§ 5.4.118 - Decisione 7 aprile 1995, n. 156.
Decisione (CE), n. 156 concernente le regole di priorità in materia di diritti all'assicurazione malattia e maternità.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:07/04/1995
Numero:156

§ 5.4.118 - Decisione 7 aprile 1995, n. 156.

Decisione (CE), n. 156 concernente le regole di priorità in materia di diritti all'assicurazione malattia e maternità.

(G.U.C.E. 17 ottobre 1995 n. L 249).

 

 

     1. L'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applica al lavoratore in disoccupazione completa che riprende un'attività a orario ridotto, né ai suoi familiari aventi diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro a motivo dell'esercizio di tale attività professionale. In tal caso, per l'applicazione del capitolo malattia e maternità di tale regolamento, l'interessato viene considerato come lavoratore subordinato o autonomo, e i suoi familiari come familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.

     2. Gli articoli da 27 a 33 del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano al titolare di pensione o rendita né ai suoi familiari aventi diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro a motivo della riscossione di prestazioni di disoccupazione. In tal caso, per l'applicazione del capitolo malattia e maternità di tale regolamento, l'interessato viene considerato come lavoratore subordinato o autonomo disoccupato, e i suoi familiari come familiari di un lavoratore subordinato o autonomo disoccupato.

     3. L'applicazione dell'articolo 34, n. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 delle disposizioni suddette non può comportare per l'interessato un capovolgimento dell'ordine di priorità dei diritti acquisiti in proprio a motivo dell'esercizio di un'attività professionale, della condizione di disoccupazione completa o della percezione di una pensione o rendita, rispetto ai diritti derivati acquisiti mediante un'altra persona di cui è familiare o superstite.

     4. La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.