspicate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria dello stesso. La Commissione e la Corte dei conti possono procedere a tutte le verifiche e ispezioni necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro frodi e irregolarità.

     2. Nel 2002 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio la prima relazione sulla gestione e i metodi di lavoro del fondo mondiale. A decorrere dal 2003 la relazione sulla realizzazione del programma d'azione, compreso il fondo mondiale, è integrato nella relazione annuale della Comunità sull'aiuto esterno.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.