§ 6.1.61 - Regolamento 28 gennaio 2003, n. 304.
Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:28/01/2003
Numero:304


Sommario
Art. 1.  Obiettivi
Art. 2.  Campo di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Autorità nazionali designate
Art. 5.  Partecipazione della Comunità alla convenzione
Art. 6.  Prodotti chimici soggetti ad obbligo di notifica di esportazione, prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC e prodotti chimici soggetti alla procedura PIC
Art. 7.  Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi
Art. 8.  Notifiche di esportazione trasmesse dalle parti e da altri paesi
Art. 9.  Informazioni sul commercio di prodotti chimici
Art. 10.  Partecipazione alla notifica dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione
Art. 11.  Informazioni da trasmettere al segretariato sui prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC
Art. 12.  Obblighi relativi all'importazione dei prodotti chimici
Art. 13.  Obblighi relativi all'esportazione dei prodotti chimici diversi dall'obbligo di notifica di esportazione
Art. 14.  Controllo delle esportazioni di taluni prodotti chimici e di taluni articoli contenenti prodotti chimici
Art. 15.  Informazioni sui movimenti di transito
Art. 16.  Informazioni obbligatorie per i prodotti chimici esportati
Art. 17.  Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri per il controllo delle esportazioni e delle importazioni
Art. 18.  Sanzioni
Art. 19.  Scambio di informazioni
Art. 20.  Assistenza tecnica
Art. 21.  Monitoraggio e relazioni
Art. 22.  Aggiornamento degli allegati
Art. 23.  Note tecniche di orientamento
Art. 24.  Comitato
Art. 25.  Abrogazione
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 6.1.61 - Regolamento 28 gennaio 2003, n. 304. [1]

Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 marzo 2003, n. L 63).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi stabilisce tra l'altro un sistema comune di notifica e di informazioni relative alle esportazioni verso paesi terzi di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente. Tale regolamento impone l'applicazione della procedura internazionale di “assenso preliminare in conoscenza di causa” (PIC) stabilita nel quadro delle disposizioni non vincolanti degli orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni relative ai prodotti chimici nel commercio internazionale (orientamenti di Londra) del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), modificati nel 1989, oltre che nel quadro del codice di condotta internazionale sulla commercializzazione e sull'uso dei pesticidi stilato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), modificato nel 1990.

     (2) L'11 settembre 1998 la Comunità ha firmato la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (convenzione PIC). Al contempo è stata adottata una risoluzione sugli accordi provvisori stabiliti nell'atto finale della conferenza diplomatica, nella quale è stata definita una procedura PIC provvisoria basata sul testo della convenzione.

     (3) È opportuno che la Comunità attui le norme della convenzione e, in attesa che essa entri in vigore, anche la procedura PIC provvisoria, senza peraltro ridurre in alcun modo il livello di protezione dell'ambiente e della popolazione dei paesi importatori, in osservanza del regolamento (CEE) n. 2455/92.

     (4) A tal fine risulta altresì necessario e opportuno introdurre disposizioni più rigorose rispetto a quelle della convenzione in riferimento a taluni aspetti. L'articolo 15, paragrafo 4, della convenzione consente alle parti di adottare disposizioni in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente molto più rigorose di quelle indicate nella convenzione stessa, a condizione che esse siano compatibili con le rimanenti disposizioni in essa contenute e conformi al diritto internazionale.

     (5) Per quanto concerne la partecipazione della Comunità al sistema della convenzione, è essenziale disporre di un unico punto di contatto che consenta alla Comunità di interagire con il segretariato, le altre parti della convenzione e altri paesi. La Commissione dovrebbe fungere da punto di contatto in tal senso.

     (6) Le esportazioni di prodotti chimici pericolosi vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità dovrebbero continuare ad essere assoggettate ad una procedura comune di notifica di esportazione. Di conseguenza i prodotti chimici pericolosi in quanto tali o contenuti in un preparato, che siano stati vietati o sottoposti a rigorose restrizioni nella Comunità in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di prodotti chimici industriali destinati ad usi professionali o al consumo finale, dovrebbero essere disciplinati da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili agli stessi prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'ambito di una o entrambe categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o prodotti chimici industriali. Anche i prodotti chimici assoggettati alla procedura internazionale PIC dovrebbero essere disciplinati dalle stesse norme. La procedura di notifica di esportazione dovrebbe essere applicata a tutte le esportazioni comunitarie verso paesi terzi, a prescindere dal fatto che siano o meno parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all'espletamento di questa procedura.

     (7) Gli esportatori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a trasmettere informazioni sulle quantità di prodotti chimici oggetto di scambi commerciali a livello internazionale disciplinate dal presente regolamento per consentire il controllo e la valutazione dell'impatto e dell'efficacia dei provvedimenti in esso contenuti.

     (8) Le notifiche concernenti gli atti normativi comunitari o degli Stati membri che vietano o sottopongono a rigorose restrizioni determinati prodotti chimici, trasmesse dalla Comunità al segretariato della convenzione allo scopo di inserire tali sostanze nella procedura internazionale PIC, dovrebbero essere presentate dalla Commissione e dovrebbero riguardare i casi che soddisfano ai criteri stabiliti al riguardo nella convenzione. Se necessario dovrebbero essere chieste ulteriori informazioni a sostegno di tali notifiche.

     (9) Qualora gli atti normativi comunitari o degli Stati membri non siano soggetti ad obbligo di notifica perché non soddisfano i criteri stabiliti nella convenzione, al segretariato e alle altre parti della convenzione devono pervenire comunque le informazioni concernenti tali atti, a salvaguardia di un corretto scambio di informazioni.

     (10) È necessario provvedere affinché la Comunità adotti decisioni in merito all'importazione nella Comunità di prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC. Tali decisioni dovrebbero essere basate sul diritto comunitario vigente e tener conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposti dagli Stati membri. Se necessario, si dovrebbe procedere alla modifica della legislazione comunitaria.

