§ 5.4.23 - Decisione 15 marzo 1974, n. 96.
Decisione (CEE) n. 96/74 concernente la revisione dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:15/03/1974
Numero:96


Sommario
Art. 1.      Ogni istituzione che in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 procede alla revisione della prestazione da essa liquidata anteriormente, deve tener conto:
Art. 2.      Ogni istituzione che in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 procede alla revisione della prestazione da essa in precedenza liquidata deve tener conto:
Art. 3.      Per la determinazione dei diritti nei confronti della legislazione dello Stato membro di cui vengono ad essere soddisfatte le condizioni previste per l'attribuzione, si deve tener conto:
Art. 4.      La presente decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato [...]


§ 5.4.23 - Decisione 15 marzo 1974, n. 96.

Decisione (CEE) n. 96/74 concernente la revisione dei diritti alle prestazioni in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 1408/71 del Consiglio.

(G.U.C.E. 17 ottobre 1974, n. C 126).

 

 

La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza

sociale dei lavoratori migranti,

 

decide:

 

Art. 1.

     Ogni istituzione che in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 procede alla revisione della prestazione da essa liquidata anteriormente, deve tener conto:

     a) per la determinazione dell'importo teorico,

     b) al numeratore e al denominatore della frazione che rappresenta il prorata di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71,

dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dopo l'acquisizione del diritto alla prestazione iniziale sotto la legislazione da essa applicata, nella misura in cui si tratta di periodi suscettibili di essere presi in considerazione a norma di detta legislazione.

 

     Art. 2.

     Ogni istituzione che in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 procede alla revisione della prestazione da essa in precedenza liquidata deve tener conto:

     a) per la determinazione dell'importo teorico,

     b) al denominatore della frazione che rappresenta il prorata di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dopo l'apertura del diritto alla prestazione iniziale, sotto la legislazione di ogni altro Stato membro in causa, nella misura in cui si tratta di periodi suscettibili di essere in considerazione a norma di detta legislazione.

 

     Art. 3.

     Per la determinazione dei diritti nei confronti della legislazione dello Stato membro di cui vengono ad essere soddisfatte le condizioni previste per l'attribuzione, si deve tener conto:

     a) per la determinazione dell'importo teorico,

     b) al denominatore della frazione che rappresenta il prorata di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, dopo l'acquisizione del diritto alla prestazione iniziale, nello Stato membro o negli Stati membri sotto la cui legislazione detta prestazione è stata liquidata anteriormente, nella misura in cui si tratta di periodi suscettibili di essere presi in considerazione in virtù di quest'ultima legislazione.

 

     Art. 4.

     La presente decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato di adesione, ai tre nuovi Stati membri, a decorrere dal 1 aprile 1973.