§ 6.4.32 - Regolamento 7 novembre 2000, n. 2494.
Regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.4 cooperazione internazionale
Data:07/11/2000
Numero:2494


Sommario
Art. 1.      La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza adeguata per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intendono
Art. 3.      Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento mirano a
Art. 4.      1. Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento sono in particolare intese a quanto segue
Art. 5.      I partner della cooperazione che possono ricevere assistenza ai sensi del presente regolamento comprendono organizzazioni internazionali, stati, regioni, organismi regionali, servizi decentrati, [...]
Art. 6.      1. Il finanziamento comunitario può coprire studi, assistenza tecnica, istruzione, formazione o altri servizi, forniture o lavori, fondi per piccole sovvenzioni, stime, audit e missioni di [...]
Art. 7.      L'assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento è fornita con aiuti a fondo perduto
Art. 8.      La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo dal 2000 al 2006 è di 249 milioni di euro
Art. 9.      1. Alla Commissione spetta istruire, decidere di finanziare e gestire le attività di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare [...]
Art. 10.      1. La Commissione è assistita, dal comitato geograficamente competente in materia di sviluppo, in seguito denominato il "comitato"
Art. 11.      1. Entro il 1° settembre successivo ad ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle attività [...]
Art. 12.      1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006


§ 6.4.32 - Regolamento 7 novembre 2000, n. 2494.

Regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo.

(G.U.C.E. 15 novembre 2000, n. L 288).

 

Art. 1.

     La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza adeguata per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo in funzione delle esigenze di carattere economico, sociale e ambientale che si pongono nei confronti delle foreste a livello locale, nazionale e globale. L'assistenza e la consulenza fornite ai sensi del presente regolamento integrano e rafforzano quelle fornite mediante altri strumenti della cooperazione allo sviluppo.

 

     Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intendono:

     1) per "foreste tropicali e altre foreste", in seguito denominate "foreste", gli ecosistemi forestali naturali e seminaturali, primari o secondari, le formazioni forestali chiuse o aperte, in zone secche, semi- aride e umide;

     2) per "conservazione", tutte le attività volte a salvaguardare e a risanare le foreste, in particolare le attività intese a proteggere o a ripristinare la biodiversità e le funzioni ecologiche dell'ecosistema forestale, garantendone allo stesso tempo, nei limiti del possibile, l'attuale e futuro valore per l'umanità e, in particolare, per le popolazioni che dipendono dalla foresta;

     3) per "gestione sostenibile delle foreste", la gestione e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boscosi, in un modo e a un'intensità tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la capacità di svolgere, attualmente e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, a livello locale, nazionale e mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi;

     4) per "sviluppo sostenibile", il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e la sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future;

     5) per "popolazioni che dipendono dalla foresta", i popoli indigeni che abitano la foresta o la considerano la loro dimora tradizionale e qualsiasi popolazione che viva al suo interno o nelle vicinanze e sia, per tradizione, direttamente e in larga misura da essa dipendente.

 

     Art. 3.

     Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento mirano a:

     - accrescere l'importanza attribuita alle foreste nelle politiche nazionali e integrare le politiche forestali basate su una gestione sostenibile delle foreste nella pianificazione dello sviluppo,

     - promuovere la produzione e l'uso di legname e altri prodotti forestali ottenuti da risorse gestite in modo sostenibile,

     - contribuire all'adeguata valutazione delle risorse e dei servizi forestali,

     - assicurare l'attiva partecipazione delle popolazioni che dipendono dalla foresta e delle comunità locali allo sviluppo delle politiche forestali nazionali e alla pianificazione dello sviluppo,

     - migliorare il coordinamento e il flusso di informazioni fra i progetti della Commissione e degli Stati membri, al fine di attuare azioni coerenti in questa regione.

 

     Art. 4.

     1. Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento sono in particolare intese a quanto segue:

     a) elaborazione di adeguate strategie forestali nazionali e internazionali basate su una valutazione realistica del patrimonio forestale, che comprendano la pianificazione dell'uso del suolo, il commercio equo dei prodotti forestali ottenuti in modo sostenibile, misure giuridiche e fiscali, sviluppo istituzionale, sostegno al settore privato e sostegno affinché le popolazioni che dipendono dalla foresta possano esse stesse modellare il proprio sviluppo sociale, economico e culturale. Esse terranno conto di altre politiche settoriali che hanno un impatto sulle foreste, nonché degli interessi e dei diritti consuetudinari delle popolazioni che dipendono dalla foresta;

     b) conservazione e recupero delle foreste considerate importanti per il loro alto valore ecologico, in particolare per il loro valore nella conservazione della biodiversità o per i loro effetti locali e globali, quali la protezione dei bacini idrografici, la prevenzione dell'erosione del suolo o del cambiamento climatico;

