§ 5.4.177 - Decisione 9 dicembre 1998, n. 173.
Decisione n. 173 relativa alle modalità comuni approvate dagli Stati membri in vista del rimborso fra le istituzioni a seguito del passaggio all'euro.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:09/12/1998
Numero:173

§ 5.4.177 - Decisione 9 dicembre 1998, n. 173.

Decisione n. 173 relativa alle modalità comuni approvate dagli Stati membri in vista del rimborso fra le istituzioni a seguito del passaggio all'euro.

(G.U.C.E. 29 gennaio 2000, n. C 027).

 

 

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE PER LA SICUREZZA

SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

 

     DECIDE:

 

     A. Periodo tra il 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001:

     1) I crediti indicati nei formulari E 125 ed E 127 potranno continuare ad essere espressi in valuta nazionale.

     2) Se uno Stato membro intende convertire in euro i crediti espressi in moneta nazionale, informa senza indugio gli altri Stati membri per il tramite della Commissione amministrativa.

     3) Non appena sarà reso noto il controvalore in euro delle monete attuali degli Stati membri che partecipano alla moneta unica, i forfaits fissati in conformità degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 dovranno figurare accanto agli importi espressi in divisa nazionale ed essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     B. A partire dal 1° gennaio 2002:

     1) A partire dal 1° gennaio 2002, gli Stati membri che partecipano alla moneta unica dovranno emettere i loro crediti E 125 ed E 127 unicamente in euro e tutti gli importi parziali indicati in questi formulari dovranno essere espressi esclusivamente in euro.

     2) I crediti in base agli E 125 espressi in moneta nazionale che risulteranno già introdotti ma non ancora saldati al 1o gennaio 2002, dovranno essere ricalcolati in euro convertendo l'ammontare totale di ciascun conto E 125 in euro; ugualmente, ogni elemento contestato del conto E 125 dovrà essere convertito in euro. Questa conversione potrà essere effettuata dall'istituzione, dall'organismo di collegamento o dell'autorità responsabile della gestione del credito.

     3) I crediti in base agli E 127 espressi in moneta nazionale che risulteranno già introdotti ma non ancora saldati al 1o gennaio 2002, dovranno essere ricalcolati in euro in base ai costi medi mensili pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa conversione potrà essere effettuata dall'istituzione dall'organismo di collegamento o dall'autorità responsabile della gestione del credito.

 

     C. Disposizioni per il passaggio all'euro:

     1) Il Segretariato della Commissione amministrativa accerta, entro il 30 settembre 2001, in conformità dell'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, una situazione dei crediti per gli esercizi che comportano crediti ancora non saldati ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.

     2) Il saldo dei crediti di uno Stato membro notificati in moneta nazionale prima dell'introduzione dell'euro, dedotti i crediti contestati segnalati prima del pagamento, sarà versato - possibilmente - prima del 31 dicembre 2001, salvo accordo bilaterale.

     3) Al fine di evitare un periodo transitorio troppo lungo, gli Stati membri rispetteranno i termini fissati dall'articolo 100 del regolamento (CEE) n. 574/72, salvo accordo bilaterale. Gli Stati membri sono ugualmente chiamati ad attuare ogni mezzo per favorire l'applicazione delle misure proposte con la raccomandazione n. 20 della Commissione amministrativa del 31 maggio 1996 concernente l'accelerazione della definizione dei crediti. La presente decisione è applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.