§ 5.4.149 - Decisione 23 febbraio 1998, n. 171.
Decisione (CE) n. 98/171 del Consiglio relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:23/02/1998
Numero:171


Sommario
Art. 1.  Istituzione delle attività comunitarie.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Misure comunitarie.
Art. 4.  Coerenza e complementarità.
Art. 5.  Partecipazione di altri paesi.
Art. 6.  Attuazione.
Art. 7.  Comitato.
Art. 8.  Collegamenti da stabilire.
Art. 9.  Finanziamento.
Art. 10.  Relazioni.
Art. 11.      La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 5.4.149 - Decisione 23 febbraio 1998, n. 171.

Decisione (CE) n. 98/171 del Consiglio relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro.

(G.U.C.E. 4 marzo 1998, n. L 63).

 

 

Art. 1. Istituzione delle attività comunitarie.

     1. Sono istituite attività comunitarie relative all'analisi, alla ricerca e alla cooperazione fra gli Stati membri nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

     2. In base agli orientamenti convenuti dal Consiglio europeo, dette attività contribuiscono allo sviluppo della strategia coordinata a favore dell'occupazione mediante il seguito e il sostegno dato alle azioni condotte negli Stati membri nel rispetto della responsabilità di questi ultimi in materia.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Le attività di cui alla presente decisione comportano il rinnovo e la razionalizzazione dell'azione della Comunità per quanto riguarda l'analisi, la ricerca e lo scambio di informazioni e di esperienze nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro, tenendo conto delle esperienze acquisite grazie alle azioni precedenti.

     2. Esse sono intese a:

     - favorire la cooperazione in materia di analisi, di ricerca e di seguito;

     - individuare le buone pratiche e promuovere gli scambi e i trasferimenti di informazioni e di esperienze;

     - sviluppare una politica attiva di informazione.

 

     Art. 3. Misure comunitarie.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 e tenendo conto delle conclusioni del Consiglio europeo in materia di occupazione, le attività di cui alla presente decisione seguono un'impostazione integrata, in collaborazione con i soggetti interessati, comprese le parti sociali, all'opportuno livello degli Stati membri, mediante le seguenti misure d'attuazione:

     a) sviluppare l'osservazione, l'analisi, la ricerca e il seguito delle rispettive politiche in materia di occupazione e dei progressi compiuti sul mercato del lavoro;

     b) promuovere gli scambi d'informazioni, di esperienze e di buone pratiche mediante un sostegno metodologico e tecnico;

     c) diffondere rapidamente i risultati delle iniziative avviate, nonché tutte le altre informazioni pertinenti.

     2. In quest'ottica, la Commissione provvede a promuovere in particolare l'individuazione, il trasferimento e la diffusione di misure che, direttamente o indirettamente, sono intese ad aiutare taluni gruppi particolarmente colpiti dalla disoccupazione, segnatamente i giovani, le donne e gli anziani, nonché le persone colpite dalla disoccupazione di lunga durata.

     3. Nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei dati statistici, degli studi e delle azioni disponibili delle organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

 

     Art. 4. Coerenza e complementarità.

     La Commissione e gli Stati membri curano la coerenza e la complementarità tra le misure attuate nell'ambito della presente decisione e gli altri programmi e iniziative comunitarie pertinenti.

 

     Art. 5. Partecipazione di altri paesi.

     1. Le attività che potranno essere aperte alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), di Cipro e di Malta, nonché dei paesi mediterranei associati all'Unione europea, saranno definite nell'ambito delle relazioni dell'Unione europea con tali paesi.

     2. Il costo della partecipazione di cui al paragrafo 1 sarà a carico o dei paesi interessati o delle linee di bilancio comunitarie relative all'attuazione nel settore in questione degli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato con tali paesi.

 

     Art. 6. Attuazione.

     La Commissione provvede all'attuazione delle attività conformemente alla presente decisione.

 

     Art. 7. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il comitato esprime un parere sui seguenti punti:

     a) gli orientamenti generali delle attività comunitarie di cui alla presente decisione;

     il programma di lavoro annuale e le questioni riguardanti la ripartizione finanziaria delle attività di cui alla presente decisione;

     b) le modalità di selezione delle attività sostenute dalla Comunità, i criteri di seguito e di valutazione delle medesime, singolarmente e nel loro complesso, nonché le modalità di diffusione e di trasferimento dei risultati.

     3. Per quanto riguarda le materie trattate al paragrafo 2, lettera a), il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

     - la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di due mesi.

     - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

     4. Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 2, lettera b), il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

 

     Art. 8. Collegamenti da stabilire.

     La Commissione stabilisce i necessari collegamenti con il comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro, nonché con le parti sociali nel quadro delle attività di cui alla presente decisione.

La Commissione informa le parti sociali europee, su richiesta di queste ultime, sui risultati delle attività del comitato di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9. Finanziamento.

     1. L'importo di riferimento dei mezzi finanziari per l'esecuzione delle attività comunitarie di cui alla presente direttiva, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, è di 30 milioni di ECU.

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 10. Relazioni.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione provvisoria sui risultati delle attività entro il 31 dicembre 1999, ed una relazione definitiva entro il 31 dicembre 2001.

 

     Art. 11.

     La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.