§ 5.4.179 - Decisione 23 giugno 1999, n. 175.
Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Decisione n. 175, relativa [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:23/06/1999
Numero:175

§ 5.4.179 - Decisione 23 giugno 1999, n. 175.

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Decisione n. 175, relativa all'interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» dell'assicurazione malattia- maternità di cui agli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 22bis, 22ter, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29, 31, 34bis e 34ter del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento

(CEE) n. 574/72 del Consiglio, nonché agli anticipi da versare in

applicazione dell'articolo 102, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

(G.U.C.E. 19 febbraio 2000 n. L 047).

 

 

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA SICUREZZA

SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

 

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     1. Le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità, di cui si deve tener conto per determinare i rimborsi di cui agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, sono quelle considerate tali in forza della legislazione nazionale applicata dall'istituzione che ha assicurato l'erogazione di tali prestazioni, sempre che queste ultime possano essere acquisite ai sensi degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, 22, 22bis, 22ter, 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 28, paragrafo 1, 28bis, 29, 31, 34bis e 34ter del regolamento (CEE) n. 1408/71.

     2. Vanno considerate inoltre prestazioni in natura ai sensi degli articoli precitati del regolamento (CEE) n. 1408/71:

     a) le prestazioni in natura dell'assicurazione dipendenza che accendono il diritto all'assunzione di tutte o di una parte delle spese indotte dallo stato di dipendenza dell'assicurato ed effettuate a suo beneficio diretto, vale a dire, le cure (infermieristiche o d'aiuto domestico) prestate a domicilio, in centri o istituti specializzati, l'acquisto di mezzi terapeutici o la realizzazione di migliorie nell'ambiente domestico, prestazioni, dunque, finalizzate essenzialmente al completamento delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, per migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita delle persone dipendenti;

     b) le prestazioni in natura, che non rientrano nel regime di assicurazione dipendenza, ma che presentano le stesse caratteristiche e perseguono lo stesso obiettivo delle prestazioni citate alla lettera a), sempre che esse possano essere classificate come prestazioni della sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 e possano essere acquisite, analogamente alle prestazioni di cui alla lettera a), conformemente alle disposizioni dei precitati articoli del regolamento (CEE) n. 1408/71;

Le prestazioni in natura contemplate alle lettere a) e b), vanno incluse nelle spese contemplate al suddetto punto 1.

     3. I rimborsi previsti agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, sono determinati al netto delle spese di amministrazione e delle spese di controllo amministrativo e medico, senza tener conto dell'eventuale partecipazione degli interessati.

     4. Per il calcolo dei costi medi di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, occorre includere nelle spese annue afferenti al totale delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità, le prestazioni supplementari previste dagli statuti o regolamenti interni delle istituzioni.

     5. Le spese destinate alla ricerca medica, alle sovvenzioni ad organismi di prevenzione, nella misura in cui dette sovvenzioni siano destinate ad un'azione generale per la difesa della salute al di fuori delle istituzioni di sicurezza sociale, nonché le spese destinate ad azioni generali non specificamente correlate con il rischio assicurato, non vanno incluse nelle spese annue afferenti al totale delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità.

     6. Le somme rimborsate ad altri Stati membri nel quadro dei regolamenti o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali non sono prese in considerazione per il calcolo dei costi medi.

     7. Per il calcolo degli importi da rimborsare, si deve ricorrere - per quanto possibile - alle statistiche ufficiali e ai documenti contabili delle istituzioni del luogo di dimora o di residenza e, preferibilmente, ai dati ufficiali pubblicati. Devono essere indicate le fonti delle statistiche.

     8. L'importo degli anticipi da versare in applicazione delle disposizioni dell'articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio è determinato in base al prodotto dell'ultimo costo medio approvato per l'ultimo numero noto di interessati, quale risulta dai calcoli eseguiti dalle istituzioni incaricate della tenuta degli inventari.

     9. La presente decisione entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa sostituisce la decisione n. 109 del 18 novembre 1977.