§ 6.2.111 – Direttiva 26 aprile 1999, n. 32.
Direttiva n. 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:26/04/1999
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante.
Art. 4.  Tenore massimo di zolfo nel gasolio.
Art. 4 bis.  Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della [...]
Art. 4 ter.  Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari.
Art. 4 quater.  Esperimenti ed utilizzo di nuove tecniche di riduzione delle emissioni.
Art. 5.  Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili.
Art. 6.  Campionatura e analisi.
Art. 7.  Relazioni e riesame.
Art. 8.  Modifiche della direttiva 93/12/CEE.
Art. 9.  Procedura di comitato.
Art. 10.  Recepimento.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Entrata in vigore.
Art. 13.  Destinatari.


§ 6.2.111 – Direttiva 26 aprile 1999, n. 32.

Direttiva n. 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE.

(G.U.C.E. 11 maggio 1999, n. L 121).

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     1. Scopo della presente direttiva è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.

     2. La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri.

     Tuttavia i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano:

     a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione;

     b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;

     c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione;

     d) ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, a condizione che gli Stati membri interessati assicurino che in tali regioni:

     — le norme di qualità dell'aria siano rispettate,

     — gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3 % in massa;

     e) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi;

     f) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare;

     g) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che vengano quanto prima adottate misure per ovviare al danno. Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente;

     h) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano tecniche autorizzate di riduzione delle emissioni, conformemente all'articolo 4 quater. [1]

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

     1) Olio combustibile pesante,

     - qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 69, oppure [2]

     - qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, a parte il gasolio di cui ai punti 2 e 3, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, si distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti.

     2) Gasolio:

     - qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, oppure

     - qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 oC e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 oC secondo il metodo ASTM D86. [3]

Sono esclusi dalla presente definizione i carburanti diesel, quali definiti al paragrafo 2 dell'articolo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità del petrolio e dei carburanti diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE. I carburanti utilizzati dalle macchine mobili non stradali e dai trattori agricoli sono anch'essi esclusi da questa definizione.

     3) Combustibile per uso marittimo, qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all'uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nella norma ISO 8217 [4].

     3 bis) Olio diesel marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMB e DMC nella tabella I della norma ISO 8217 [5].

     3 ter) Gasolio marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosità o densità rientri nei limiti di viscosità o densità definiti per le qualità DMX e DMA nella tabella I della norma ISO 8217 [6].

     3 quater) Convenzione MARPOL, la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 [7].

     3 quinquies) Allegato VI della convenzione MARPOL, l'allegato, intitolato “Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato da navi”, aggiunto dal protocollo del 1997 alla convenzione MARPOL [8].

     3 sexies) Zone di controllo delle emissioni di SOx, le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL [9].

     3 septies) Nave passeggeri, nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che non sia:

     i) il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una nave in relazione all'attività della nave stessa; e

     ii) un bambino di età inferiore ad un anno. [10]

     3 octies) Servizio di linea, una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

     i) in base ad un orario pubblicato; oppure

     ii) con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparabili ad un orario riconoscibile. [11]

     3 nonies) Nave da guerra, una nave che appartiene alle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina debitamente incaricato dal governo dello Stato e iscritto nell'apposito Ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, e il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare [12].

     3 decies) Navi all'ormeggio, qualsiasi nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto comunitario per le operazioni di carico, scarico o stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni [13].

     3 undecies) Nave adibita alla navigazione interna, nave destinata in particolare ad essere utilizzata in una via navigabile interna come definita nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ivi comprese tutte le navi munite:

     i) di un certificato comunitario di navigazione interna, quale definito nella direttiva 82/714/CEE;

     ii) di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione del Reno. [14]

     3 duodecies) Immissione sul mercato, la fornitura o messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, ovunque nelle giurisdizioni degli Stati membri, di combustibili per uso marittimo a scopo di combustione a bordo. È esclusa la fornitura o la messa a disposizione di combustibili per uso marittimo per l'esportazione all'interno di cisterne della nave [15].

     3 terdecies) Regioni ultraperiferiche, i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le Isole Canarie, ai sensi dell'articolo 299 del trattato [16].

     3 quaterdecies) Tecnica di riduzione delle emissioni, un sistema di depurazione dei gas di scarico, o qualsiasi altro metodo tecnologico che sia verificabile ed applicabile [17].

     4) Metodo ASTM, i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti.

     5) Impianto di combustione, qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili vengono ossidati al fine di usare il calore prodotto.

     [6) Carico critico, l'esposizione quantitative stimata a una o più sostanze inquiananti al di sotto della quale non si verificano secondo le conoscenze attuali effetti nocivi significativi su elementi ambientali sensibili.] [18]

 

     Art. 3. Tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante.

     «Articolo 3. Tenore massimo di zolfo dell'olio combustibile pesante.

