§ 6.2.200 – Decisione 11 febbraio 2004, n. 280.
Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:11/02/2004
Numero:280


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Programmi nazionali e programma comunitario.
Art.  3. Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri.
Art.  4. Sistema di inventario comunitario.
Art.  5. Valutazione dei progressi e informazione.
Art.  6. Registri nazionali.
Art.  7. Quantità assegnata.
Art.  8. Procedure previste dal protocollo di Kyoto.
Art.  9. Comitato.
Art.  10. Ulteriori misure.
Art.  11. Abrogazione.
Art.  12. Destinatari.


§ 6.2.200 – Decisione 11 febbraio 2004, n. 280. [1]

Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto.

(G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità istituiva un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica e per valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni. Per tener conto degli sviluppi avvenuti a livello internazionale e per motivi di chiarezza è opportuno sostituire la suddetta decisione.

     (2) L'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in prosieguo: convenzione UNFCCC), approvata dalla decisione 94/69/ CE del Consiglio, è quello di stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico.

     (3) La convenzione UNFCCC impegna la Comunità e i suoi Stati membri a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla Conferenza delle parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito «gas a effetto serra»), applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla Conferenza delle parti.

     (4) Sono necessari un monitoraggio completo e una regolare valutazione delle emissioni comunitarie di gas a effetto serra. Bisogna che le misure adottate dalla Comunità e dai suoi Stati membri sulla politica in materia di cambiamento climatico siano anch'esse analizzate tempestivamente.

     (5) Una comunicazione tempestiva e accurata di informazioni a norma della presente direttiva permetterebbe una pronta determinazione dei livelli di emissione a norma della decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni e consentirebbe così un tempestivo accertamento dell'ammissibilità a partecipare ai meccanismi di flessibilità del protocollo di Kyoto.

     (6) La convenzione UNFCC impegna tutte le parti a formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente i programmi nazionali e, se del caso, regionali, che stabiliscono misure intese a mitigare i cambiamenti climatici rivolgendo l'attenzione alle emissioni di origine antropica delle fonti e all'assorbimento di tutti i gas a effetto serra tramite pozzi di assorbimento.

     (7) Il protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC è stato approvato con la decisione 2002/358/CE. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto, ogni parte del protocollo di Kyoto inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC deve aver ottenuto, per il 2005, progressi dimostrabili nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del protocollo.

     (8) Conformemente alla parte II, sezione A, dell'allegato alla decisione 19/CP.7 della Conferenza delle parti, ogni parte del protocollo di Kyoto inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC è tenuta a istituire e conservare un registro nazionale per garantire che vengano accuratamente contabilizzate le unità di riduzione delle emissioni, le riduzioni delle emissioni certificate, le quantità assegnate e le unità di assorbimento rilasciate, detenute, cedute soppresse o ritirate.

     (9) Conformemente alla decisione 19/CP.7, le unità di riduzione delle emissioni, la riduzione delle emissioni certificate, le quantità assegnate e le unità di assorbimento dovrebbero essere considerate in un solo conto in un determinato momento.

     (10) Il registro della Comunità può essere utilizzato per iscrivere le unità di riduzione delle emissioni e la riduzione delle emissioni certificate generate da progetti finanziati dalla Comunità, fornendo così uno stimolo per azioni comunitarie nei paesi terzi per affrontare in modo più ampio i cambiamenti climatici e può essere detenuto in un sistema consolidato unitamente ai registri degli Stati membri.

     (11) L'acquisto e l'utilizzazione delle unità di riduzione delle emissioni e la riduzione delle emissioni certificate da parte della Comunità dovrebbero essere soggetti a ulteriori norme da adottarsi da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

     (12) La Comunità e gli Stati membri hanno l'obbligo, a norma della decisione 2002/358/CE, di adottare le misure necessarie per rispettare i loro livelli di emissione stabiliti a norma di tale decisione. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione delle unità di riduzione delle emissioni e la riduzione delle emissioni certificate iscritte nel registro comunitario dovrebbero tenere conto delle responsabilità degli Stati membri in materia di rispetto dei propri impegni a norma della decisione 2002/358/ CE.

