§ 6.2.123 - Decisione 28 febbraio 2000, n. 647.
Decisione (CE) n. 647/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:28/02/2000
Numero:647


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito del programma quadro di azioni nel settore dell'energia, la Comunità attua, per il periodo 1998-2002, un programma specifico a sostegno di misure legislative e non legislative per [...]
Art. 2.      Le seguenti categorie di azioni e di misure in materia di efficienza energetica sono finanziate nell'ambito del programma SAVE:
Art. 3.      1. Tutti i costi relativi alle azioni e alle misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
Art. 4.      1. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma SAVE ammonta a 66 milioni di EUR per il periodo di cui all'articolo 1.
Art. 5.      1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma SAVE.
Art. 6.      La Commissione è assistita, per l'attuazione del programma SAVE, dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.
Art. 7.      La Commissione elabora ogni anno un elenco di priorità per il finanziamento nell'ambito del programma SAVE. L'elenco tiene conto della complementarità tra il programma SAVE e i programmi [...]
Art. 8.      L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma SAVE sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.
Art. 9.      Il programma SAVE è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali [...]
Art. 10.      La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 11.      La decisione 96/737/CE del Consiglio è abrogata.
Art. 12.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.2.123 - Decisione 28 febbraio 2000, n. 647.

Decisione (CE) n. 647/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica ("SAVE") (1998-2002).

(G.U.C.E. 30 marzo 2000, n. L 079).

 

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito del programma quadro di azioni nel settore dell'energia, la Comunità attua, per il periodo 1998-2002, un programma specifico a sostegno di misure legislative e non legislative per incoraggiare un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse energetiche (in prosieguo denominato "il programma SAVE").

In aggiunta agli obiettivi prioritari elencati nell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 1999/21/CE, Euratom, il programma SAVE è volto a:

     a) incentivare misure di efficienza energetica in tutti i settori;

     b) promuovere gli investimenti dei consumatori pubblici e privati e dell'industria a favore della conservazione dell'energia;

     c) creare le condizioni per migliorare l'intensità energetica del consumo finale.

     2. Nell'ambito del programma SAVE, è attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure che rientrano negli obiettivi della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Le seguenti categorie di azioni e di misure in materia di efficienza energetica sono finanziate nell'ambito del programma SAVE:

     a) studi ed altre azioni connesse finalizzati all'introduzione, all'esecuzione e al completamento e alla valutazione degli effetti delle misure comunitarie (quali accordi volontari, compresi gli obiettivi associati e il loro monitoraggio, mandati ad organismi di normalizzazione, acquisti in cooperazione e legislazione) adottate per migliorare l'efficienza energetica, studi relativi agli effetti del prezzo dell'energia sull'efficienza energetica e studi volti a introdurre il criterio di efficienza energetica nei programmi comunitari, e studi che implichino un coordinamento a livello internazionale;

     b) azioni pilota settoriali mirate per accelerare gli investimenti a fini di efficienza energetica e/o migliorare le abitudini di consumo che saranno realizzate da imprese o organizzazioni pubbliche e private, inclusi, ove opportuno, centri o agenzie energetiche locali e indipendenti nonché attraverso le esistenti reti comunitarie o associazioni temporanee di organizzazioni e/o imprese costituite per realizzare i progetti;

     c) misure proposte dalla Commissione per incoraggiare lo scambio di esperienze al fine di migliorare il coordinamento tra attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali, usando mezzi idonei per diffondere l'informazione;

     d) misure quali quelle di cui alla lettera c), ma proposte da soggetti diversi dalla Commissione;

     e) controllo dei progressi in materia di efficienza energetica nella Comunità e nei singoli Stati membri e valutazione e controllo permanenti delle azioni e delle misure adottate nell'ambito del programma SAVE, incluse, tra l'altro, misurazioni effettive (come l'audit in materia energetica) prima e dopo l'attuazione di misure, interventi, incentivi, e simili;

     f) azioni specifiche a favore della gestione dell'energia a livello regionale e urbano e a favore di una maggiore coesione tra gli Stati membri e le regioni in materia di efficienza energetica.

 

     Art. 3.

     1. Tutti i costi relativi alle azioni e alle misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

     2. La quota di finanziamento per le azioni e le misure di cui all'articolo 2, lettere b), d), ed f), non può superare il 50% del loro costo globale.

     3. Il saldo del finanziamento per le azioni e le misure di cui all'articolo 2, lettere b), d), ed f), può essere costituito da fondi pubblici o privati oppure da una combinazione di entrambi.

 

     Art. 4.

     1. La dotazione finanziaria di massima per l'esecuzione del programma SAVE ammonta a 66 milioni di EUR per il periodo di cui all'articolo 1.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma SAVE.

La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma SAVE siano oggetto di una valutazione preliminare, un controllo e una valutazione finale al termine del progetto per determinare l'impatto, il grado di attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari.

     2. I beneficiari selezionati presentano una relazione alla Commissione, ogni sei mesi e al termine del progetto.

     3. Le condizioni e gli orientamenti da applicare a sostegno di tutte le azioni e le misure previste dall'articolo 2 sono definiti ogni anno tenendo conto:

     - del rapporto costi-efficacia del potenziale di risparmio e dell'impatto ambientale, in particolare la riduzione delle emissioni di CO2,

     - dell'elenco di priorità di cui all'articolo 7,

     - della coesione degli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica.

Il comitato di cui all'articolo 6 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

 

     Art. 6.

     La Commissione è assistita, per l'attuazione del programma SAVE, dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

Quando viene fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento di procedura.

 

     Art. 7.

     La Commissione elabora ogni anno un elenco di priorità per il finanziamento nell'ambito del programma SAVE. L'elenco tiene conto della complementarità tra il programma SAVE e i programmi nazionali sulla base delle informazioni fornite annualmente in forma sintetica da ciascuno Stato membro. E' data priorità ai settori dove questa complementarità è massima. Il comitato di cui all'articolo 6 assiste la Commissione nella definizione dell'elenco di priorità.

 

     Art. 8.

     L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma SAVE sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio.

 

     Art. 9.

     Il programma SAVE è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condizioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma SAVE è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, e secondo le procedure da convenire con tale paese.

 

     Art. 10.

     La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 11.

     La decisione 96/737/CE del Consiglio è abrogata.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.