§ 6.1.121 - Regolamento 18 luglio 2006, n. 1195.
Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:18/07/2006
Numero:1195


Sommario
Art. 1.      L’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 6.1.121 - Regolamento 18 luglio 2006, n. 1195.

Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 8 agosto 2006, n. L 217).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 850/2004, in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 14, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione ha svolto uno studio sull’applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004.

     (2) I limiti di concentrazione proposti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 sono ritenuti i più adeguati a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente tenuto conto della distruzione o della trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.

     (3) Per il toxafene, una miscela di oltre 670 sostanze, non è ancora disponibile un metodo analitico accettato e adeguato per determinare la concentrazione totale. Il suddetto studio non ha tuttavia individuato scorte contenenti, costituite o contaminate da toxafene all’interno dell’Unione europea. Lo studio ha inoltre dimostrato che, qualora sia stata rilevata nei rifiuti la presenza di eventuali pesticidi contenenti sostanze organiche inquinanti persistenti, la loro concentrazione era solitamente elevata rispetto ai limiti di concentrazione proposti. Per il momento i metodi analitici disponibili per la determinazione del toxafene possono essere ritenuti sufficientemente adatti ai fini del presente regolamento.

     (4) Il limite di concentrazione per i PCDD/PCDF è espresso in unità equivalenti di tossicità («TEQ»), sulla base dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati nel 1998 dall’Organizzazione mondiale della Sanità. I dati disponibili sui PCB diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.

     (5) Esaclorocicloesano (HCH) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. L’analisi completa di tali isomeri sarebbe sproporzionata, in quanto solo l’HCH alfa, beta e gamma è importante sotto il profilo tossicologico.

     Il limite di concentrazione si riferisce pertanto unicamente a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l’analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.

     (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004.

     (7) Il comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere sulle misure previste nel progetto di regolamento della Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7

 

Sostanza

N. CAS

N. CE

Valore limite di concentrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Clordano

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrina

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Esaclorobenzene

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1

50 mg/kg (*)

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano]

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clordecone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (**)

Somma di HCH alfa, beta e gamma

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 e 200-401-2

50 mg/kg

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

 

(*) Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

(**) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito.

 

TEF

PCDD

 

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001»