     (13) La Comunità e gli Stati membri si sono avvalsi dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che consente alle parti di adempiere congiuntamente agli obblighi di limitazione e riduzione delle emissioni. È pertanto opportuno garantire una cooperazione e un coordinamento efficaci riguardo agli obblighi assunti in base alla presente decisione compresa la compilazione dell'inventario comunitario dei gas a effetto serra, la valutazione dei progressi realizzati, la preparazione dei rapporti, oltre che il riesame e le procedure di conformità che consentono alla Comunità di adempiere ai propri obblighi di comunicazione delle informazioni previsti dal protocollo di Kyoto, come stabilito negli accordi politici e nelle decisioni giuridiche adottati alla settima Conferenza delle parti della convenzione UNFCCC tenutasi a Marrakech (in prosieguo: «gli accordi di Marrakech»).

     (14) La Comunità e gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto e sono entrambi responsabili, a norma di tali atti, in merito alla comunicazione, fissazione e supervisione delle quote loro assegnate e alla conferma e mantenimento della loro ammissibilità a partecipare ai meccanismi del protocollo di Kyoto.

     (15) Conformemente alla decisione 19/CP.7, ogni parte inclusa nell'allegato I della convenzione UNFCCC dovrebbe emettere una parte di quantità assegnate equivalente all'importo ad essa assegnato nel registro nazionale, corrispondente ai suoi livelli di emissione determinati a norma della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto.

     (16) A norma della decisione 2002/358/CE, la Comunità non stabilirà quantità assegnate.

     (17) L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione, ove opportuno, con le attività di monitoraggio, in particolare nell'ambito del sistema dell'inventario comunitario e con le analisi effettuate dalla Commissione sui progressi compiuti verso il rispetto degli impegni assunti in base alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto.

     (18) Alla luce del ruolo svolto dall'Agenzia europea dell'ambiente nella compilazione dell'inventario comunitario annuale, sarebbe opportuno che gli Stati membri organizzino i propri sistemi nazionali in modo da agevolare i compiti dell'Agenzia.

     (19) Poiché gli scopi dell'azione proposta, in particolare la conformità agli impegni che la Comunità si è assunta nell'ambito del protocollo di Kyoto, e soprattutto gli obblighi di monitoraggio e comunicazione dei dati ivi previsti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Oggetto.

     La presente decisione istituisce un meccanismo per:

     a) monitorare tutte le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di assorbimento dei gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono negli Stati membri;

     b) valutare i progressi compiuti nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni dalle fonti e all'assorbimento tramite pozzi;

     c) attuare la convenzione UNFCCC e il protocollo di Kyoto, per quanto riguarda i programmi nazionali, gli inventari dei gas a effetto serra, i sistemi nazionali e i registri della Comunità e degli Stati membri, nonché le procedure a tale riguardo previste dal protocollo di Kyoto; e

     d) garantire che le informazioni comunicate dalla Comunità e dagli Stati membri al segretariato dell'UNFCCC siano tempestive, complete, precise, coerenti, comparabili e trasparenti.

 

     Art. 2. Programmi nazionali e programma comunitario.

     1. Gli Stati membri e la Commissione elaborano e attuano rispettivamente programmi nazionali ed un programma comunitario al fine di contribuire:

     a) all'adempimento, da parte della Comunità e degli Stati membri, degli obblighi relativi alla limitazione e/o riduzione delle emissioni di tutti i gas a effetto serra stabiliti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto; e

     b) al monitoraggio trasparente ed accurato dei progressi effettivi e previsti degli Stati membri, compreso il contributo dato dalle misure comunitarie a sostegno degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri relativi alla limitazione e/o alla riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

     I programmi comprendono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e sono aggiornati di conseguenza.

     2. A tal fine, il ricorso all'attuazione comune, al meccanismo di sviluppo pulito e allo scambio internazionale delle quote di emissioni integra l'azione interna, a norma delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech.

     3. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi nazionali e i rispettivi aggiornamenti e informano la Commissione entro tre mesi dalla loro adozione.

     Nel corso delle successive riunioni del comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione informa gli Stati membri dei programmi nazionali e degli aggiornamenti che le sono pervenuti.

 

     Art. 3. Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri.

