§ 5.4.16 - Decisione 22 febbraio 1973, n. 79.
Decisione (CEE) n. 79 concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:22/02/1973
Numero:79

§ 5.4.16 - Decisione 22 febbraio 1973, n. 79.

Decisione (CEE) n. 79 concernente l'interpretazione dell'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alla totalizzazione dei periodi assimilati in materia di assicurazione invalidità vecchiaia morte.

(G.U.C.E. 19 settembre 1973, n. C 75).

 

 

La commissione amministrativa delle Comunità Europee per la sicurezza

sociale dei lavoratori migranti

 

decide:

 

     1. Ove i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato membro non raggiungano complessivamente i dodici mesi, mentre il periodo minimo di assicurazione richiesto ai sensi della legislazione del suddetto Stato per la concessione delle prestazioni è soddisfatto in base ai soli periodi effettuati nello Stato in causa, tali periodi debbono essere presi in considerazione dagli Stati membri, nei quali l'interessato è stato assicurato, se del caso, ai fini dell'acquisizione, della conservazione o del recupero del diritto alle prestazioni e per il calcolo dell'importo della pensione teorica e del prorata temporis.

     2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica ai sei Stati membri originari a decorrere dal 1 ottobre 1972 e, in conformità del trattato di adesione, a decorrere dal 1 aprile 1973 ai tre nuovi Stati membri.