     (11) È necessario disporre in modo tale da garantire che gli Stati membri e gli esportatori siano a conoscenza delle decisioni prese dai paesi importatori sui prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC e che gli esportatori si attengano a tali decisioni. Inoltre, per evitare il verificarsi di esportazioni indesiderate, ad esempio perché i paesi importatori non hanno reso note le proprie decisioni in merito alle importazioni oppure non hanno reagito alle notifiche di esportazione, non dovrebbe essere consentita l'esportazione di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità e rispondenti ai criteri stabiliti nella convenzione o assoggettati alla procedura internazionale PIC in assenza di un consenso esplicito del paese importatore interessato, a prescindere che sia parte o meno della convenzione.

     (12) È importante altresì che tutti i prodotti chimici esportati abbiano un ciclo di vita di durata adeguata a garantirne l'uso efficace e sicuro. Soprattutto in riferimento ai pesticidi, in particolare quelli esportati verso i paesi in via di sviluppo, occorre che siano fornite informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi e contenitori di adeguata fattura e dimensione in modo che non si creino giacenze di magazzino.

     (13) Gli articoli contenenti prodotti chimici non rientrano nel campo d'applicazione della convenzione. Ciò nonostante è opportuno che gli articoli contenenti prodotti chimici che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente in determinate condizioni d'uso o in fase di smaltimento e che sono vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità in riferimento ad una o più categorie di impiego di cui alla convenzione o assoggettati alla procedura internazionale PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in materia di esportazioni. Inoltre, alcuni prodotti chimici e alcuni articoli contenenti determinati prodotti chimici che, pur non rientrando nell'ambito d'applicazione della convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non dovrebbero essere assolutamente esportati. Il Consiglio dovrebbe stabilire, decidendo a maggioranza qualificata, quali prodotti chimici debbano essere sottoposti a questo tipo di controllo più rigoroso.

     (14) Ai sensi della convenzione, alle parti della convenzione che ne facciano richiesta devono essere fornite informazioni sui movimenti di transito dei prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC.

     (15) Occorre inoltre garantire che le norme comunitarie in materia di imballaggio, di etichettatura e di informazioni sulla sicurezza vengano applicate a tutti i prodotti chimici pericolosi destinati all'esportazione verso parti e altri paesi, salvo quando tali norme siano in contrasto con provvedimenti vigenti nel paese importatore, tenuto conto tuttavia della regolamentazione internazionale in materia.

     (16) Per garantire il controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni, gli Stati membri dovrebbero designare delle autorità, quali le autorità doganali, incaricate di controllare le importazioni ed esportazioni delle sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri hanno un ruolo determinante e dovrebbero agire in modo mirato e coordinato. Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni.

     (17) Bisognerebbe promuovere lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi terzi per una corretta gestione dei prodotti chimici, a prescindere se i paesi terzi siano parti o meno della convenzione. In particolare, l'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione dovrebbe essere prestata direttamente dalla Commissione e dagli Stati membri, oppure indirettamente tramite un sostegno ai progetti realizzati da organizzazioni non governative (ONG), soprattutto quando si tratta di assistenza intesa ad aiutare tali paesi ad attuare la convenzione.

     (18) Per garantire l'efficacia delle procedure occorre effettuare regolari verifiche del loro funzionamento. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione una relazione al riguardo; la Commissione riferirà periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

     (19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (20) Alla luce di quanto esposto in precedenza occorre abrogare e sostituire il regolamento (CEE) n. 2455/92,

     HANNO ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Obiettivi

     1. Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

     a) attuare la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici ed pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;

     b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di prodotti chimici pericolosi al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni; e

     c) contribuire all'uso ecocompatibile di tali sostanze.

     Tali obiettivi sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti chimici, definendo una procedura per l'adozione delle decisioni nell'ambito della Comunità sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e, se del caso, ad altri paesi.

     2. Il presente regolamento mira inoltre a garantire che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi per l'uomo o per l'ambiente immessi sul mercato comunitario, vengano applicate anche a tutti i prodotti chimici pericolosi destinati all'esportazione dagli Stati membri nel territorio di altre parti o di altri paesi, a meno che tali disposizioni siano in conflitto con norme specifiche dalle parti o dai paesi stessi.

 

          Art. 2. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica:

     a) a determinati prodotti chimici pericolosi soggetti alla procedura di previo assenso informato (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam;

     b) a determinati prodotti chimici pericolosi, vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità o di uno Stato membro; e

     c) a tutti i prodotti chimici esportati, per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura.

     2. Il presente regolamento non si applica:

     a) alle sostanze stupefacenti e psicotrope disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

     b) alle sostanze e ai materiali radioattivi disciplinati dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

     c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti  e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;

     d) alle armi chimiche disciplinate dal regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

     e) ai prodotti alimentari e agli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

     f) ai mangimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati alla nutrizione per via orale degli animali;

     g) agli organismi geneticamente modificati disciplinati dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberate nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

     h) salvo quanto contemplato dall'articolo 3, punto 4, lettera b), ai medicinali ad uso umano e veterinario disciplinati dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

     i) ai prodotti chimici in quantità non idonee a produrre effetti sulla salute umana o sull'ambiente, e in ogni caso non superiori a 10 kg, a condizione che vengano importati a scopo di ricerca o analisi.