     1. Per la valutazione dei progressi effettivi e per consentire la preparazione di relazioni annuali da parte della Comunità secondo gli obblighi assunti in base alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto, gli Stati membri determinano e riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno («anno X»):

     a) le emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto [biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoro di zolfo (SF6)] relative all'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);

     b) i dati provvisori sulle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (COV) relative all'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2) e i dati definitivi relativi all'anno precedente agli ultimi due anni trascorsi (anno X-3);

     c) le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra dalle fonti e l'assorbimento di biossido di carbonio tramite pozzi di assorbimento dovuti alla destinazione d'uso del terreno, a cambiamenti in tale destinazione e alla silvicoltura nell'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);

     d) le informazioni riguardanti la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti dovuti alla destinazione d'uso del terreno, a cambiamenti in tale destinazione e alla silvicoltura, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e, qualora uno Stato membro decida di farvi ricorso, dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto e delle decisioni a norma di tale protocollo negli anni compresi tra il 1990 e l'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);

     e) eventuali modifiche alle informazioni citate alle lettere a)-d) relative agli anni tra il 1990 e l'anno X-3;

     f) gli elementi del rapporto sull'inventario nazionale necessari per la preparazione del rapporto sull'inventario comunitario sui gas a effetto serra, come informazioni sul piano sulla valutazione di qualità/controllo di qualità di uno Stato membro, una valutazione generale d'incertezza, una valutazione generale di completezza e informazioni sui nuovi calcoli effettuati;

     g) le informazioni ricavate dal registro nazionale, se istituito, sulle quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate che sono state rilasciate, acquisite, detenute, cedute, soppresse, ritirate e riportate nell'anno precedente (anno X- 1);

     h) le informazioni sulle entità giuridiche autorizzate a partecipare ai meccanismi previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, in virtù delle disposizioni nazionali o comunitarie in materia;

     i) i provvedimenti adottati per migliorare la qualità delle stime, per esempio nei casi in cui alcuni aspetti degli inventari siano stati oggetto di adeguamenti;

     j) le informazioni sugli indicatori per l'anno precedente all'ultimo anno trascorso (anno X-2);

     k) eventuali modifiche apportate al sistema di inventario nazionale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno (anno X), il loro completo rapporto sugli inventari nazionali.

     2. Per la valutazione dei progressi previsti gli Stati membri riferiscono alla Commissione, entro il 15 marzo 2005 e successivamente ogni due anni:

     a) le informazioni sulle politiche e misure nazionali che limitano e/o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o incrementano l'assorbimento da parte dei pozzi; tali informazioni vengono presentate su base settoriale per ciascun gas a effetto serra e comprendono:

     i) l'obiettivo delle politiche e delle misure;

     ii) il tipo di strumento utilizzato;

     iii) la situazione di attuazione delle politiche o delle misure;

     iv) gli indicatori per monitorare e valutare i progressi nel tempo delle politiche e delle misure, inclusi, tra l'altro, quelli specificati nelle disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 3;

     v) le stime quantitative riguardanti l'effetto delle politiche e delle misure sulle emissioni dalle fonti e sull'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra nel periodo compreso tra l'anno di riferimento e gli anni successivi, compresi il 2005, il 2010 e il 2015; nel limite del fattibile occorre indicare anche l'impatto economico di tali provvedimenti; e

     vi) il grado in cui l'azione interna rappresenta effettivamente un elemento significativo degli impegni intrapresi in ambito nazionale e la misura in cui l'attuazione congiunta, il meccanismo per lo sviluppo pulito e lo scambio internazionale delle quote di emissioni, previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, rappresentano strumenti effettivamente supplementari rispetto agli interventi interni a norma delle disposizioni in materia del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech;

     b) le previsioni nazionali rispetto alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e all'assorbimento di tali gas tramite pozzi almeno per gli anni 2005, 2010, 2015 e 2020, ripartite per gas e per settore; le previsioni comprendono:

     i) previsioni sulla situazione in caso di applicazione di «misure» e di «misure supplementari», come indicato nelle linee guida dell'UNFCCC e come ulteriormente specificato nelle disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 3;

     ii) una chiara identificazione delle politiche e delle misure inserite nelle previsioni;

     iii) i risultati dell'analisi sulla sensibilità svolta per le proiezioni; e

     iv) la descrizione delle metodologie, dei modelli, dei presupposti di base e dei principali parametri di input-output;

     c) le informazioni sulle misure adottate o previste per attuare la legislazione e le politiche comunitarie in materia; le informazioni sugli interventi giuridici e istituzionali avviati per preparare l'adempimento degli impegni assunti ai sensi del protocollo di Kyoto e le informazioni sugli accordi in materia di conformità e di procedure attuative nonché sull'adempimento di tali obblighi a livello nazionale;

     d) le informazioni sugli accordi istituzionali e finanziari e sulle procedure decisionali intesi a coordinare e sostenere le attività connesse alla partecipazione ai meccanismi previsti agli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, compresa la partecipazione di entità giuridiche.

