§ 5.4.202 - Direttiva 27 giugno 2001, n. 45.
Direttiva n. 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:27/06/2001
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Il testo allegato alla presente direttiva è aggiunto all'allegato II della direttiva 89/655/CEE
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2004. Essi ne [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 5.4.202 - Direttiva 27 giugno 2001, n. 45.

Direttiva n. 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato prevede che il Consiglio possa adottare, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

     (2) A norma dell'articolo precitato, tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

     (3) Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non deve essere subordinato a considerazioni meramente economiche.

     (4) Il rispetto delle prescrizioni minime volte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza in caso di uso di attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota è essenziale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

     (5) Le disposizioni adottate a norma dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca misure, compatibili con il trattato, che prevedano una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.

     (6) I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

     (7) I lavoratori indipendenti e i datori di lavoro, qualora esercitino essi stessi un'attività professionale e utilizzino personalmente attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota, possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei dipendenti.

     (8) La direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), applicabile ai cantieri temporanei o mobili, impone a tali categorie di persone l'obbligo di rispettare tra l'altro l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva 89/655/CEE.

     (9) I datori di lavoro che intendano far svolgere lavori temporanei in quota devono scegliere attrezzature che offrano un'adeguata protezione contro i rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota.

     (10) In genere le misure di protezione collettiva contro le cadute offrono una protezione migliore delle misure di protezione individuale. La scelta e l'uso di attrezzature adeguate per ciascun cantiere specifico al fine di prevenire ed eliminare i rischi dovrebbero essere integrati, se del caso, da un addestramento specifico e da indagini ulteriori.

     (11) Le scale a pioli, i ponteggi e le funi sono le attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota e, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che effettuano questo tipo di lavori dipendono in particolare dall'uso corretto di tali attrezzature. Pertanto, devono essere definite le modalità d'uso di tali attrezzature da parte dei lavoratori in condizioni di massima sicurezza. Occorre quindi un'adeguata formazione specifica dei lavoratori.

     (12) La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

     (13) La presente direttiva costituisce un contributo concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

     (14) E’ opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di valersi di un periodo di transizione in considerazione dei problemi cui devono far fronte le PMI,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     Il testo allegato alla presente direttiva è aggiunto all'allegato II della direttiva 89/655/CEE.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda l'applicazione del punto 4 dell'allegato, di valersi di un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data di cui al primo comma, in considerazione delle diverse particolarità connesse all'applicazione pratica della presente direttiva, in particolare da parte delle piccole e medie imprese.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno già adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).