     c) gestione e utilizzazione sostenibili delle foreste per fornire vantaggi economici, sociali e ambientali; compresi la certificazione forestale - tenendo conto delle diverse condizioni di gestione per le piccole e per le grandi aree forestali - lo sfruttamento ecologico delle risorse forestali legnose e no e la rigenerazione naturale e assistita delle foreste;

     d) economicità della gestione sostenibile delle foreste mediante l'utilizzazione più efficiente di prodotti forestali e miglioramenti tecnici delle attività a valle del settore forestale, quali lavorazione e commercializzazione su piccola e media scala del legname e dei prodotti forestali legnosi e non legnosi, l'utilizzazione sostenibile del legname come risorsa energetica e la promozione di alternative alle pratiche agricole basate sul disboscamento;

     e) acquisizione e gestione di competenze e informazioni in materia di servizi e prodotti forestali, al fine di fornire una solida base scientifica per le attività di cui alle lettere da a) a d).

     2. Le attività ammissibili al finanziamento comprendono progetti pilota sul campo, programmi innovativi, studi e ricerche i cui risultati, oltre ai loro obiettivi specifici, contribuiscano allo sviluppo, all'adeguamento ed alla migliore applicazione delle politiche forestali della Comunità e dei paesi partner.

     3. Si rivolge particolare attenzione a:

     - sviluppo dell'iniziativa privata ecologicamente e socialmente responsabile nella lavorazione e nel sistema di commercializzazione dei prodotti forestali, nel contesto di politiche concordate per lo sviluppo del settore privato e tenendo conto dei sistemi sociali esistenti e delle attività economiche di comunità,

     - promozione della partecipazione diretta dei partner della cooperazione nei paesi in via di sviluppo e nel contempo predisposizione di interventi di proporzioni adeguate e adattamento delle procedure amministrative alla capacità locali di gestione,

     - informazione preventiva e partecipazione delle popolazioni che dipendono dalla foresta e delle comunità locali alle attività svolte nell'ambito del presente regolamento, tenendo conto delle loro priorità di sviluppo e dei loro diritti economici, sociali e culturali, anche attraverso lo sviluppo delle capacità, al fine di assicurare la loro piena partecipazione a tutti i processi decisionali,

     - sostenibilità di qualsiasi attività proposta, sociale, economica e ambientale,

     - opportuni coordinamento e flussi di informazione fra la Commissione e gli Stati membri al fine di assicurare la coerenza delle attività nelle regioni interessate,

     - ruoli specifici dei sessi, conoscenze, prospettive e contributi di donne/ragazze e uomini/ragazzi nella gestione e nell'utilizzazione delle foreste.

     4. Le priorità sono determinate secondo:

     - le necessità di ciascun paese espresse nelle politiche ambientali e di sviluppo nazionali e regionali attinenti alle foreste, tenendo conto dei piani forestali nazionali e delle necessità locali, e

     - gli obiettivi della cooperazione comunitaria stabiliti dalla Commissione in documenti strategici concordati per paese.

     5. Le attività svolte ai sensi del presente regolamento sono precedute da una valutazione del loro impatto ambientale e socioculturale, che valuta anche se le azioni previste sono conformi alla priorità di sviluppo delle popolazioni che dipendono dalla foresta e dalle comunità locali interessate nonché da uno studio di fattibilità finanziaria ed economica. Tali attività sono altresì precedute da uno scambio trasparente di informazioni con le popolazioni che dipendono dalla foresta e con le comunità locali e sono subordinate al loro sostegno.

     6. Le attività svolte ai sensi del presente regolamento sono coordinate con, e possono fornire sostegno a, le attività e i programmi nazionali e internazionali inerenti alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste, in particolare con le proposte di azione formulate in sede di lavori del Gruppo intergovernativo sulle foreste e del Forum intergovernativo sulle foreste.

     7. Ove opportuno, le attività sono svolte nell'ambito di organizzazioni regionali e di programmi internazionali di cooperazione e costituiscono un supporto allo sviluppo di una politica globale di conservazione e gestione sostenibile delle foreste nella quale possa iscriversi la politica comunitaria.

 

     Art. 5.

     I partner della cooperazione che possono ricevere assistenza ai sensi del presente regolamento comprendono organizzazioni internazionali, stati, regioni, organismi regionali, servizi decentrati, enti pubblici, imprese e operatori privati, cooperative, comunità locali, organizzazioni non governative e associazioni rappresentative delle popolazioni locali, in particolare le popolazioni che dipendono dalla foresta.

 

     Art. 6.

