§ 5.4.178 - Decisione 20 aprile 1999, n. 174.
Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Decisione n. 174 relativa [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:20/04/1999
Numero:174

§ 5.4.178 - Decisione 20 aprile 1999, n. 174.

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Decisione n. 174 relativa all'interpretazione dell'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(G.U.C.E. 19 febbraio 2000, n. L 047).

 

 

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA SICUREZZA

SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

 

     DECIDE:

 

     1. Poiché l'articolo 22 bis si applica nei confronti delle persone cittadini di uno Stato membro ed assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro e ai familiari che con essi risiedono, si intende per persona "assicurata secondo la legislazione di uno Stato membro": qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che abbia diritto alle prestazioni in natura per malattia, secondo la legislazione di uno Stato membro, quale assicurato ad un regime volontario, obbligatorio o facoltativo su base continua, per un titolo diverso dalla qualifica di lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, per uno o più rischi che rientrano nei settori della sicurezza sociale di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71.

     2. Inoltre, s'intende anche qualsiasi cittadino di uno Stato membro, tutelato dalla legislazione di uno Stato membro che prevede l'erogazione di prestazioni in natura per malattia per un titolo diverso dal tipo di assicurazione sopraindicata, con esclusione dei beneficiari i cui diritti alle prestazioni in natura per malattia derivano esclusivamente da regimi di assistenza sociale o sanitaria o da regimi per le vittime della guerra o delle sue conseguenze.

     3. La presente decisione verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.