§ 6.5.87 - Decisione 8 febbraio 1999, n. 372.
Decisione (CE) n. 372/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:08/02/1999
Numero:372


Sommario
Art. 1.  Durata e obiettivo del programma.
Art. 2.  Attuazione.
Art. 3.  Coerenza e complementarità.
Art. 4.  Bilancio.
Art. 5.  Comitato.
Art. 6.  Cooperazione internazionale.
Art. 7.  Controllo e valutazione.


§ 6.5.87 - Decisione 8 febbraio 1999, n. 372.

Decisione (CE) n. 372/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica [1999-2003]. [1]

(G.U.C.E. 20 febbraio 1999, n. L 46).

 

Art. 1. Durata e obiettivo del programma.

     1. E' adottato un programma d'azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali (in prosieguo "il presente programma") per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica.

     2. L'obiettivo del presente programma è di contribuire ad attività sanitarie finalizzate alla riduzione dell'incidenza delle lesioni personali in particolare quelle provocate dagli incidenti nell'ambiente domestico e nel tempo libero, promuovendo:

     a) la sorveglianza epidemiologica delle lesioni personali mediante un sistema comunitario di raccolta e di scambio delle informazioni sulle lesioni, basato sul rafforzamento e il miglioramento dei risultati del precedente sistema EHLASS;

     b) gli scambi di informazioni sull'utilizzazione di tali dati allo scopo di contribuire alla definizione delle priorità e delle migliori strategie di prevenzione.

     3. Il sistema comunitario di cui al paragrafo 2, lettera a), e l'azione specifica di cui al paragrafo 2, lettera b), da realizzare nell'ambito del programma sono indicati nell'allegato.

 

     Art. 2. Attuazione.

     1. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'attuazione del sistema comunitario e dell'azione specifica che figurano nell'allegato, conformemente all'articolo 5.

     2. La Commissione collabora con gli enti e le organizzazioni operanti nel settore della prevenzione delle lesioni personali.

 

     Art. 3. Coerenza e complementarità.

     La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra il sistema comunitario e l'azione specifica da attuare nell'ambito del presente programma e le azioni realizzate nell'ambito di altri programmi, azioni e iniziative comunitari, in particolare nel settore degli infortuni sul lavoro, della sicurezza stradale, della sicurezza dei prodotti e della protezione civile.

 

     Art. 4. Bilancio.

     1. La dotazione finanziaria di massima per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1 è stabilita a 14 milioni di euro.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 5. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure riguardanti:

     a) il regolamento interno del comitato;

     b) un programma annuale di lavoro che indichi le priorità d'azione;

     c) le modalità, procedure e specificazioni relative al contenuto e al finanziamento necessarie per garantire l'attuazione del sistema comunitario figurante nella parte A dell'allegato, comprese quelle relative alla partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

     d) le modalità, i criteri e le procedure di selezione e di finanziamento dei progetti per l'attuazione dell'azione specifica figurante nella parte B dell'allegato, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

     e) la procedura di controllo e di valutazione;

     f) le modalità di coordinamento con i programmi e le iniziative direttamente connessi al raggiungimento dell'obiettivo del presente programma;

     g) le modalità di cooperazione con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Il comitato formula il suo parere sui progetti di misure di cui sopra entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentati degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

     - la Commissione differisce di due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

     - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa dentro il termine di cui al primo trattino.

     3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione riguardante la realizzazione del programma. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

     4. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato:

     - sui contributi finanziari accordati nel quadro del presente programma (importo, durata, ripartizione e beneficiari);

     - sulle proposte della Commissione o iniziative delle Comunità e sull'attuazione dei programmi nell'ambito di altri settori direttamente connessi con la realizzazione dell'obiettivo del presente programma, al fine di assicurare la coerenza e la complementarità di cui all'articolo 3.

 

     Art. 6. Cooperazione internazionale.

     1. Fatto salvo l'articolo 228 del trattato, durante l'attuazione del presente programma, la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica è incoraggiata e attuata per quanto riguarda l'azione specifica prevista nella parte B dell'allegato, secondo la procedura di cui all'articolo 5.