     1. Il finanziamento comunitario può coprire studi, assistenza tecnica, istruzione, formazione o altri servizi, forniture o lavori, fondi per piccole sovvenzioni, stime, audit e missioni di valutazione e controllo. Entro i limiti fissati annualmente dall'autorità di bilancio esso può coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa a favore sia della Commissione che dei beneficiari, connesse ad attività che non rientrano nei compiti permanenti della pubblica amministrazione, relative all'individuazione, alla preparazione, alla gestione, al controllo, all'audit e alla verifica dei programmi o progetti.

Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento legate ad un'attività specifica, escluso l'acquisto di beni immobili, sia spese correnti (incluse spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento). Dette spese possono di norma essere coperte solo per la fase di avvio e tale copertura decresce gradualmente, ad eccezione dei programmi di formazione, istruzione e ricerca.

     2. Per ciascuna attività di cooperazione è richiesto un contributo dei partner della cooperazione di cui all'articolo 5. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle loro possibilità e in funzione delle caratteristiche dell'attività in questione.

     3. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate. A tal proposito, si dovrà cercare di realizzare un coordinamento con le misure adottate da altri donatori. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [1]

     4. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento.

     5. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di tutte queste attività, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, adotta tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

     a) lo scambio e l'analisi sistematici d'informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

     b) il coordinamento in loco delle attività, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nei paesi beneficiari.

     6. Per ottenere il maggiore impatto possibile delle attività a livello mondiale, nazionale e locale, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, prende tutte le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione, specialmente per quanto riguarda lo scambio di informazioni, con i partner della cooperazione, con i donatori e con altre organizzazioni internazionali interessate, in particolare con quelle del sistema delle Nazioni Unite.

 

     Art. 7.

     L'assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento è fornita con aiuti a fondo perduto.

 

     Art. 8.

     La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo dal 2000 al 2006 è di 249 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 9.

     1. Alla Commissione spetta istruire, decidere di finanziare e gestire le attività di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. Ogni due anni la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, gli orientamenti strategici e le priorità per l'attuazione delle attività da effettuare l'anno successivo. Essa ne informa il Parlamento europeo.

     3. Le decisioni relative ad aiuti pari o superiori a 3,5 milioni di euro per singole attività finanziate ai sensi del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

     4. La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in merito a ciascuna decisione di finanziamento che intende prendere per quanto riguarda aiuti di valore inferiore a 3,5 milioni di euro per attività contemplate dal presente regolamento. L'informazione dev'essere resa disponibile al più tardi una settimana prima di prendere la decisione.

     5. La Commissione è autorizzata ad approvare gli impegni necessari per coprire superamenti previsti o effettivi o i fabbisogni supplementari connessi alle attività, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o pari al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

     6. Ogni accordo di finanziamento o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino verifiche in loco secondo le consuete procedure stabilite dalla Commissione sulla base delle norme vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     7. Quando le azioni sono oggetto di accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, gli accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, dazi e ogni altro onere non è a carico della Comunità.

     8. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [2]

     9. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005. [3]

     10. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

     - alla ricerca della redditività dei costi e di un impatto sostenibile delle attività,

     - alla definizione chiara ed al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutte le attività.

 

     Art. 10.

     1. La Commissione è assistita, dal comitato geograficamente competente in materia di sviluppo, in seguito denominato il "comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 11.

     1. Entro il 1° settembre successivo ad ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle attività finanziate nel corso dell'anno e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento in tale periodo.

Il riepilogo fornisce in particolare informazioni relative al numero e al tipo delle attività finanziate, ai partner della cooperazione ed ai paesi interessati. Inoltre, la relazione indica il numero delle valutazioni esterne effettuate riguardo ad attività specifiche.

     2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle attività finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi da esse perseguiti siano stati realizzati e fornire orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. La valutazione tiene conto delle opinioni dei beneficiari, tra cui le popolazioni che dipendono dalla foresta e le comunità locali. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, una sintesi delle valutazioni effettuate. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e di altri interessati.

     3. Entro un mese dalla decisione la Commissione informa gli Stati membri delle attività approvate, indicandone costo e tipo, paese interessato e partner della cooperazione.

     4. Una guida al finanziamento in cui sono precisati gli orientamenti e i criteri applicabili per la selezione delle attività è pubblicata e trasmessa agli interessati dai servizi della Commissione, comprese le sue delegazioni nei paesi in questione.

 

     Art. 12.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

     2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale delle attività finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, nel contesto generale della cooperazione comunitaria allo sviluppo, corredata di proposte relative a futuri sviluppi del presente regolamento, compresa una sua eventuale modifica o abrogazione.

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.