     1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all'1 % in massa.

     2. i) Fatto salvo un adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, la disposizione di cui sopra non si applica agli oli combustibili pesanti utilizzati:

     a) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e considerati nuovi impianti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, di quest'ultima che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa di cui all'allegato IV di tale direttiva e applicati in conformità con l'articolo 4 della stessa direttiva;

     b) negli impianti di combustione contemplati dalla direttiva 2001/80/CE che sono considerati impianti esistenti ai sensi della definizione data nell'articolo 2, paragrafo 10, di quest'ultima, se le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a 1 700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 3 % in volume, misurato a secco, e negli impianti contemplati dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/80/CE se, a partire dal 1° gennaio 2008, le emissioni di anidride solforosa sono uguali o inferiori a quelle risultanti dall'osservanza dei valori limite di emissione per i nuovi impianti, specificati nell'allegato IV, parte A, di detta direttiva, applicando ove opportuno gli articoli 5, 7 e 8 della medesima;

     c) in altri impianti di combustione non compresi nelle lettere a) o b), se le emissioni di anidride solforosa dell'impianto non superano 1 700 mg/Nm3, riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 % in volume, misurato a secco;

     d) per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile o dalla combinazione di combustibili utilizzati, rientra nel limite fissato da ciascuno Stato membro e non è superiore a 1 700 mg/Nm3. La disposizione di cui sopra non si applica agli impianti di combustione che rientrano nell'ambito di applicazione della lettera a) o, dal 1° gennaio 2008, della lettera b).

     ii) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti gli impianti di combustione che utilizzano oli combustibili pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella stabilita nel paragrafo 1 non possano operare senza l'autorizzazione di un'autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

     3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono riesaminate e, ove opportuno, modificate alla luce di eventuali modifiche della direttiva 2001/80/CE.

 

     Art. 4. Tenore massimo di zolfo nel gasolio.

     1. Gli Stati membri prendono tutte le iniziative necessarie affinché sul loro territorio, comprese le acque territoriali, non siano usati gasoli, [inclusi quelli marini,] a decorrere [19]:

     - dal 1° luglio 2000 se il loro tenore di zolfo è superiore allo 0,20% in massa;

     - dal 1° gennaio 2008 se il loro tenore di zolfo è superiore allo 0,10% in massa.

     [2. In deroga al paragrafo 1, la Spagna per le Canarie, la Francia per i dipartimenti francesi d'oltremare, la Grecia per tutto il suo territorio o una parte di esso e il Portogallo per gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre possono autorizzare l'impiego di gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore ai limiti di cui al paragrafo 1.] [20]

     [3. Nel rispetto delle norme di qualità dell'aria relative all'anidride solforosa stabilite nella direttiva 80/779/CEE o in qualsiasi atto legislativo della Comunità che abroghi e sostituisca tali norme e nelle altre pertinenti disposizioni comunitarie, e purché le emissioni non contribuiscano in modo significativo al superamento dei carichi critici in altri Stati membri, uno Stato membro può autorizzare, su tutto il suo territorio o su una parte di esso, l'uso di gasoli aventi un tenore di zolfo compreso tra 0,10 e 0,20% in massa. Tale autorizzazione si applica soltanto se le emissioni di uno Stato membro non contribuiscono al superamento dei carichi critici in qualsiasi Stato membro e non va al di là del 1o gennaio 2013.] [21]

     [4. Lo Stato membro che intende avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 3 ne informa la Commissione e il pubblico con almeno dodici mesi di anticipo. Alla Commissione devono essere fornite informazioni sufficienti per valutare se i criteri previsti al paragrafo 3 siano stati rispettati. La Commissione informa gli altri Stati membri.

     Entro sei mesi dalla data di ricezione delle suddette informazioni dallo Stato membro, la Commissione esamina i provvedimenti previsti e, secondo la procedura di cui all'articolo 9, prende una decisione e la comunica agli Stati membri.] [22]

 

     Art. 4 bis. Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea. [23]

     1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento comprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità.

     2. Le date di messa in applicazione del paragrafo 1 sono le seguenti:

     a) per la zona del Mar Baltico di cui alla regola 14, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VI della convenzione MARPOL, 11 agosto 2006;

     b) per il Mare del Nord:

     — 12 mesi dopo l'entrata in vigore della designazione dell'IMO, in base alle procedure stabilite, oppure

     — 11 agosto 2007,

     se anteriore;

     c) per tutte le altre zone marine, compresi i porti, che l'IMO designerà in seguito come zone di controllo delle emissioni di SOx conformemente alla regola 14, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VI della convenzione MARPOL: 12 mesi dopo l'entrata in vigore di tale designazione.

