§ 5.4.226 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 631.
Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:31/03/2004
Numero:631


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.


§ 5.4.226 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 631.

Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure. (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera).

(G.U.U.E. 6 aprile 2004, n. L 100).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

     viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 concernenti la creazione di una carta europea di assicurazione sanitaria,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, una tessera europea di assicurazione sanitaria avrebbe dovuto sostituire i moduli attualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro Stato membro. La Commissione è stata invitata a presentare una proposta prima del Consiglio europeo di primavera del 2003. La tessera dovrebbe semplificare le procedure.

     (2) Per raggiungere tale obiettivo e superarlo ottimizzando i vantaggi offerti dalla tessera europea di assicurazione sanitaria per gli assicurati e le istituzioni, sono necessari alcuni adattamenti del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

     (3) Attualmente il regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede l'accesso a diversi tipi di prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello competente o di residenza secondo la categoria a cui appartengono le persone assicurate e distingue tra «cure immediatamente necessarie» e «cure necessarie». Per una maggiore protezione delle persone assicurate è opportuno prevedere l'allineamento dei diritti di tutte le persone assicurate in materia di accesso alle prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona interessata risulta essere assicurata o residente. In tali condizioni tutte le persone assicurate hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora.

     (4) È essenziale che siano adottate tutte le misure atte a garantire la corretta attuazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), in tutti gli Stati membri, con particolare riferimento ai prestatori di cure.

     (5) Per alcuni tipi di cure continue e che necessitano di un'infrastruttura specifica, come la dialisi ad esempio, è fondamentale per il paziente che la cura sia disponibile in caso di dimora in un altro Stato membro. A tale scopo la commissione amministrativa elabora un elenco di prestazioni in natura che sono oggetto di un accordo preventivo tra l'assicurato e l'istituzione che presta le cure, per assicurare la disponibilità di tali cure e favorire la libertà dell'assicurato di dimorare in un altro Stato membro.

     (6) L'accesso alle prestazioni in natura in caso di dimora in un altro Stato membro ha luogo in principio su presentazione dell'apposito formulario previsto sulla base del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. Alcuni Stati membri richiedono ancora, formalmente ma non nella prassi, il rispetto di formalità supplementari all'arrivo nel loro territorio. Tali esigenze, in particolare l'obbligo di presentare sistematicamente e preventivamente un attestato all'istituzione del luogo di dimora che certifichi il diritto alle prestazioni in natura, appaiono ormai inutilmente costrittive e tali da impedire la libera circolazione delle persone interessate.

     (7) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano fornite informazioni adeguate in merito alle modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento.

     (8) Per un'applicazione efficace ed equilibrata del regolamento (CEE) n. 1408/71 è essenziale una cooperazione leale tra le istituzioni e le persone cui si applica detto regolamento. Tale cooperazione presuppone, sia da parte delle istituzioni sia da parte degli assicurati, un'informazione completa su ogni mutamento che possa incidere sui diritti alle prestazioni, ad esempio l'abbandono o il cambiamento dell'attività subordinata o autonoma da parte dell'assicurato, il trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un membro della sua famiglia, il cambiamento della situazione familiare o una modifica della legislazione.

     (9) Tenuto conto della complessità di talune situazioni individuali legate alla mobilità delle persone, è opportuno prevedere un meccanismo che consenta alle istituzioni di regolare i casi individuali nei quali interpretazioni divergenti del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del suo regolamento d'applicazione possano incidere sui diritti delle persone interessate. In mancanza di una soluzione che rispetti l'insieme dei diritti dell'interessato, è opportuno prevedere la possibilità di adire la commissione amministrativa.

     (10) Per adeguare il regolamento all'evoluzione delle tecniche di trattamento dei dati, di cui la tessera europea di assicurazione sanitaria è un elemento essenziale poiché è destinata a costituire un supporto elettronico leggibile in tutti gli Stati membri, è opportuno modificare alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di includere la nozione di «documento» inteso come «qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva»),

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

     1) l'articolo 22 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

     «a) il cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora;»

     b) è inserito il paragrafo seguente:

     «1 bis. La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.»;

     c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «I paragrafi 1, 1 bis e 2 si applicano per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.»;

     2) l'articolo 22 bis è sostituito dal seguente:

     «Articolo 22 bis Norme specifiche per talune categorie di persone

     Fatto salvo l'articolo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c) e l'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applicano anche alle persone che sono cittadini di uno degli Stati membri e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.»;

