§ 6.2.180 - Decisione 3 ottobre 2002, n. 813.
Decisione n. 2002/813/CE del Consiglio che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:03/10/2002
Numero:813


Sommario
Art. 1.      Per elaborare e trasmettere alla Commissione la sintesi delle notifiche pervenute ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/18/CE, le autorità competenti designate dagli Stati membri ai [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.2.180 - Decisione 3 ottobre 2002, n. 813.

Decisione n. 2002/813/CE del Consiglio che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio.

(G.U.C.E. 18 ottobre 2002, n. L 280).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) La parte B della direttiva 2001/18/CE prevede la notifica preventiva all'autorità nazionale competente dell'emissione prevista di un organismo geneticamente modificato (OGM), o di una combinazione di OGM, per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio.

     (2) Nel quadro istituito dalla direttiva 2001/18/CE per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione, l'autorità deve inviare una sintesi della notifica, secondo un modello specifico, alla Commissione, che a sua volta ne trasmette copie agli altri Stati membri.

     (3) Tale modello dovrebbe consentire il massimo scambio possibile di informazioni pertinenti, presentate in maniera standard e facilmente comprensibile, fermo restando che le informazioni fornite non possono servire da base per una valutazione del rischio ambientale.

     (4) Il comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE è stato consultato il 12 giugno 2002 e non ha espresso alcun parere sulla proposta di decisione della Commissione,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Per elaborare e trasmettere alla Commissione la sintesi delle notifiche pervenute ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/18/CE, le autorità competenti designate dagli Stati membri ai sensi di detta direttiva usano il modello per la sintesi delle notifiche figurante nell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [1]

 

     MODELLO PER LA SINTESI DELLE NOTIFICHE CONCERNENTI L'EMISSIONE DELIBERATA DI UN OGM O COMBINAZIONE DI OGM PER QUALSIASI FINE DIVERSO DALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO INTRODUZIONE.

 

     Il presente modello per la sintesi delle notifiche riguardo all'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM è stato stabilito ai fini e secondo le procedure di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/18/CE.

     Questo modello non contiene necessariamente tutte le informazioni richieste per effettuare una valutazione del rischio ambientale.

     Lo spazio previsto per ogni risposta non è di per sé un'indicazione della quantità di informazioni richiesta per gli scopi del modello suddetto.

     Il modello per la sintesi delle notifiche comprende due parti.

     La parte 1, che riguarda i prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati diversi dalle piante superiori, è strutturata come segue:

     A Informazioni generali

     B Informazioni relative agli organismi ospiti o parentali da cui è derivato l'OGM

     C Informazioni relative alla modificazione genetica

     D Informazioni sugli organismi da cui è derivato l'inserto (donatori)

     E Informazioni sull'organismo geneticamente modificato

     F Informazioni sull'emissione

     G Interazioni tra l'OGM e l'ambiente e impatto potenziale sull'ambiente

     H Informazioni sul monitoraggio

     I Informazioni sul periodo successivo all'emissione e sul trattamento dei rifiuti

     J Informazioni sui piani di intervento in caso di emergenza

     Le informazioni fornite nella parte 1 devono comunque rispecchiare adeguatamente (in forma succinta) le informazioni trasmesse all'autorità competente ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/18/CE, alle condizioni specificate nell'introduzione dell'allegato III A.

     La parte 2 riguarda i prodotti contenenti o costituiti da piante superiori geneticamente modificate. Il termine «piante superiori» indica le piante appartenenti ai gruppi tassonomici delle Gimnosperme e delle Angiosperme. La parte 2 è strutturata come segue.

     A Informazioni generali

     B Informazioni sulla pianta geneticamente modificata

     C Informazioni relative all'emissione sperimentale

     D Sintesi del potenziale impatto ambientale dovuto all'emissione delle piante geneticamente modificate

     E Breve descrizione delle eventuali misure adottate dal notificante per il controllo del rischio

     F Sintesi degli studi sul campo previsti per ottenere nuovi dati circa l'impatto dell'emissione sull'ambiente e sulla salute umana

     Le informazioni fornite nella parte 2 devono comunque rispecchiare adeguatamente (in forma succinta) le informazioni trasmesse all'autorità competente ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/18/CE, alle condizioni specificate nell'introduzione dell'allegato III B.

 

     PARTE 1

     (Omissis).

 

     PARTE 2

     (Omissis).

 


[1] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.