     3. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del paragrafo 1 almeno per quanto riguarda:

     — le navi battenti la loro bandiera, e

     — nel caso degli Stati membri che confinano con zone di controllo delle emissioni di SOx, le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

     Gli Stati membri possono inoltre prendere misure addizionali di applicazione nei riguardi delle altre navi conformemente al diritto marittimo internazionale.

     4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino nelle loro acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

     5. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile.

     6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), e a norma della regola 18 dell'allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri:

     — tengono un registro dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo,

     — provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria,

     — adottano misure opportune nei confronti dei fornitori di combustibile per uso marittimo i quali hanno fornito combustibile che è risultato non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna,

     — provvedono affinché siano adottate misure idonee per garantire la conformità del combustibile per uso marittimo risultato non conforme.

     7. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché non siano immessi sul mercato nel loro territorio oli diesel marini con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa.

     8. La Commissione notifica agli Stati membri le date di messa in applicazione menzionate al paragrafo 2, lettera b), e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4 ter. Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari. [24]

     1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le navi in appresso non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa:

     a) navi adibite alla navigazione interna;

     b) navi all'ormeggio nei porti comunitari, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.

     Gli Stati membri prescrivono che siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile.

     2. Il paragrafo 1 non si applica:

     a) ogni qualvolta, secondo gli orari pubblicati, è previsto che le navi restino ormeggiate per meno di due ore;

     b) alle navi adibite alla navigazione interna in possesso di un certificato che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974, e successive modifiche, quando tali navi sono in mare;

     c) fino al 1° gennaio 2012, alle navi elencate nell'allegato e che operano esclusivamente nel territorio della Repubblica ellenica;

     d) alle navi all'ormeggio nei porti a motori spenti e collegate a un sistema elettrico lungo la costa.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,1 % in massa.

 

     Art. 4 quater. Esperimenti ed utilizzo di nuove tecniche di riduzione delle emissioni. [25]

     1. Gli Stati membri possono, se del caso in cooperazione con altri Stati membri, approvare esperimenti per la messa a punto di tecniche di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali esperimenti, non è obbligatorio l'uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che:

     — la Commissione e lo Stato di approdo interessato siano informati per iscritto almeno 6 mesi prima dell'inizio degli esperimenti,

     — la durata dell'autorizzazione ad effettuare gli esperimenti non sia superiore a 18 mesi,

     — tutte le navi partecipanti installino apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli e le utilizzino per tutta la durata degli esperimenti,

     — tutte le navi coinvolte ottengano riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

     — per tutta la durata degli esperimenti siano disponibili adeguati sistemi di gestione dei rifiuti prodotti dalle tecniche di riduzione delle emissioni,

     — sia valutato l'impatto sull'ambiente marino, e in particolare sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari, per tutta la durata degli esperimenti, e

     — i risultati completi siano comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico entro 6 mesi dalla conclusione degli esperimenti.

     2. Le tecnologie di riduzione delle emissioni per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono approvate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), tenendo conto:

     — delle linee guida che saranno elaborate dall'IMO,

     — dei risultati degli esperimenti effettuati ai sensi del paragrafo 1,

     — degli effetti sull'ambiente, incluse le riduzioni delle emissioni realizzabili, e degli impatti sugli ecosistemi delle baie, dei porti e degli estuari,

     — della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.

     3. I criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.

     4. Come alternativa all'utilizzazione di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo prevista dagli articoli 4 bis e 4 ter, gli Stati membri possono consentire alle navi di utilizzare una tecnologia riconosciuta di riduzione delle emissioni, a condizione che tali navi:

     — ottengano costantemente riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che sarebbero ottenute applicando i limiti del tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva,

     — siano dotate di apparecchi di controllo continuo delle emissioni, e

     — documentino in modo esauriente che qualunque flusso di rifiuti scaricato nelle baie, nei porti e negli estuari non ha alcun impatto sugli ecosistemi, basandosi sui criteri comunicati dalle autorità degli Stati di approdo all'IMO.

 

     Art. 5. Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili.

     Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio, di prodotti petroliferi, o di altri idrocarburi renda difficile per uno Stato membro l'applicazione dei limiti massimi del tenore di zolfo di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato sul territorio di detto Stato membro, per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi.

 

     Art. 6. Campionatura e analisi.

     1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionatura che il tenore di zolfo dei combustibili usati sia conforme agli articoli 3 e 4. La campionatura ha inizio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme recanti il pertinente limite per il tenore massimo di zolfo nel combustibile. La campionatura è effettuata con una frequenza sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato.

     1 bis.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo sia conforme alle pertinenti disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter.

     Se del caso, si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione:

     — campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi, secondo le linee guida IMO, e analisi del suo tenore di zolfo,

     — campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo contenuto nei serbatoi, ove possibile, e nei campioni sigillati a bordo delle navi,

     — verifica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile.

