§ 6.5.109 - Decisione 4 dicembre 2001, n. 873.
Decisione n. 2001/873/CE della Commissione che rettifica la direttiva n. 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:04/12/2001
Numero:873


Sommario
Art. 1.      All'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/22/CE, la data "5 aprile 2003" è rettificata in "5 aprile 2002".
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.5.109 - Decisione 4 dicembre 2001, n. 873.

Decisione n. 2001/873/CE della Commissione che rettifica la direttiva n. 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

(G.U.C.E. 8 dicembre 2001, n. L 325).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana, in particolare l'articolo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari stabilisce e armonizza i provvedimenti tecnici per il prelievo di campioni e i metodi di analisi da utilizzare per il controllo dei contaminanti interessati.

     (2) Nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è intervenuto un errore materiale relativamente alla data entro la quale gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di attuazione della predetta direttiva.

     (3) Occorre rettificare di conseguenza la direttiva 2001/22/CE.

     (4) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui prodotti alimentari,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     All'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/22/CE, la data "5 aprile 2003" è rettificata in "5 aprile 2002".

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.