     3) l'articolo 22 ter è abrogato;

     4) l'articolo 25 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Un disoccupato che è stato in passato lavoratore subordinato o autonomo e al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1 o dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), seconda frase e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura e in denaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), beneficia:

     a) delle prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico per questa persona nel corso della dimora nel territorio dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale la persona interessata cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se tale persona vi fosse assicurata;

     b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo in cui l'interessato percepisce prestazioni in denaro.»;

     b) è inserito il paragrafo seguente:

     «1 bis. L'articolo 22, paragrafo 1 bis si applica per analogia.»;

     5) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 31 Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono

     1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari che dimorano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

     a) di prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione del luogo di residenza del titolare o dei familiari;

     b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente, dall'istituzione competente determinata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

     2. L'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applica per analogia.»;

     6) l'articolo 34 bis è sostituito dal seguente:

     «Articolo 34 bis Misure speciali applicabili agli studenti e ai membri delle loro famiglie

     Gli articoli 18 e 19 e l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 1 bis), paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché gli articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per analogia, se del caso, agli studenti e ai membri delle loro famiglie.»;

     7) l'articolo 34 ter è abrogato;

     8) è inserito l'articolo seguente:

     «Articolo 84 bis Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento

     1. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

     Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.

     Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

     2. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

     3. In caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l'istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.»;

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I modelli dei documenti necessari all'applicazione del regolamento e del suo regolamento d'applicazione sono fissati dalla commissione amministrativa.

     Tali documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni, sia tramite moduli su supporto cartaceo o altro supporto, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, ai sensi del titolo VI bis. Lo scambio di informazioni tramite i servizi telematici è subordinato ad un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro emittente e quelle dello Stato membro destinatario ovvero gli organismi da esse designati.»;

     2) all'articolo 17, i paragrafi 6 e 7 sono abrogati;

     3) all'articolo 19 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'articolo 17, paragrafo 9 del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»;

     4) l'articolo 20 è abrogato;

     5) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 21 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

     1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

     Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.

     2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»;

     6) all'articolo 22, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»;

     7) all'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, l'istituzione del luogo di residenza e la legislazione del paese di residenza dei familiari sono rispettivamente considerati istituzione competente e legislazione dello Stato competente ai fini degli articoli 17, paragrafo 9, 21 e 22 del regolamento d'applicazione.»;

     8) l'articolo 26 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 1 bis del regolamento, un disoccupato o i familiari che l'accompagnano deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione competente attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione competente un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

     Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo nel quale il disoccupato si sia recato.»;

     b) è inserito il paragrafo seguente:

     «1 bis. Per beneficiare, per sé stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in denaro, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto alle prestazioni in questione, alle condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e precisare, in caso di incapacità al lavoro o di ospedalizzazione, l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta.»;

     c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.»;

     9) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 31 Prestazioni in natura ai titolari di pensione o rendita e ai familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza

     1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, il titolare di pensione o di rendita deve esibire al prestatore di cure un documento emesso dall'istituzione del luogo di residenza attestante il suo diritto a prestazioni in natura. Tale documento è emesso ai sensi dell'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di esibire il suddetto documento, deve contattare l'istituzione del luogo di dimora la quale chiede all'istituzione del luogo di residenza un documento che attesti che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

     Per il prestatore di cure il documento emesso dall'istituzione competente che consenta di beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, nel caso specifico, ha il medesimo valore di una documentazione attestante, a livello nazionale, i diritti della persona coperta da assicurazione presso l'istituzione del luogo di dimora.

     2. L'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento d'applicazione si applica per analogia.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all'articolo 31 del regolamento. Se questi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello del titolare di pensione o di rendita, il documento di cui al paragrafo 1 è emesso dall'istituzione del luogo della loro residenza.»;

     10) all'articolo 117, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all'articolo 117 quater del regolamento d'applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di documenti, nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmissione dei dati necessari per l'applicazione del regolamento e del regolamento d'applicazione.»

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri garantiscono la diffusione di opportune informazioni in merito alle modifiche introdotte dal presente regolamento in materia di diritti e di obblighi.

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'attuazione del presente regolamento le istituzioni dello Stato di dimora garantiscono che tutti i prestatori di cure siano pienamente informati dei criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CEE) n. 1408/ 71.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2004.

     L'accesso diretto ai prestatori di cure deve essere garantito entro il 1° luglio 2004.