     2. Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale alle condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei relativi protocolli addizionali, concernenti la partecipazione a programmi comunitari.

Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), in base alle procedure da convenire con questi due paesi.

 

     Art. 7. Controllo e valutazione.

     1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le misure necessarie a garantire il controllo e la valutazione continua del presente programma, tenendo conto dell'obiettivo di cui all'articolo 1.

     2. Nel terzo anno di attuazione del presente programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia e, al termine del programma, una relazione finale. Essa vi include le informazioni relative al finanziamento comunitario nel contesto del presente programma, alla coerenza e alla complementarità con i programmi, le azioni e iniziative di cui all'articolo 3, nonché i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le relazioni sono inoltre presentate al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. La relazione intermedia deve anche tener conto degli sviluppi nel contesto del quadro d'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica.

     3. In base alla relazione intermedia di cui al paragrafo 2 la Commissione potrà, se del caso, presentare le opportune proposte di modifica o di adeguamento del presente programma.

 

ALLEGATO

SISTEMA COMUNITARIO E AZIONE SPECIFICA DA ATTUARE

PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO DI CUI

ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

     A. SISTEMA COMUNITARIO DI RACCOLTA DI DATI E DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI SULLE LESIONI PERSONALI

     1. Il sistema comunitario di raccolta di dati e di scambio delle informazioni sulle lesioni personali, di seguito denominato "sistema", si prefigge di raccogliere informazioni sulle lesioni personali, in particolare quelle risultanti da incidenti nell'ambiente domestico e nel tempo libero.

     2. Il sistema sarà attuato utilizzando, a titolo principale, i mezzi telematici e in particolare la rete telematica EUPHIN (European Union Public Health Information Network) sviluppata nell'ambito dei progetti d'interesse comune del programma di scambio telematico di dati tra amministrazioni (IDA).

     3. Il sistema sarà sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita con il precedente sistema EHLASS e della sua valutazione.

     4. La raccolta dei dati è effettuata conformemente ai sistemi di raccolta presentati a tal fine dagli Stati membri, presso gli ospedali e/o gli altri stabilimenti e strutture appropriati e mediante inchieste. La raccolta e la trasmissione verso il sistema delle informazioni sono effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri che provvedono ad assicurare l'attendibilità delle fonti di dati.

     5. Un'attenzione particolare è rivolta:

     - al metodo di raccolta dei dati a fini di confrontabilità e compatibilità,

     - ai criteri di rappresentatività dei dati,

     - alla garanzia di qualità dei dati.

     6. I dati devono essere codificati, segnatamente secondo un approccio fondato sui criteri comuni del manuale di codifica del precedente sistema EHLASS.

     7. Le modalità di accesso dei vari organismi o associazioni al sistema saranno definite nel contesto dell'attuazione del programma.

 

     B. AZIONE SPECIFICA RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE LESIONI PERSONALI E AGLI SCAMBI DI INFORMAZIONI

     Obiettivo della presente azione specifica è incoraggiare, rafforzare e sostenere la creazione di reti comunitarie concernenti l'epidemiologia delle lesioni personali e gli scambi di informazioni, destinate in particolare a svolgere i seguenti compiti:

     - promuovere strategie concordate per quanto riguarda tutti gli elementi tecnici e metodologici, segnatamente i codici, le definizioni e la raccolta di dati;

     - mettere a disposizione del sistema, e comunicare ad esso, dati confrontabili e compatibili;

     - esaminare la copertura offerta dagli attuali sistemi di raccolta dei dati e, ove necessario, studiare misure volte a migliorare tale copertura; assistere nell'individuazione dei bisogni in materia di inchiesta;

     - promuovere la creazione di una banca dati che riprenda i risultati delle inchieste;

     - procedere alla raccolta, al trattamento e alla diffusione delle informazioni;

     - agevolare l'individuazione dei prodotti pericolosi;

     - sviluppare nuovi approcci o metodi innovativi per affrontare determinati problemi;

     - analizzare i fattori di rischio e le strategie di prevenzione.

 

 

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 13 della decisione n. 1786/2002/CE, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2002.