§ 5.4.22 - Decisione 24 settembre 1973, n. 86.
Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Decisione (CEE) n. 86/73 relativa alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:24/09/1973
Numero:86

§ 5.4.22 - Decisione 24 settembre 1973, n. 86.

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Decisione (CEE) n. 86/73 relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

(G.U.C.E. 13 novembre1973, n. C 96).

 

 

La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza

sociale dei lavoratori migranti

 

decide:

 

     1. La commissione dei conti prevista all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee è denominata «Commissione dei conti presso la commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti».

     2. La commissione dei conti funziona sotto l'autorità della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, da cui riceve le direttive.

     3. La commissione dei conti ha le attribuzioni definite agli articoli 102, paragrafo 1 e 113, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72.

     4. La commissione dei conti, in linea di massima, si pronuncia sui documenti. Essa può chiedere alle autorità competenti tutte le informazioni o indagini che ritenga necessarie per l'istruttoria delle questioni sottoposte al suo esame. Ove sia necessario, la commissione dei conti, previa approvazione del presidente della commissione amministrativa, può delegare sul posto il segretario od un altro membro della segreteria, oppure alcuni membri della commissione dei conti, per procedere ad un'indagine necessaria per il proseguimento dei lavori. Il presidente della Commissione amministrativa informa di questa indagine il rappresentante dello Stato membro interessato presso la commissione amministrativa.

     5. La commissione dei conti è composta da due rappresentanti designati dalle autorità competenti di ciascuno degli Stati membri delle Comunità europee.

In caso d'impedimento, ogni membro della commissione dei conti può essere sostituito dal supplente designato a tale scopo dalle autorità competenti.

     6. Le decisioni sono adottate a maggioranza, ogni Stato membro non dispone che di un solo voto.

I pareri della commissione debbono indicare se sono stati adottati all'unanimità o a maggioranza. Debbono eventualmente indicare le conclusioni o le riserve della minoranza.

Ove il parere non sia emesso all'unanimità, la commissione dei conti lo sottopone alla commissione

amministrativa, unitamente ad un rapporto recante, in particolare, l'esposizione e la motivazione delle tesi opposte. Essa nomina pure un relatore incaricato di dare alla commissione amministrativa tutte le informazioni che quest'ultima ritenga opportuno richiedere, affinché essa possa dirimere la controversia.

Il relatore non può essere scelto fra i rappresentanti dei paesi implicati nella controversia.

     7. Il rappresentante della commissione delle Comunità europee, o il suo supplente presso la commissione amministrativa, ha voto consultivo in seno alla commissione dei conti.

Nel quadro dell'assistenza tecnica prestata dall'ufficio internazionale del lavoro alla commissione amministrativa in virtù dell'articolo 80, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, i rappresentanti dell'U.I.L., a tale titolo nominati, possono partecipare alle sedute della commissione dei conti.

     8. La presidenza della commissione dei conti è assunta ogni semestre da uno dei membri dello Stato il cui rappresentante, durante lo stesso periodo, ha assunto la presidenza del Consiglio delle Comunità europee, in conformità all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

La segretaria della commissione amministrativa assicura la preparazione, lo svolgimento e il

resoconto delle sedute della commissione dei conti. Essa procede a tutti i lavori necessari per il funzionamento di quest'ultima.

     9. La commissione dei conti sottopone all'approvazione preventiva della commissione amministrativa il proprio programma di lavoro. L'ordine del giorno, la data e la durata delle sessioni sono fissati d'accordo con il presidente della commissione amministrativa.

L'ordine del giorno è inviato dalla segretaria della commissione amministrativa ai membri della commissione dei conti, ai membri della commissione amministrativa ed ai rappresentanti dell'ufficio internazionale del lavoro, almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni sessione. La segreteria della commissione amministrativa invia inoltre alle stesse persone e entro lo stesso termine la documentazione relativa alla sessione.

     10. Ove sia necessario, si applicano alla commissione dei conti le norme fissate negli statuti della commissione amministrativa e nello scambio di lettere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 21 agosto 1973.

     11. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Si applica ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato di adesione, a decorrere dal 1 aprile 1973 ai tre nuovi Stati membri.