§ 6.5.31 - Regolamento 8 giugno 1993, n. 1493.
Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:08/06/1993
Numero:1493


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni, tra Stati membri, di sorgenti sigillate e di altre sorgenti pertinenti allorché i quantitativi e le concentrazioni superano i livelli [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      I controlli delle spedizioni di sorgenti sigillate, di altre sorgenti pertinenti e di residui radioattivi, tra Stati membri, ai sensi della legislazione comunitaria o nazionale, dal punto di [...]
Art. 4.      1. Un detentore di sorgenti sigillate o di residui radioattivi che intenda spedirli o farli spedire, si fa rilasciare dal destinatario delle sostanze radioattive una dichiarazione preventiva [...]
Art. 5.      1. La dichiarazione di cui all'articolo 4 può riferirsi a più di una spedizione, purché:
Art. 6.      Un detentore di sorgenti sigillate, altre sorgenti pertinenti e residui radioattivi, che abbia spedito o fatto spedire dette sorgenti o detti residui, deve fornire, entro ventuno giorni dalla [...]
Art. 7.      Le autorità competenti degli Stati membri collaborano per assicurare l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.
Art. 8.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione non oltre il 1° luglio 1993 il nome e l'indirizzo della/e autorità competente/i di cui all'articolo 2, nonché tutte le informazioni necessarie per [...]
Art. 9.      Il presente regolamento lascia impregiudicate le vigenti disposizioni nazionali e gli accordi internazionali esistenti riguardanti il trasporto, compreso il transito, di materiali radioattivi.
Art. 10.      Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi e i diritti risultanti dalla direttiva 92/3/Euratom.
Art. 11.      1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 6.5.31 - Regolamento 8 giugno 1993, n. 1493.

Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.

(G.U.C.E. 19 giugno 1993, n. L 148).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni, tra Stati membri, di sorgenti sigillate e di altre sorgenti pertinenti allorché i quantitativi e le concentrazioni superano i livelli previsti dall'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 80/836/Euratom. Esso si applica anche alle spedizioni tra Stati membri di residui radioattivi di cui alla direttiva 92/3/Euratom.

     2. In caso di materie nucleari ciascuno Stato membro effettua nel proprio territorio tutti i controlli necessari al fine di garantire che ogni destinatario di queste materie oggetto di trasferimento da un altro Stato membro soddisfi le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     - spedizione: le operazioni di trasporto di sostanze radioattive dal luogo di origine al luogo di destinazione, inclusi il caricamento e lo scaricamento;

     - detentore di sostanze radioattive: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare la spedizione, abbia la responsabilità giuridica, in virtù della legislazione nazionale, di tali materiali e intenda effettuare una spedizione verso un destinatario;

     - destinatario di sostanze radioattive: la persona fisica o giuridica a cui le sostanze siano trasferite;

     - sorgente sigillata: ha lo stesso significato che nella direttiva 80/836/Euratom;

     - altre sorgenti pertinenti: le sostanze radioattive che non siano una sorgente sigillata destinate all'uso diretto o indiretto della radiazione ionizzante da esse emesso per applicazioni mediche, veterinarie, industriali, commerciali, di ricerca o agricole;

     - residuo radioattivo: ha lo stesso significato che nella direttiva 92/3/Euratom;

     - materie nucleari: le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali di cui all'articolo 197 del trattato CEEA;

     - autorità competenti: qualsiasi autorità responsabile nello Stato membro dell'applicazione e della gestione del presente regolamento o qualunque altra autorità designata dallo Stato membro;

     - attività: ha lo stesso significato che nella direttiva 80/836/Euratom.

 

     Art. 3.

     I controlli delle spedizioni di sorgenti sigillate, di altre sorgenti pertinenti e di residui radioattivi, tra Stati membri, ai sensi della legislazione comunitaria o nazionale, dal punto di vista della radioprotezione, sono effettuati come parte delle procedure di controllo applicate in maniera non discriminatoria in tutto il territorio dello Stato membro.

 

     Art. 4.

     1. Un detentore di sorgenti sigillate o di residui radioattivi che intenda spedirli o farli spedire, si fa rilasciare dal destinatario delle sostanze radioattive una dichiarazione preventiva scritta indicante che quest'ultimo si è conformato, nello Stato membro di destinazione, a tutte le disposizioni applicabili in esecuzione dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom e agli obblighi nazionali pertinenti riguardanti lo stoccaggio, l'uso e lo smaltimento sicuri di una determinata categoria di sorgenti o di residui.

