§ 6.2.165 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 744.
Decisione n. 2001/744/CE della Commissione che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:17/10/2001
Numero:744


Sommario
Art. 1.      La sezione II dell'allegato V della direttiva 1999/30/CE è sostituita dal testo riportato nell'allegato alla presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.2.165 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 744.

Decisione n. 2001/744/CE della Commissione che modifica l'allegato V della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 278).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 giugno 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) I valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo presenti nell'aria ambiente sono stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE.

     (2) Il metodo per la determinazione delle soglie di valutazione superiore e inferiore di tali inquinanti indicato nella suddetta direttiva deve essere modificato al fine di chiarire la procedura di calcolo.

     (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE del Consiglio,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La sezione II dell'allegato V della direttiva 1999/30/CE è sostituita dal testo riportato nell'allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).