§ 6.1.87 –  Regolamento 21 ottobre 2004, n. 1829.
Regolamento (CE) n. 1829/2004 della Commissione con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:21/10/2004
Numero:1829


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.1.87 –  Regolamento 21 ottobre 2004, n. 1829.

Regolamento (CE) n. 1829/2004 della Commissione con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 22 ottobre 2004, n. L 321).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

     vista la richiesta presentata dal Belgio il 12 novembre 2003,

     vista la richiesta presentata dal Portogallo il 4 dicembre 2003,

     vista la richiesta presentata dalla Grecia il 15 gennaio 2004,

     vista la richiesta presentata da Cipro il 4 marzo 2004,

     considerando quanto segue:

     (1) In forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.

     (2) È opportuno accedere alle richieste di Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro e concedere a tali Stati le deroghe in questione.

     (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:

     a) al Belgio viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 dell’allegato II;

     b) al Portogallo viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 dell’allegato II;

     c) alla Grecia viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 dell’allegato II;

     d) a Cipro viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8 (1.1), voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell’allegato I nonché la sezione 8 dell’allegato II.

     2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004. Al termine del periodo transitorio Belgio, Portogallo, Grecia e Cipro trasmettono i dati prescritti a partire dall’anno di riferimento 2006.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.