 

          Art. 3. Definizioni

     Ai fini del seguente regolamento si intende per:

     1) “prodotto chimico”: una sostanza ai sensi della direttiva 67/548/CEE, presente allo stato puro o contenuta in un preparato, o un preparato, fabbricati o ricavati dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi. Comprende due categorie: i pesticidi (inclusi i formulati pesticidi altamente pericolosi) e i prodotti chimici industriali;

     2) “preparato”: una miscela o soluzione composta da due o più sostanze ai sensi della direttiva 1999/45/CE che, per la presenza di almeno una di queste sostanze, sia soggetta ad etichettatura obbligatoria in forza del diritto comunitario;

     3) “articolo”: un prodotto finito che contiene o include un prodotto chimico il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto comunitario;

     4) “pesticidi”: i prodotti chimici appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

     a) pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

     b) altri pesticidi, quali i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e quali i disinfettanti, gli insetticidi e i parassiticidi disciplinati dalle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;

     5) “prodotti chimici industriali”: i prodotti chimici appartenenti ad una delle due seguenti sottocategorie:

     a) prodotti chimici destinati ad usi professionali;

     b) prodotti chimici destinati all'uso da parte del consumatore finale;

     6) “prodotto chimico soggetto ad obbligo di notifica di esportazione”: qualsiasi prodotto chimico, che è vietato o soggetto a rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità in riferimento ad una o più categorie o sottocategorie e qualsiasi prodotto chimico, soggetto alla procedura PIC, elencato nella parte 1 dell'allegato I.

     7) “prodotto chimico assoggettabile a notifica PIC”: qualsiasi prodotto chimico che è vietato o soggetto a rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità o di uno Stato membro in riferimento ad una o più categorie. I prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'ambito della Comunità in riferimento ad una o più categorie sono elencati nella parte 2 dell'allegato I;

     8) “prodotto chimico soggetto alla procedura PIC”: qualsiasi prodotto chimico elencato nell'allegato III della convenzione ovvero, in attesa della sua entrata in vigore, disciplinato dalla procedura PIC provvisoria. Tali prodotti chimici sono elencati nella parte 3 dell'allegato I;

     9) “prodotto chimico vietato”:

     a) un prodotto chimico il cui impiego nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie sia stato vietato mediante atto normativo comunitario definitivo, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente; o

     b) un prodotto chimico per il quale sia stata negata l'approvazione di primo impiego o siano stati disposti, dai produttori stessi, il ritiro dal mercato comunitario o l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione od approvazione, e riguardo al quale sia dimostrata l'esistenza di potenziali rischi per la salute umana o l'ambiente;

     10) “prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni”:

     a) un prodotto chimico il cui impiego, in linea di principio per qualsiasi fine, nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie sia stato vietato mediante atto normativo definitivo, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, ma il cui impiego sia ancora consentito in alcuni casi particolari; oppure

     b) un prodotto chimico per il quali sia stata negata l'approvazione, in linea di principio per qualsiasi fine, o siano stati disposti, dai produttori stessi, il ritiro dal mercato comunitario o l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o approvazione, riguardo al quale sia dimostrata l'esistenza di potenziali rischi per la salute umana o l'ambiente;

     11) “prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restrizioni in uno Stato membro”: qualsiasi prodotto chimico che sia vietato o soggetto a rigorose restrizioni mediante atto normativo di uno Stato membro;

     12) “atto normativo definitivo”: qualsiasi atto legislativo emanato allo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni un determinato prodotto chimico;

     13) “convenzione”: la convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale;

     14) “procedura PIC”: la procedura di previo assenso informato stabilita dalla convenzione;

     15) “formulato pesticida altamente pericoloso”: qualsiasi prodotto chimico, destinato ad essere utilizzato come pesticida, che provochi gravi danni alla salute o all'ambiente osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'esposizione unica o ripetuta, conformemente alle prescrizioni d'uso;

     16) “esportazione”:

     a) l'esportazione permanente o temporanea di un prodotto chimico secondo le modalità previste dall'articolo 23, paragrafo 2 del trattato;

     b) la riesportazione di un prodotto chimico effettuata secondo modalità diverse da quelle di cui alla lettera a), cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito;

     17) “importazione”: l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità di un prodotto chimico cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito;

     18) “esportatore”: la persona fisica o giuridica a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, ossia la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che il prodotto chimico venga spedito fuori dal territorio doganale della Comunità. Qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, è determinante la facoltà di decidere che il prodotto chimico venga spedito fuori del territorio doganale della Comunità;

     19) “importatore”: la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale della Comunità, è destinataria del prodotto chimico;

     20) “parte della convenzione”: uno Stato o una organizzazione di integrazione economica regionale che abbia acconsentito ad essere vincolato dalla convenzione e per cui quest'ultima sia entrata in vigore;

     21) “parte”:

     a) una parte della convenzione;

     b) qualsiasi Stato che non abbia ratificato la convenzione, ma che partecipi alla procedura PIC per un periodo stabilito dalla conferenza delle parti;

     c) prima dell'entrata in vigore della convenzione, qualsiasi Stato che partecipi alla procedura PIC provvisoria definita nella risoluzione sugli accordi provvisori, adottata a Rotterdam l'11 settembre 1998;

     22) “altro paese”: qualunque paese che non sia parte della convenzione ai sensi del punto 21;

     23) “conferenza delle parti”: l'organo istituito dall'articolo 18 della convenzione incaricato di svolgere determinate funzioni relative all'attuazione della convenzione;

     24) “comitato di esame per i prodotti chimici”: l'organo ausiliario istituito dalla conferenza delle parti in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, della convenzione ovvero, prima della sua entrata in vigore, il comitato provvisorio di esame per i prodotti chimici istituito con la risoluzione sugli accordi provvisori;

     25) “segretariato”: il segretariato della convenzione oppure, prima della sua entrata in vigore, il segretariato provvisorio istituito con la risoluzione sugli accordi provvisori;

     26) “documento di orientamento decisionale”: il documento tecnico elaborato dal comitato di esame per i prodotti chimici concernente le sostanze cui si applica la procedura PIC.

 

          Art. 4. Autorità nazionali designate

     Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità, di seguito definite “autorità nazionale designata” oppure “autorità nazionali designate”, che hanno il compito di svolgere le funzioni amministrative previste dal presente regolamento.

     Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 5. Partecipazione della Comunità alla convenzione

     La partecipazione della Comunità alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'assistenza tecnica, gli scambi di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione ad organi ausiliari e alla votazione.

     Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità alla convenzione, per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC e alla notifica delle esportazioni, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto di tutte le autorità nazionali designate in stretta collaborazione e consultazione con le autorità nazionali designate dagli Stati membri.

     La Commissione è responsabile in particolare della trasmissione delle notifiche di esportazione della Comunità alle parti e ad altri paesi ai sensi dell'articolo 7, della comunicazione al segretariato delle notifiche relative a qualunque atto normativo definitivo pertinente ai sensi dell'articolo 10, della trasmissione di informazioni relative ad altri atti normativi definitivi non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 11, nonché del ricevimento di informazioni dal segretariato più in generale. La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte della Comunità relative all'importazione di prodotti chimici soggetti alla procedura PIC ai sensi dell'articolo 12.

     Inoltre, la Commissione coordina il contributo della Comunità relativamente a tutte le questioni tecniche connesse alla convenzione, alla preparazione della conferenza delle parti, al comitato di esame per i prodotti chimici ed agli altri organi ausiliari. È istituita una rete di Stati membri designati come relatori per la preparazione di documenti tecnici, quali i documenti di orientamento decisionale.

     La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che la Comunità sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la convenzione.

 

          Art. 6. Prodotti chimici soggetti ad obbligo di notifica di esportazione, prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC e prodotti chimici soggetti alla procedura PIC

     1. I prodotti chimici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento sulla notifica di esportazione, sulla notifica PIC e sulla procedura PIC sono elencati nell'allegato I.

     2. I prodotti chimici elencati nell'allegato I sono classificabili in uno o più dei tre gruppi di prodotti chimici riportati nelle parti 1, 2, e 3 dello stesso allegato.

     I prodotti chimici elencati nella parte 1 sono soggetti all'obbligo della notifica di esportazione di cui all'articolo 7, recante informazioni dettagliate sull'identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a restrizioni, sul tipo di restrizione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all'obbligo di notifica di esportazione.

     I prodotti chimici elencati nella parte 2, oltre ad essere soggetti ad obbligo di notifica di esportazione ai sensi dell'articolo 7, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all'articolo 10, recante informazioni dettagliate sull'identità della sostanza e sulla categoria di impiego.

     I prodotti chimici elencati nella parte 3 sono soggetti alla procedura PIC, recante l'indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le norme sulla notifica di esportazione.

     3. Gli elenchi sono messi a disposizione del pubblico per via elettronica.

 

          Art. 7. Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi

     1. L'esportatore, qualora intenda esportare dalla Comunità nel territorio di una parte o di un altro paese un determinato prodotto chimico elencato nella parte 1 dell'allegato I, per la prima volta dalla data a decorrere dalla quale a tale prodotto si applicano le disposizioni del presente regolamento, presenta notifica all'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede almeno 30 giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. Successivamente ogni anno civile l'esportatore notifica all'autorità nazionale designata la prima esportazione del prodotto nell'anno civile in corso, almeno quindici giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. Tale notifica è conforme alle norme dell'allegato III.

     L'autorità nazionale designata verifica che le informazioni siano conformi alle norme dell'allegato III e trasmette immediatamente alla Commissione la notifica ricevuta dall'esportatore.

     La Commissione prende le necessarie misure per garantire che le autorità competenti della parte importatrice o dell'altro paese importatore ricevano, con un anticipo di almeno 15 giorni, notifica della prima esportazione in assoluto del prodotto chimico; in seguito la notifica deve pervenire anteriormente alla prima esportazione del prodotto in ciascun anno civile successivo. Tale disposizione si applica a prescindere dall'uso cui è destinato il prodotto chimico nella parte importatrice o nell'altro paese importatore.

     Tutte le notifiche di esportazione sono registrate in una base di dati della Commissione; per ciascun anno civile viene tenuto a disposizione del pubblico, ed eventualmente distribuito alle autorità nazionali designate dagli Stati membri, un elenco aggiornato dei prodotti chimici in questione, con l'indicazione della parte importatrice o del paese importatore.

     2. La Commissione trasmette una seconda notifica qualora, entro 30 giorni dall'invio della prima notifica di esportazione presentata successivamente all'inserimento del prodotto chimico nella parte 1 dell'allegato I, non le sia pervenuto dalla parte importatrice o dall'altro paese importatore alcun avviso di ricevimento della notifica. La Commissione si adopera per quanto possibile affinché l'autorità competente della parte importatrice o dell'altro paese importatore riceva la seconda notifica.

     3. Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all'introduzione di modifiche della normativa comunitaria in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze chimiche oggetto dell'esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di un preparato da esportare è cambiata e dunque richiede una modifica dell'etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 1. La nuova notifica è conforme alle norme dell'allegato III e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.

     4. Qualora l'esportazione di un prodotto chimico si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l'ambiente nella parte importatrice o nell'altro paese importatore, le disposizioni precedenti possono essere interamente o parzialmente disapplicate a discrezione dell'autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore, previa consultazione della Commissione.

     5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 cessano quando:

     a) il prodotto chimico viene assoggettato alla procedura PIC, e

     b) il paese importatore parte della convenzione trasmette al segretariato una risposta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione circa il proprio assenso o diniego all'importazione del prodotto chimico; e

     c) la Commissione riceve tali informazioni dal segretariato e le trasmette agli Stati membri.

     Tale norma non si applica quando il paese importatore parte della convenzione richieda esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante le decisioni sulle importazioni o altre modalità.

     Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 cessano inoltre quando:

     i) l'autorità competente della parte importatrice o dell'altro paese importatore dispone l'esonero dall'obbligo di notificare l'esportazione prima che essa abbia luogo; e

     ii) la Commissione riceve dal segretariato oppure dall'autorità competente della parte importatrice o dell'altro paese importatore le suddette informazioni e le trasmette agli Stati membri, e le mette a disposizione su Internet.

