§ 6.4.45 – Regolamento 17 dicembre 2004, n. 2172.
Regolamento (CE) n. 2172/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.4 cooperazione internazionale
Data:17/12/2004
Numero:2172


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.4.45 – Regolamento 17 dicembre 2004, n. 2172.

Regolamento (CE) n. 2172/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio sullintroduzione accelerata di norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 18 dicembre 2004, n. L 371).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo, in particolare l’articolo 11,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 417/2002 si fonda sulle norme e sulle definizioni descritte nell’allegato I della convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi (in appresso «la convenzione MARPOL»).

     (2) Il 4 dicembre 2003 il comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato una serie di emendamenti all’allegato I della convenzione MARPOL, che entreranno in vigore il 5 aprile 2005.

     (3) A seguito dell’adozione di tali emendamenti è opportuno aggiornare i rinvii all’allegato I della convenzione MARPOL contenuti nel regolamento (CE) n. 417/2002.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 417/2002 è modificato come segue:

     1) all’articolo 3:

     a) al punto 2), il rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, che entrerà in vigore in data 1° settembre 2002» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 111(50) del 4 dicembre 2003 che entrerà in vigore il 4 aprile 2005».

     b) al punto 7), è aggiunta la seguente frase:

     «Ogni petroliera di categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/PL).».

     c) il testo del punto 10) è sostituito dal seguente:

     «10) “petroliera a doppio scafo”:

     a) petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;

     oppure

     b) petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;».

     2) all’articolo 6, il rinvio alla «risoluzione MEPC 94 (46) del 27 aprile 2001» è sostituito dal rinvio alla «risoluzione MEPC 94(46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) dell’11 ottobre 2002 e dalla risoluzione MEPC 112(50) del 4 dicembre 2003».

     3) all’articolo 11, il rinvio alle «risoluzioni MEPC 94(46) e 95(46)» è sostituito dal rinvio alle «risoluzioni MEPC 111(50) e risoluzione MEPC 94(46), nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50)».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.