§ 6.2.143 - Direttiva 7 dicembre 2001, n. 100.
Direttiva (CE) n. 2001/100 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (CEE) n. 70/220 del Consiglio concernente il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:07/12/2001
Numero:100


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 6.2.143 - Direttiva 7 dicembre 2001, n. 100.

Direttiva (CE) n. 2001/100 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (CEE) n. 70/220 del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

(G.U.C.E. 18 gennaio 2002, n. L 16).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 70/220/CEE del Consiglio è una delle direttive particolari della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

      (2) La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE introduce limiti specifici per le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi, nonché una nuova prova per misurare queste emissioni a bassa temperatura, in modo da adattare alle condizioni ambiente incontrate nella pratica l'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli della categoria M1 e della categoria N1, classe I, dotati di motore ad accensione comandata.

      (3) La Commissione ha fissato limiti adeguati per le emissioni a bassa temperatura dei veicoli della categoria N1, classe II e III, con motore ad accensione comandata. È ora opportuno sottoporre alla prova a bassa temperatura anche i veicoli della categoria M1 con motore ad accensione comandata destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli della categoria M1 con motore ad accensione comandata aventi una massa massima superiore a 2.500 kg, che in precedenza ne erano esclusi.

      (4) A causa delle loro caratteristiche di emissione, è opportuno escludere dalla prova a bassa temperatura i veicoli con motore ad accensione comandata che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli dotati di sistema a benzina utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, devono essere considerati come veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso.

      (5) È opportuno uniformare la prova relativa alle emissioni a bassa temperatura con la prova relativa alle emissioni a temperatura ambiente normale. La prova a bassa temperatura è pertanto limitata ai veicoli delle categorie M e N aventi una massa massima non superiore a 3.500 kg.

      (6) La direttiva 70/220/CEE deve essere modificata in conseguenza,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     Gli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano queste misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

 

     1. La figura I.5.2, tipo VI, è sostituita dalla figura seguente:

     (Omissis).

     2. Il punto 5.3.5 è modificato come segue:

     (Omissis).

     3. Il punto 5.3.5.1 è sostituito dal punto seguente:

     (Omissis).

     4. La tabella di cui al punto 5.3.5.2 è sostituita dalla tabella seguente:

     (Omissis).

     Modifiche all'allegato VII della direttiva 70/220/CEE

     5. La prima frase del punto 1 è modificata come segue:

     (Omissis).

     6. La prima frase del punto 2.1.1 è modificata come segue:

     (Omissis).

     7. Al punto 4.3.3, il riferimento alla nota 1 e la stessa nota 1 sono soppressi.