     6. La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti i prodotti chimici esportati.

     7. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire sistemi che obblighino l'esportatore a versare per ciascuna notifica di esportazione un contributo amministrativo che corrisponda ai costi sostenuti per i procedimenti previsti dal presente articolo.

 

          Art. 8. Notifiche di esportazione trasmesse dalle parti e da altri paesi

     1. Le notifiche di esportazione che la Commissione riceve dall'autorità nazionale designata da una parte o da un altro paese relativamente all'esportazione verso la Comunità di un prodotto chimico di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della parte o dell'altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l'impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto e/o la vendita, sono pubblicate per via elettronica tramite la base di dati gestita dalla Commissione.

     La Commissione accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per i singoli prodotti chimici da ciascuna parte o altro paese.

     L'autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve i prodotti importati riceve copia di tutte le notifiche ricevute congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta.

     2. Qualora l'autorità nazionale designata da uno Stato membro riceva una notifica di esportazione direttamente oppure indirettamente tramite l'autorità nazionale designata dalle parti della convenzione o tramite le autorità competenti di altri paesi, essa la trasmette immediatamente alla Commissione unitamente a tutte le informazioni disponibili.

 

          Art. 9. Informazioni sul commercio di prodotti chimici

     1. Nel primo trimestre di ogni anno ciascun esportatore di un prodotto chimico elencato nell'allegato I comunica all'autorità nazionale designata del proprio Stato membro i quantitativi del prodotto (sia in forma pura che contenuto in preparati) esportati verso le parti o altri paesi durante l'anno precedente. Tale informazione è corredata di un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun importatore che ha ricevuto le forniture nell'arco dello stesso periodo.

     Tutti gli importatori della Comunità forniscono le informazioni di cui sopra relativamente ai quantitativi importati nella Comunità.

     2. Su richiesta della Commissione o dell'autorità nazionale designata, l'esportatore o l'importatore fornisce ogni informazione supplementare sui prodotti chimici che sia necessaria per l'applicazione del presente regolamento.

     3. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati di cui all'allegato IV. La Commissione elabora una sintesi di tali dati a livello comunitario e, tramite la propria base di dati, diffonde su Internet le informazioni di natura non riservata.

 

          Art. 10. Partecipazione alla notifica dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

     1. Qualora non abbia già provveduto in tal senso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione notifica per iscritto al segretariato i prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC.

     2. La Commissione notifica al segretariato ove ulteriori prodotti chimici risultino assoggettabili alla notifica PIC e siano aggiunti alla parte 2 dell'allegato I. In seguito all'adozione del pertinente atto normativo comunitario definitivo che vieta o sottopone a rigorose restrizioni il prodotto chimico di cui trattasi, la notifica viene trasmessa quanto prima e comunque entro novanta giorni dalla decorrenza degli effetti dell'atto normativo.

     La notifica contiene le informazioni rilevanti specificate nell'allegato II.

     3. Nel definire le priorità relativamente alle notifiche la Commissione considera se il prodotto chimico è già elencato nella parte 3 dell'allegato I, in quale misura le norme in materia di informazione di cui all'allegato II possano essere rispettate e la gravità dei rischi connessi al prodotto, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

     Se il prodotto chimico è assoggettabile alla notifica PIC ma le informazioni sono insufficienti per rispettare le norme di cui all'allegato II, la Commissione può chiedere agli importatori e/o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo dei prodotti chimici.

     4. In caso di modifica di un atto normativo definitivo notificato a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente dopo l'adozione dell'atto modificativo, e comunque entro 60 giorni dalla decorrenza in cui quest'ultimo deve essere applicato.

     Essa fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui al paragrafo 1 o 2.

     5. Su richiesta di qualunque parte o del segretariato la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sul prodotto chimico o sull'atto normativo. Se necessario gli Stati membri assistono la Commissione, su sua richiesta, nel compito di raccogliere tali informazioni.

     6. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente ai prodotti chimici che le altre parti hanno notificato in quanto prodotti vietati o soggetti a rigorose restrizioni.

     La Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, la necessità di proporre misure a livello comunitario ai fini della prevenzione di eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente all'interno della Comunità.

     7. Uno Stato membro, qualora adotti un atto normativo nazionale, in conformità con la pertinente legislazione comunitaria, per vietare o sottoporre a rigorose restrizioni un prodotto chimico, comunica alla Commissione le pertinenti informazioni. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane gli Stati membri possono inviare osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto al prodotto chimico, alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato un atto normativo nazionale. Dopo aver esaminato le osservazioni tale Stato membro informa la Commissione in merito all'eventualità che essa:

     - proceda alla notifica al segretariato, a norma del presente articolo, o

     - trasmetta al segretariato le informazioni a norma dell'articolo 11.

 

          Art. 11. Informazioni da trasmettere al segretariato sui prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC

     Quando un prodotto chimico figura esclusivamente nella parte 1 dell'allegato I o in seguito alla ricezione di informazioni da parte di uno Stato membro a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, secondo trattino, la Commissione fornisce al segretariato le informazioni relative agli atti normativi pertinenti, affinché queste informazioni possano essere eventualmente trasmesse ad altre parti della convenzione.

 

          Art. 12. Obblighi relativi all'importazione dei prodotti chimici

     1. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri i documenti di orientamento decisionale che essa riceve dal segretariato. Essa decide mediante risposta definitiva o provvisoria a nome della Comunità, sulle future importazioni comunitarie dei singoli prodotti chimici, conformemente alla legislazione comunitaria vigente e alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Essa comunica quindi tali decisioni al segretariato quanto prima possibile, e comunque entro nove mesi dalla data di invio del documento di orientamento decisionale.