     Il campionamento inizia dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne di cui trattasi.

     Gli Stati membri adottano inoltre misure ragionevoli, se necessario, per controllare il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo diversi da quelli contemplati dagli articoli 4 bis e 4 ter. [26]

     2. Il metodo di riferimento per determinare il tenore di zolfo è quello definito:

     a) dai metodi ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per l'olio combustibile pesante ed i combustibili per uso marittimo [27];

     b) dai metodi EN 24260 (edizione 1987), ISO 8754 (edizione 1992) e PrEN ISO 14596 per il gasolio.

Per l'arbitrato sarà utilizzato il metodo PrEN ISO 14596. L'interpretazione statistica dei risultati della verifica del tenore di zolfo dei gasoli impiegati è effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1992).

 

     Art. 7. Relazioni e riesame. [28]

     1. Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione include una registrazione del numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al 11 agosto 2005.

     2. Sulla base, fra l'altro,

     a) delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1;

     b) delle tendenze relative alla qualità dell'aria, all'acidificazione, ai costi del combustibile e al trasferimento modale;

     c) dei progressi compiuti nella riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo delle navi utilizzando i meccanismi IMO, in applicazione delle iniziative comunitarie al riguardo;

     d) di una nuova analisi del rapporto costi/efficacia, compresi i benefici ambientali diretti e indiretti, delle misure contenute nell'articolo 4 bis, paragrafo 4, e di eventuali altre misure di riduzione delle emissioni;

     e) dell'applicazione dell'articolo 4 quater, entro il 2008 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

     Insieme alla relazione, la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, riguardanti in particolare:

     — una seconda fase per i valori limite di zolfo stabiliti per ciascuna categoria di combustibile, e

     — in considerazione dei lavori in sede IMO, le zone marittime in cui devono essere usati combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo.

     La Commissione esamina con particolare attenzione le proposte concernenti:

     a) la designazione di ulteriori zone di controllo delle emissioni di SOx;

     b) la riduzione possibilmente allo 0,5 % dei valori limite di zolfo per i combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx;

     c) le misure alternative o complementari.

     3. Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventuale ricorso a strumenti economici, compresi, meccanismi quali diritti differenziati e tariffe a chilometro, diritti di emissione commercializzabili e compensazioni.

     La Commissione può valutare l'opportunità di presentare proposte relative a strumenti economici quali misure alternative o complementari nel quadro della revisione del 2008, a condizione che sia possibile dimostrare chiaramente i loro benefici per l'ambiente e per la salute.

     4. Gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.

 

     Art. 8. Modifiche della direttiva 93/12/CEE.

     1. La direttiva 93/12/CEE è modificata come segue:

     a) all'articolo 1, la lettera a) del paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono soppressi;

     b) all'articolo 2, il primo comma del paragrafo 2 e il paragrafo 3 sono soppressi;

     c) gli articoli 3 e 4 sono soppressi.

     2. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

 

     Art. 9. Procedura di comitato. [29]

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

     Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10. Recepimento.

     Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 11. Sanzioni.

     Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali d'attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 13. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO [30]

NAVI GRECHE

 

NOME DELLA NAVE

ANNO DI CONSEGNA

NUMERO IMO

ARIADNE PALACE

2002

9221310

IKARUS PALACE

1997

9144811

KNOSSOS PALACE

2001

9204063

OLYMPIA PALACE

2001

9220330

PASIPHAE PALACE

1997

9161948

FESTOS PALACE

2001

9204568

EUROPA PALACE

2002

9220342

BLUE STAR I

2000

9197105

BLUE STAR II

2000

9207584

BLUE STAR ITHAKI

1999

9203916

BLUE STAR NAXOS

2002

9241786

BLUE STAR PAROS

2002

9241774

HELLENIC SPIRIT

2001

9216030

OLYMPIC CHAMPION

2000

9216028

LEFKA ORI

1991

9035876

SOPHOKLIS VENIZELOS

1990

8916607»

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[2] Trattino così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[4] Punto così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[5] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[6] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[7] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[8] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[9] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[10] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[11] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[12] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[13] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[14] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[15] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[16] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[17] Punto inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[18] Punto abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[19] Le parole tra parentesi quadre sono strate abrogate dall’art 1 della direttiva n. 2005/33/CE con effetto a decorrere dalla data ivi prevista.

[20] Paragrafo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE con effetto a decorrere dalla data ivi prevista.

[21] Paragrafo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE con effetto a decorrere dalla data ivi prevista.

[22] Paragrafo abrogato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE con effetto a decorrere dalla data ivi prevista.

[23] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[24] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[25] Articolo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[26] Paragrafo inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[27] Lettera così sostituita dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[28] Articolo così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[29] Articolo già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1882/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.

[30] Allegato aggiunto dall’art. 1 della direttiva n. 2005/33/CE.