La dichiarazione è effettuata mediante i documenti uniformi i cui modelli figurano negli allegati I e II.

     2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa dal destinatario alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione della spedizione. Le autorità competenti attestano, con l'apposizione del proprio timbro sul documento, di aver preso conoscenza della dichiarazione e la dichiarazione è quindi trasmessa dal destinatario al detentore.

 

     Art. 5.

     1. La dichiarazione di cui all'articolo 4 può riferirsi a più di una spedizione, purché:

     - le sorgenti sigillate o i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche,

     - le sorgenti sigillate o i residui radioattivi a cui essa si riferisce non superino i livelli di attività specificati nella dichiarazione e

     - le spedizioni siano effettuate dallo stesso detentore allo stesso destinatario e dipendano dalle stesse autorità competenti.

     2. La dichiarazione è valida per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data dell'apposizione del timbro da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

 

     Art. 6.

     Un detentore di sorgenti sigillate, altre sorgenti pertinenti e residui radioattivi, che abbia spedito o fatto spedire dette sorgenti o detti residui, deve fornire, entro ventuno giorni dalla fine di ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione i seguenti dati riguardanti le consegne effettuate durante il trimestre:

     - il nome e l'indirizzo dei destinatari;

     - l'attività totale per radionuclide consegnato a ciascun destinatario e il numero delle consegne effettuate;

     - la quantità singola più elevata di ciascun radionuclide consegnato a ciascun destinatario;

     - il tipo di sostanza: sorgente sigillata, altra sorgente pertinente o residui radioattivi.

La prima di tali comunicazioni copre il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993.

 

     Art. 7.

     Le autorità competenti degli Stati membri collaborano per assicurare l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione non oltre il 1° luglio 1993 il nome e l'indirizzo della/e autorità competente/i di cui all'articolo 2, nonché tutte le informazioni necessarie per mettersi rapidamente in contatto con dette autorità.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le eventuali modifiche di tali dati.

La Commissione comunica l'informazione in questione nonché le relative modifiche a tutte le autorità competenti della Comunità e la pubblica, così come le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento lascia impregiudicate le vigenti disposizioni nazionali e gli accordi internazionali esistenti riguardanti il trasporto, compreso il transito, di materiali radioattivi.

 

     Art. 10.

     Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi e i diritti risultanti dalla direttiva 92/3/Euratom.

 

     Art. 11.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Il presente regolamento non è più applicabile ai residui radioattivi dal 1 gennaio 1994.

 

ALLEGATO I

SPEDIZIONE DI SORGENTI SIGILLATE TRA GLI STATI MEMBRI

DELLA COMUNITA' EUROPEA

     Documento uniforme da utilizzare ai sensi del regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio Avvertenza

     - Il destinatario di sorgenti sigillate deve compilare le caselle da 1 a 5 e trasmettere il presente modulo alla pertinente autorità competente del suo paese.

     - L'autorità competente dello Stato membro del destinatario deve compilare la casella 6 e restituire quindi il modulo al destinatario.

     - Il destinatario deve quindi trasmettere il modulo al detentore nel paese di spedizione, prima dell'inoltro delle sorgenti sigillate.

     - Compilare tutte le parti del modulo e, se del caso, contrassegnare le caselle.

 

     1. LA PRESENTE DICHIARAZIONE RIGUARDA:

     UNA SPEDIZIONE (Il modulo è valido fino al termine della spedizione se non altrimenti dichiarato nella casella 6)

data presunta di spedizione (se nota):

     VARIE SPEDIZIONI (Il modulo ha validità triennale se non altrimenti dichiarato nella casella 6)

 

     2. DESTINAZIONE DELLA/E SORGENTE/I

     Nome del destinatario:

     Persona da contattare:

     Indirizzo:

     Tel.: Fax:

 

     3. DETENTORE DELLA/E SORGENTE/I NEL PAESE DI SPEDIZIONE

     Nome del detentore:

     Persona da contattare:

     Indirizzo:

     Tel.: Fax:

 

     4. DESCRIZIONE DELLA/E SORGENTE/I OGGETTO DELLA/E SPEDIZIONE/I

     a) Radionuclide/i:

     b) Attività massima di ogni singola sorgente (MBq):

     c) Numero di sorgenti:

     d) Se tale (tali) sorgente/i sigillata/e è (sono) montata/e su macchinari/dispositivi/attrezzature all'atto della spedizione breve descrizione del macchinario/dispositivo/attrezzatura:

     e) Indicare (se noti e richiesti dalle autorità competenti):

     - norma tecnica nazionale o internazionale a cui la/e sorgente/i sigillata/e si conforma/no e numero di certificazione:

     - data di scadenza della certificazione:

     - nome del produttore e riferimento al catalogo:

 

     5. DICHIARAZIONE DELLA PERSONA AUTORIZZATA O RESPONSABILE

     - Il sottoscritto destinatario certifica con la presente che le informazioni contenute nel presente modulo sono corrette.