     Qualora ai sensi della legislazione comunitaria si applichino ad un determinato prodotto chimico restrizioni supplementari o diverse da quelle iniziali, la Commissione rivede con la stessa procedura la propria decisione sull'importazione e ne dà comunicazione al segretariato.

     2. Qualora un prodotto chimico sia vietato o soggetto a rigorose restrizioni nella legislazione di uno o più Stati membri, la Commissione, dietro richiesta scritta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni.

     3. Le decisioni sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate per il prodotto chimico nel documento di orientamento decisionale.

     4. Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono la base giuridica.

     5. Ciascuna autorità nazionale designata nella Comunità mette a disposizione dei soggetti interessati nel proprio ambito di competenza le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a noma dei provvedimenti legislativi o amministrativi.

     6. Laddove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, la necessità di proporre misure comunitarie ai fini della prevenzione di eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente nell'ambito della Comunità, tenendo conto delle informazioni contenute nei documenti di orientamento decisionale.

 

          Art. 13. Obblighi relativi all'esportazione dei prodotti chimici diversi dall'obbligo di notifica di esportazione

     1. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e alle associazioni degli industriali europei, mediante circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal segretariato sui prodotti chimici soggetti alla procedura PIC e sulle decisioni delle parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione di tali prodotti. Inoltre essa informa immediatamente gli Stati membri circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta. La Commissione conserva nella propria base di dati tutte le informazioni disponibili relative alle decisioni sulle importazioni e le tiene a disposizione del pubblico tramite Internet, provvedendo inoltre a trasmetterle a chiunque ne faccia richiesta.

     2. Ad ogni prodotto chimico elencato nell'allegato I la Commissione attribuisce un codice di classificazione nell'ambito della nomenclatura combinata della Comunità europea. Tali codici di classificazione vengono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati dall'Organizzazione mondiale delle dogane alla nomenclatura del Sistema armonizzato in relazione ai prodotti chimici in questione.

     3. Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati nel proprio ambito di competenza le risposte trasmesse dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

     4. Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni entro sei mesi dalla data in cui le stesse sono state trasmesse per la prima volta alla Commissione dal segretariato in conformità del paragrafo 1.

     5. La Commissione e gli Stati membri consigliano ed assistono le parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all'importazione di un dato prodotto chimico.

     6. I prodotti chimici elencati nelle parti 2 o 3 dell'allegato I possono essere esportati soltanto qualora:

     a) l'esportatore abbia richiesto e ottenuto un consenso esplicito dalla propria autorità nazionale designata e dall'autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero da un'autorità competente di un altro paese importatore; oppure

     b) se trattasi di un prodotto chimico elencato nella parte 3 dell'allegato I, l'ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all'importazione.

     7. I prodotti chimici sono esportati prima del periodo di sei mesi precedente la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di produzione, a meno che le proprietà intrinseche del prodotto non lo consentano. In particolare, gli esportatori di pesticidi ottimizzano le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze.

     8. Gli esportatori di pesticidi predispongono le etichette in modo che contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche della parte importatrice o dell'altro paese importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza definite dalla legislazione comunitaria.

 

          Art. 14. Controllo delle esportazioni di taluni prodotti chimici e di taluni articoli contenenti prodotti chimici

     1. Gli articoli contenenti prodotti chimici in forma reattiva, elencati nelle parti 2 o 3 dell'allegato I, sono soggetti alla procedura di notifica delle esportazioni di cui all'articolo 7.

     2. Non è consentita l'esportazione dei prodotti chimici e degli articoli il cui uso è vietato nella Comunità ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, elencati nell'allegato V.

 

          Art. 15. Informazioni sui movimenti di transito

     1. Le parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito dei prodotti chimici soggetti alla procedura PIC nonché le informazioni stesse, sollecitate dalle singole parti della convenzione tramite il segretariato, sono elencate nell'allegato VI.

     2. Qualora un prodotto chimico elencato nella parte 3 dell'allegato I transiti per il territorio di una parte della convenzione elencata nell'allegato VI, l'esportatore fornisce per quanto possibile all'autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede, entro il trentesimo giorno precedente il primo transito e l'ottavo giorno precedente ciascun transito successivo, le informazioni di cui all'allegato VI richieste dalla parte della convenzione.

     3. L'autorità nazionale designata dello Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni ricevute dall'esportatore ai sensi del paragrafo 2 assieme ad eventuali altre informazioni supplementari.

     4. La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali designate delle parti della convenzione che ne abbiano fatto richiesta, assieme ad eventuali informazioni supplementari disponibili entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di qualunque successivo movimento di transito.

 

          Art. 16. Informazioni obbligatorie per i prodotti chimici esportati

     1. I prodotti chimici destinati all'esportazione sono disciplinati dalle disposizioni sull'imballaggio e l'etichettatura previste dalla direttiva 67/548/CEE dalla direttiva 1999/45/CE, alla direttiva 91/414/CEE e alla direttiva 98/8/CE o da qualsiasi altra normativa comunitaria specifica. La presente disposizione lascia impregiudicate le prescrizioni specifiche stabilite dalla parte importatrice o dal paese importatore, tenendo conto di pertinenti norme internazionali.

     2. Se di pertinenza, l'etichetta reca la data di scadenza e la data di produzione dei prodotti chimici contemplati dal paragrafo 1 o elencati nell'allegato I; se necessario la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.

     3. Se vengono esportati, i prodotti chimici di cui al paragrafo 1 sono corredati di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni della direttiva 91/155/CEE della Commissione. L'esportatore invia a ciascun importatore una scheda informativa sulla sicurezza.

     4. Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, per quanto possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui il prodotto verrà utilizzato.

 

          Art. 17. Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri per il controllo delle esportazioni e delle importazioni

     Ciascuno Stato membro designa autorità competenti, come quelle doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni dei prodotti chimici elencati nell'allegato I.