     3. Le disposizioni di attuazione per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

     Tali disposizioni di attuazione possono essere riesaminate, tenendo conto, se del caso, delle decisioni adottate nell'ambito della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

 

     Art. 4. Sistema di inventario comunitario.

     1. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario comunitario dei gas a effetto serra e prepara un rapporto sull'inventario comunitario dei gas a effetto serra, trasmette il progetto agli Stati membri entro il 28 febbraio, lo pubblica e lo presenta al segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno. Le stime sui dati mancanti degli inventari nazionali sono inserite secondo le disposizioni di attuazione adottate ai sensi del paragrafo 2, lettera b), a meno che gli Stati membri non ricevano informazioni aggiornate tardi entro il 15 marzo dello stesso anno.

     2. La Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e tenendo conto dei sistemi nazionali degli Stati membri, adotta entro il 30 giugno 2006, un sistema di inventario comunitario per garantire che gli inventari nazionali siano precisi, comparabili, coerenti, completi e tempestivi rispetto all'inventario comunitario dei gas a effetto serra.

     Il sistema in questione comporta:

     a) un programma di valutazione della qualità e controllo della qualità, compresa la definizione di obiettivi qualitativi e di un piano di valutazione della qualità e di controllo della qualità dell'inventario. La Commissione fornisce assistenza agli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione dei programmi di valutazione della qualità e controllo della qualità; e

     b) una procedura per la stima dei dati mancanti da un inventario nazionale, compresa la consultazione con lo Stato membro interessato.

     3. L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, secondo il caso, tra l'altro effettuando studi ed elaborando dati, conformemente al proprio programma di lavoro annuale.

     4. Gli Stati membri istituiscono, non appena possibile e in ogni caso entro il 31 dicembre 2005, gli inventari nazionali di cui al protocollo di Kyoto per la stima delle emissioni dei gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento del biossido di carbonio tramite i pozzi di assorbimento.

 

     Art. 5. Valutazione dei progressi e informazione.

     1. La Commissione esamina annualmente, in consultazione con gli Stati membri, i progressi realizzati dalla Comunità e dai suoi Stati membri verso l'adempimento degli impegni assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto di cui alla decisione 2002/358/CE, al fine di valutare se i progressi compiuti siano sufficienti ad adempiere a tali impegni.

     La valutazione tiene conto dei progressi compiuti a livello delle politiche e delle misure comunitarie e delle informazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e dell'articolo 21 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

     La valutazione comprende anche, ogni due anni, i progressi previsti della Comunità e dei suoi Stati membri verso l'adempimento degli impegni assunti a norma della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

     2. In base alla valutazione del paragrafo 1, ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

     La relazione è suddivisa in capitoli riguardanti le emissioni effettive e previste dalle fonti e l'assorbimento effettivo e previsto tramite pozzi dei gas a effetto serra, le politiche e le misure e l'utilizzo dei meccanismi di cui agli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto.

     3. La Commissione prepara una relazione che dimostra i progressi realizzati entro il 2005 dalla Comunità, tenendo conto delle informazioni aggiornate concernenti le proiezioni delle emissioni presentate dagli Stati membri entro il 15 giugno 2005 ai sensi delle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e la trasmette al segretariato dell'UNFCCC entro il 1° gennaio 2006.

     4. Ogni Stato membro elabora una relazione sulla dimostrazione dei progressi da esso compiuti entro il 2005 da parte sua, tenendo conto delle informazioni presentate in base alle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e presenta tale relazione al segretariato UNFCCC entro il 1° gennaio 2006.

     5. La Comunità e ogni Stato membro presentano una relazione al segretariato dell'UNFCCC concernente il periodo addizionale istituito negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni alla scadenza di tale periodo.

     6. Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può adottare disposizioni che stabiliscono i requisiti per riferire in merito alla dimostrazione dei progressi come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto e per riferire in merito al periodo addizionale istituito negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni.

     7. L'Agenzia europea dell'ambiente coadiuva la Commissione nell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, secondo il caso, conformemente al proprio programma di lavoro annuale.

 

     Art. 6. Registri nazionali.