     - Il sottoscritto destinatario certifica con la presente di essere in possesso di una licenza, un'autorizzazione o altro permesso per prendere in consegna la/e sorgente/i descritta/e nel presente modulo.

     - Numero della licenza, dell'autorizzazione o di altro permesso (se applicabile) e sua data di scadenza:

     - Il sottoscritto destinatario certifica con la presente di ottemperare a tutti i pertinenti requisiti nazionali, quali quelli relativi allo stoccaggio sicuro, all'uso o allo smaltimento della/e sorgente/i descritta/e nel presente modulo.

 

Nome:

Firma:

Data:

 

     6. ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE DEL PAESE DEL DESTINATARIO

     Timbro:

     Denominazione dell'autorità:

     Indirizzo:

     Tel.: Fax:

     Data:

La presente attestazione è valida fino (se pertinente) al

Si rimanda alla casella 1 di pagina 1 per informazioni sul termine di validità del presente modulo

 

ALLEGATO II

SPEDIZIONE DI RESIDUI RADIOATTIVI TRA GLI STATI MEMBRI

DELLA COMUNITA' EUROPEA

Documento uniforme da utilizzare ai sensi del regolamento (Euratom) n.

1493/93 del Consiglio Avvertenza

     - Il destinatario di residui radioattivi deve compilare le caselle da 1 a 6 e trasmettere il presente modulo alla pertinente autorità competente del suo paese.

     - L'autorità competente dello Stato membro del destinatario deve compilare la casella 7 e restituire il modulo, debitamente vidimato, al destinatario.

     - Il destinatario deve quindi trasmettere il modulo al detentore nel paese di spedizione, prima dell'inoltro dei residui radioattivi.

     - Compilare tutte le parti del modulo e, se del caso, contrassegnare le caselle.

     - Il presente documento cesserà di essere applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1994.

 

     1. LA PRESENTE DICHIARAZIONE RIGUARDA:

     UNA SPEDIZIONE

     data presunta di spedizione (se nota):

     VARIE SPEDIZIONI

 

     2. DESTINAZIONE DEI RESIDUI RADIOATTIVI

     Nome del destinatario:

     Persona da contattare:

     Indirizzo:

     Tel.: Fax:

 

     3. DETENTORE DEI RESIDUI RADIOATTIVI NEL PAESE DI SPEDIZIONE

     Nome del detentore:

     Persona da contattare:

     Indirizzo:

     Tel.: Fax:

 

     4. NATURA DEI RESIDUI RADIOATTIVI

     a) Descrizione dei residui:

     b) Origine dei residui: (ad esempio, medicina, ricerca: produzione di energia, ecc.)

     c) Radionuclidi principali:

     d) Attività alfa massima della/e spedizione/i (Bq):

     e) Attività beta/gamma massima della/e spedizione/i (Bq):

     f) Quantità massima di residui oggetto della/e spedizione/i, volume o massa (m3 o kg):

     g) Numero delle spedizioni:

 

     5. SCOPO DELLA SPEDIZIONE

     (Condizionamento, stoccaggio, smaltimento dei residui, ecc.)

 

     6. DICHIARAZIONE DELLA PERSONA AUTORIZZATA O RESPONSABILE

     - Il sottoscritto destinatario certifica con la presente che le informazioni contenute nel presente modulo sono corrette.

     - Il sottoscritto destinatario certifica con la presente di essere in possesso di una licenza, un'autorizzazione o altro permesso per prendere in consegna i residui radioattivi descritti nel presente modulo.

     - Numero della licenza, dell'autorizzazione o di altro permesso (se applicabile) e sua data di scadenza:

     - Il sottoscritto destinatario certifica con la presente di ottemperare a tutti i pertinenti requisiti nazionali in materia di stoccaggio sicuro o smaltimento dei residui descritti nel presente modulo. Nome:

Firma:

Data:

 

     7. ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE DEL PAESE DEL DESTINATARIO

Timbro:

Denominazione dell'autorità:

Indirizzo:

Tel.: Fax:

Data:

La presente attestazione è valida fino (se pertinente) al

Si rimanda all'avvertenza di pagina 1 per informazioni sul termine di validità del presente modulo