§ 6.1.102 - Regolamento 5 settembre 2005, n. 1446.
Regolamento (CE) n. 1446/2005 della Commissione recante adozione di provvedimenti di deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:05/09/2005
Numero:1446


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.1.102 - Regolamento 5 settembre 2005, n. 1446.

Regolamento (CE) n. 1446/2005 della Commissione recante adozione di provvedimenti di deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto attiene al Regno Unito e all’Austria. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 settembre 2005, n. L 229).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

     vista la richiesta presentata dal Regno Unito il 20 dicembre 2004,

     vista la richiesta presentata dall'Austria il 16 novembre 2004,

     considerando quanto segue:

      (1) In forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.

      (2) È opportuno accedere alle richieste del Regno Unito e dell’Austria e concedere a tali Stati le deroghe in questione.

      (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:

     a) al Regno Unito sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2;

     b) all’Austria sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2.

     2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.