     La Commissione e gli Stati membri controllano in modo mirato e coordinato l'osservanza del presente regolamento da parte degli esportatori.

     Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue autorità.

 

          Art. 18. Sanzioni

     Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali provvedimenti alla Commissione entro dodici mesi dall'adozione del presente regolamento e notificano altresì le modifiche successive quanto prima possibile dopo la loro adozione.

 

          Art. 19. Scambio di informazioni

     1. La Commissione e gli Stati membri promuovono, ove opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti i prodotti chimici disciplinati dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull'ecotossicità e sulla sicurezza.

     La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri, provvede nei modi opportuni:

     a) a diffondere informazioni accessibili al pubblico sugli atti normativi attinenti agli obiettivi della convenzione; e

     b) a comunicare alle parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, informazioni relative agli atti normativi che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più usi di un prodotto chimico.

     2. La Commissione e gli Stati membri tutelano le informazioni riservate ricevute da un'altra parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune.

     3. Fatta salva la direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990 relativa alla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, non sono considerate riservate, ai fini della trasmissione d'informazioni ai sensi del presente regolamento, le seguenti informazioni:

     a) le informazioni di cui all'allegato II ed all'allegato III;

     b) le informazioni contenute nelle schede informative sulla sicurezza di cui all'articolo 16, paragrafo 3;

     c) la data di scadenza del prodotto chimico;

     d) la data di produzione del prodotto chimico;

     e) informazioni sulle misure di precauzione, compresa la classificazione dei pericoli, la natura dei rischi e le pertinenti avvertenze di sicurezza; e

     f) la sintesi dei risultati dei test tossicologici ed ecotossicologici.

     La Commissione elabora periodicamente un documento illustrativo delle informazioni trasmesse basandosi sui contributi degli Stati membri.

 

          Art. 20. Assistenza tecnica

     La Commissione e le autorità nazionali designate degli Stati membri collaborano, con particolare riguardo alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, al fine di promuovere l'assistenza tecnica e la formazione orientate allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione dei prodotti chimici nell'intero ciclo di vita.

     In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l'assistenza tecnica è promossa fornendo informazioni tecniche sui prodotti chimici, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l'istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate ed offrendo consulenza tecnica per l'individuazione dei formulati di pesticidi pericolosi e l'elaborazione delle notifiche da trasmettere al segretariato.

     La Commissione e gli Stati membri dovrebbero partecipare attivamente alla rete di informazione per lo sviluppo delle capacità, istituita dal Forum intergovernativo sulla sicurezza dei prodotti chimici, trasmettendo informazioni sui progetti che essi sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione dei prodotti chimici nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione.

     La Commissione e gli Stati membri valutano l'opportunità di assistere le organizzazioni non governative.

 

          Art. 21. Monitoraggio e relazioni

     1. Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni, e sulle misure riparatrici.

     2. La Commissione redige periodicamente una relazione sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza ed inserisce i relativi elementi in una relazione riassuntiva che raccoglie le informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione è pubblicata su Internet e trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

     3. Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione osservano i pertinenti obblighi in materia di riservatezza dei dati e dei diritti di proprietà.

 

          Art. 22. Aggiornamento degli allegati

     1. L'elenco dei prodotti chimici di cui all'allegato I viene rivisto dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nell'ambito della legislazione comunitaria e della convenzione.

     2. Per determinare se un atto normativo comunitario definitivo rechi un divieto o una rigorosa restrizione si valutano gli effetti dell'atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego “pesticidi” e “prodotti chimici industriali”. Se l'atto normativo vieta o sottopone a rigorose restrizioni un determinato prodotto chimico nell'ambito di una sottocategoria qualunque, il prodotto stesso è inserito nella parte 1 dell'allegato I.

     Per determinare se un atto normativo comunitario definitivo rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda un prodotto chimico assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 10, si valutano gli effetti dell'atto a livello delle categorie “pesticidi” e “prodotti chimici ad uso industriale”. Se l'atto normativo vieta o sottopone a rigorose restrizioni l'impiego di un determinato prodotto chimico nell'ambito di qualsiasi categoria, il prodotto stesso è inserito altresì nella parte 2 dell'allegato I.

     3. La Commissione decide senza indugio sull'inserimento dei singoli prodotti chimici nell'allegato I o sulla modificazione eventuale dei relativi dati.

     4. L'inserimento di un singolo prodotto chimico nella parte 1 o 2 dell'allegato I ai sensi del paragrafo 2, sulla base di un atto normativo comunitario, è deciso con la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3.

     5. Le eventuali altre modifiche dell'allegato I, in particolare le modifiche di voci ivi presenti, nonché quelle degli allegati II, III, IV e VI, sono adottate con la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

          Art. 23. Note tecniche di orientamento

     La Commissione elabora, con la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, note tecniche di orientamento intese ad agevolare l'applicazione quotidiana del presente regolamento.

     Tali note sono pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 24. Comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 25. Abrogazione

     Il regolamento (CEE) n. 2455/92 è abrogato.

 

          Art. 26. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I [2]

Parte 1: Elenco dei prodotti chimici cui si applica la procedura di notifica d'esportazione

(Articolo 7 del presente regolamento)

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Notifica di un prodotto chimico vietato o soggetto a

rigorose restrizioni al segretariato della convenzione

 

Requisiti in materia di informazione per le notifiche ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento

 

     Le notifiche devono comprendere:

