§ 5.4.128 - Decisione 31 maggio 1996, n. 162.
Decisione (CE) n. 162 concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:31/05/1996
Numero:162

§ 5.4.128 - Decisione 31 maggio 1996, n. 162.

Decisione (CE) n. 162 concernente l'interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati.

(G.U.C.E. 21 settembre 1996, n. L 241).

 

 

     1. Le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applicano ad un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro (paese di invio) in quanto esercita un'attività subordinata presso un'impresa e che è inviato da detta impresa in un altro Stato membro (paese di impiego) onde effettuarvi un lavoro per conto della stessa.

Il lavoro è considerato effettuato per conto dell'impresa del paese di invio allorché vi sia la prova che tale lavoro è effettuato per detta impresa e che sussiste un legame organico tra il lavoratore e l'impresa che lo ha distaccato.

Onde stabilire se tale legame organico sussiste e se il rapporto di subordinazione del lavoratore nei confronti dell'impresa che l'ha distaccato viene mantenuto, è necessario prendere in considerazione un insieme di elementi, in particolare la responsabilità in materia di assunzione, di contratto di lavoro, di licenziamento e di determinazione della natura del lavoro.

 

     2. Nel quadro delle disposizioni di cui al punto 1 della presente decisione, gli articoli 14, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafo 1, continuano ad applicarsi, in particolare alle seguenti condizioni:

     a) Distacco del personale abituale

Quando il lavoratore distaccato dall'impresa del paese d'invio presso una impresa dello Stato di impiego, viene anche distaccato presso un'altra o altre imprese del paese di impiego, purché tuttavia il lavoratore continui ad esercitare la sua attività per conto dell'impresa che l'ha distaccato. In particolare questo caso si verifica quando l'impresa ha distaccato il lavoratore in un altro Stato membro affinché egli vi effettui il lavoro successivamente o simultaneamente in due o più imprese situate nello stesso Stato membro.

     b) Distacco del personale assunto per essere distaccato Quando il lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro conformemente alla disposizione del regolamento (CEE) n. 1408/71 è assunto nello Stato membro nel cui territorio l'impresa ha la propria sede o un proprio stabilimento, allo scopo di essere distaccato per conto di detta impresa, sia nel territorio di un altro Stato membro, sia a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, a condizione che:

     i) esista un legame organico tra detta impresa e il lavoratore per tutta la durata del distacco; e

     ii) la suddetta impresa eserciti di norma la propria attività sul territorio del primo Stato membro e cioè,

     - nel caso in cui un'impresa la cui attività consiste nel mettere temporaneamente del personale a disposizione di altre imprese, metta abitualmente del personale a disposizione di utilizzatori che hanno sede sul territorio di tale Stato, al fine di impiegarlo su questo territorio e,

     - negli altri casi, sempreché l'impresa eserciti attività sostanziali nel territorio del primo Stato membro e vi impieghi abitualmente il suo personale.

     c) L'interruzione temporanea delle attività del lavoratore presso l'impresa del paese d'impiego non va considerata come un'interruzione del distacco ai sensi degli articoli 14, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafo 1.

 

     3. Le disposizioni dei citati articoli 14, paragrafo 1, o 14 ter, paragrafo 1, non si applicano o cessano di applicarsi in particolare:

     a) qualora l'impresa presso la quale il lavoratore è distaccato metta quest'ultimo a disposizione di un'altra impresa dello Stato membro in cui essa è situata;

     b) qualora il lavoratore distaccato in uno Stato membro sia messo a disposizione di un'impresa situata in un altro Stato membro;

     c) qualora il lavoratore sia assunto in uno Stato membro per essere inviato da un'impresa situata in un secondo Stato membro presso un'impresa di un terzo Stato membro.

 

     4. a) L'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato rimane soggetto in virtù degli articoli 14, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafo 1, nei casi previsti dalla presente decisione, informa debitamente il datore di lavoro e il lavoratore interessati delle condizioni cui è subordinata la continuazione dell'assoggettamento del lavoratore distaccato alla sua legislazione. Il datore di lavoro è in tal modo informato della possibilità di controlli durante tutto il periodo di distacco onde verificare che questo non sia cessato. Tali controlli possono riguardare, in particolare, il pagamento dei contributi e il mantenimento del legame organico.

     b) Il lavoratore distaccato e il suo datore di lavoro, informano l'istituzione competente del paese d'invio di qualsiasi modifica intervenuta nel corso del distacco, in particolare:

     - se il distacco richiesto non ha poi avuto luogo, o se non ha più avuto luogo la proroga del distacco richiesta;

     - se l'attività è interrotta in un caso diverso da quello contemplato al punto 2, lettera c) della presente decisione;

     - se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal suo datore di lavoro ad un'altra impresa del paese d'invio, soprattutto in caso di fusione o di trasferimento dell'impresa.

     c) L'istituzione competente del paese di invio comunica all'istituzione del paese d'impiego, eventualmente dietro sua richiesta, le informazioni di cui alla lettera b) del presente punto.

     d) Le istituzioni competenti del paese d'invio e del paese d'impiego cooperano all'attuazione dei controlli precitati, come pure qualora sussistano dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71.

 

     5. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 128 del 17 ottobre 1985, è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.