     1. La Comunità e gli Stati membri istituiscono e conservano registri nazionali per garantire che vengano accuratamente contabilizzate le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni. I registri comprendono i registri istituiti ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, a norma delle disposizioni adottate secondo la procedura dell'articolo 9, paragrafo 2, della presente decisione.

     La Comunità e gli Stati membri possono conservare i loro registri in un sistema consolidato, con uno o più Stati membri.

     2. Gli elementi citati nella prima frase del paragrafo 1 vengono messi a disposizione dell'amministratore centrale designato ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 7. Quantità assegnata.

     1. La Comunità e ogni Stato membro presentano separatamente, entro il 31 dicembre 2006, una relazione al segretariato dell'UNFCCC per determinare la quantità loro assegnata, che deve essere pari ai rispettivi livelli di emissione calcolati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto. Gli Stati membri e la Comunità fanno il possibile per presentare simultaneamente le loro relazioni.

     2. Gli Stati membri, al termine del riesame dei rispettivi inventari nazionali previsto dal protocollo di Kyoto per ciascun anno del primo periodo di impegno, compresa la risoluzione di eventuali questioni legate all'attuazione, ritirano le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni certificate di emissioni equivalenti alle emissioni nette verificatesi nell'anno in questione.

     Per l'ultimo anno del periodo di impegno, il ritiro avviene prima della fine del periodo addizionale istituito negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni.

     3. Gli Stati membri iscrivono nei registri nazionali le quantità assegnate corrispondenti ai loro livelli di emissione determinati a norma della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto.

 

     Art. 8. Procedure previste dal protocollo di Kyoto.

     1. Gli Stati membri e la Comunità garantiscono una cooperazione e un coordinamento reciproci totali ed efficaci per gli obblighi a norma della presente decisione per quanto riguarda:

     a) la compilazione dell'inventario comunitario dei gas a effetto serra e del rapporto sull'inventario comunitario dei gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

     b) le procedure in materia di riesame e di conformità previste dal protocollo di Kyoto sulla base delle decisioni adottate al riguardo conformemente a tale protocollo;

     c) eventuali adeguamenti in base al processo di revisione UNFCCC o altre modifiche agli inventari e ai rapporti sugli inventari presentati o da presentare al segretariato dell'UNFCCC;

     d) la preparazione della relazione della Comunità e delle relazioni degli Stati membri per dimostrare i progressi realizzati entro il 2005, a norma dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4;

     e) la preparazione e la presentazione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1; e

     f) la comunicazione in merito al periodo addizionale istituito negli accordi di Marrakech per l'assolvimento degli impegni a norma dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

     2. Gli Stati membri presentano gli inventari nazionali al segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno; tali inventari contengono le stesse informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, a meno che non abbiano fornito alla Commissione, entro il 15 marzo dello stesso anno, altre informazioni intese ad eliminare divergenze o colmare lacune.

     3. La Commissione può fissare, secondo la procedura indicata all'articolo 9, paragrafo 2, procedimenti e tempi riguardo a tale cooperazione e coordinamento.

 

     Art. 9. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato sui cambiamenti climatici.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10. Ulteriori misure.

     Dopo la presentazione della relazione sulla dimostrazione dei progressi realizzati entro il 2005 di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione esamina immediatamente in che misura la Comunità e gli Stati membri stiano compiendo progressi verso il raggiungimento dei livelli di emissione determinati ai sensi della decisione 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto e in che misura essi stiano adempiendo agli impegni assunti nel protocollo di Kyoto. In base a tale valutazione la Commissione può eventualmente presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per garantire che la Comunità e gli Stati membri rispettino i livelli di emissione previsti e adempiano a tutti gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto.

 

     Art. 11. Abrogazione.

     La decisione 93/389/CEE è abrogata.

     Ogni riferimento alla decisione abrogata s'intende come riferimento alla presente decisione e va interpretato in base alla tabella di corrispondenza allegata.

 

     Art. 12. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

Tabella di corrispondenza

 

Decisione 93/389/CEE

Presente decisione

 

Articolo 1

 

Articolo 1

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 4

 

Articolo 3, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 3, articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 4

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

Articolo 5, paragrafo 3

 

Articolo 6

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 6

 

 

Articolo 7

 

 

Articolo 8

 

Articolo 8

 

Articolo 9

 

 

Articolo 10

 

 

Articolo 11

 

Articolo 9

 

Articolo 12

 


[1] Abrogata dall'art. 28 del Regolamento (UE) n. 525/2013.