     1. Caratteristiche, identificazione e impieghi

     a) denominazione comune;

     b) denominazione chimica conformemente ad una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;

     c) denominazioni commerciali e denominazioni dei preparati;

     d) numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;

     e) informazioni sulla classe di rischio, ove il prodotto chimico sia soggetto ai requisiti di classificazione;

     f) impiego o impieghi del prodotto chimico:

     nell'Uione europea

     altrove, se noto

     g) caratteristiche fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

     2. Atto normativo definitivo

     a) informazioni riguardanti l'atto normativo definitivo:

     i) sintesi dell'atto normativo definitivo;

     ii) riferimento al documento normativo;

     iii) data di entrata in vigore dell'atto normativo definitivo;

     iv) indicazione se l'atto normativo definitivo sia stato adottato in base ad una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, accludere informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa documentazione;

     v) motivazione dell'atto normativo definitivo con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all'ambiente;

     vi) descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che il prodotto chimico presenta per la salute umana, in particolare dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente ed effetti previsti del suddetto atto normativo;

     b) categoria o categorie per le quali è stato adottato l'atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:

     i) l'impiego o gli impieghi vietati dall'atto normativo definitivo;

     ii) l'impiego o gli impieghi che continuano ad essere autorizzati;

     iii) la stima dei quantitativi dei prodotti chimici prodotti, importati, esportati ed utilizzati, ove possibile;

     c) indicazione, per quanto possibile, degli effetti previsti dell'atto normativo definitivo sugli altri Stati e sulle altre regioni;

     d) altre informazioni concernenti:

     i) la valutazione degli effetti socioeconomici dell'atto normativo definitivo;

     ii) ove disponibili, informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:

     - le strategie integrate di lotta contro i parassiti;

     - le pratiche e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.

 

 

ALLEGATO III

Notifica di esportazione

 

Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento

 

     1. Identità della sostanza da esportare:

     a) nome tratto dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);

     b) altri nomi (nomi comuni, nomi commerciali e abbreviazioni);

     c) numero EINECS e numero CAS;

     d) numero CUS e codice della nomenclatura combinata;

     e) principali impurità della sostanza, se particolarmente importanti.

     2. Identità del preparato da esportare:

     a) nome commerciale o denominazione del preparato;

     b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I: percentuale e dettagli come indicato al punto 1.

     3. Informazioni sull'esportazione:

     a) paese di destinazione;

     b) paese di origine;

     c) probabile data della prima esportazione nell'anno in corso;

     d) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto;

     e) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all'importatore o alla società importatrice;

     f) nome, indirizzo ed altri dati di rilievo attinenti all'esportatore o alla società esportatrice.

     4. Autorità nazionali designate:

     a) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nell'Unione europea che può fornire ulteriori informazioni;

     b) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nel paese importatore.

     5. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza.

     6. Sintesi delle caratteristiche fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

     7. Impiego del prodotto chimico nell'Unione europea:

     a) impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione di Rotterdam e sottocategoria/e comunitaria/e cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);

     b) impieghi per i quali il prodotto chimico non è vietato, nÈ soggetto a rigorose restrizioni.

      (Utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego come da definizione di cui all'allegato I del regolamento);

     c) quantità stimate, se disponibili del prodotto chimico prodotto, importato, esportato ed utilizzato.

     8. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l'esposizione al prodotto chimico o le emissioni.

     9. Indicazione sommaria delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.

     Indicazione sommaria delle informazioni fornite nell'allegato II, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

     Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell'allegato II se richieste dalla parte importatrice.

 

 

ALLEGATO IV

Informazioni che le autorità nazionali designate degli Stati membri devono

trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento

 

     1. Indicazione in forma sintetica dei quantitativi di prodotti chimici (come tali o in forma di preparati) di cui all'allegato I, esportati durante l'anno precedente.

     a. Anno in cui sono avvenute le esportazioni.

     b. Tabella riassuntiva dei quantitativi di prodotti chimici esportati (come tali o in forma di preparati), in base al modello seguente:

 

Prodotto chimico

Paese importatore

Quantità

...

 

 

...

 

 

...

 

 

 

     2. Elenco degli importatori

 

Prodotto chimico

Paese importatore

Importatore o società di importazione

Indirizzo ed altri dati di rilievo sull'importatore o la società di importazione

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ALLEGATO V

Prodotti chimici ed articoli soggetti a divieto di esportazione

(Articolo 14 del presente regolamento)

 

Descrizione della sostanza o dell'articolo di cui è vietata l'esportazione

Ulteriori dettagli, se di pertinenza (ad esempio denominazione della sostanza, N. CE, N. CAS, ecc.)

Saponi da cosmesi contenenti mercurio

N. NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia di inquinanti organici persistenti, conformemente alle disposizioni ivi contenute

Aldrin

N. CE 206-215-8, N. CAS 309-00-2, N. NC 2903 59 90

 

Clordano

N. CE 200-349-0, N. CAS 57-74-9, N. NC 2903 59 90

 

Dieldrin

N. CE 200-484-5, N. CAS 60-57-1, N. NC 2910 90 00

 

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano

N. CE 200-024-3, N. CAS 50-29-3, N. NC 2903 62 00

 

Endrin

N. CE 200-775-7, N. CAS 72-20-8, N. NC 2910 90 00

 

Eptacloro

N. CE 200-962-3, N. CAS 76-44-8, N. NC 2903 59 90

 

Esaclorobenzene N. CE 200-273-9, N. CAS 118-74-1, N. NC 2903 62 00

 

 

Mirex

N. CE 219-196-6, N. CAS 2385-85-5, N. NC 2903 59 90

 

Toxafene (Camfecloro)

N. CE 232-283-3, N. CAS 8001-35-2, N. NC 3808 10 20

 

Bifenili policlorurati (PCB)

N. CE 215-648-1 e altri, N. CAS 1336-36-3 e altri, N. NC 2903 69 90

 

 

ALLEGATO VI

Elenco delle parti della convenzione che richiedono informazioni sui

movimenti di transito dei prodotti chimici assoggettati alla procedura PIC

 

(Articolo 15 del presente regolamento)

 

Paese

Informazioni richieste

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[1] Regolamento annullato con sentenza della Corte di Giustizia CE 10 gennaio 2006, Causa C-178/03.

[2] Allegato già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 775/2004 e ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 777/2006.