§ 5.3.32 - Decisione 27 marzo 2006, n. 252.
Decisione n. 2006/252/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:27/03/2006
Numero:252


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.3.32 - Decisione 27 marzo 2006, n. 252.

Decisione n. 2006/252/CE della Commissione recante modifica della decisione 1999/217/CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 29 marzo 2006, n. L 91).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 2232/96 stabilisce la procedura per l’istituzione di norme relative alle sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. In seguito alla notifica da parte degli Stati membri di un elenco delle sostanze aromatizzanti che possono essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari commercializzati sul loro territorio e in base a un esame di tale notifica da parte della Commissione detto regolamento dispone l’adozione di un repertorio delle sostanze aromatizzanti («il repertorio»). Il repertorio è stato adottato con decisione n. 1999/217/CE della Commissione.

      (2) Il regolamento (CE) n. 2232/96 prevede inoltre l’adozione di un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti inteso a verificare che esse soddisfino i criteri generali per l’utilizzazione di cui all’allegato di detto regolamento.

      (3) Nel corso della sua sessantacinquesima riunione, che si è svolta dal 7 al 16 giugno 2005, il comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA) ha concluso che l’acetammide (FL 16.047) risulta chiaramente cancerogeno nei topi e nei ratti e che, benché non si conosca il meccanismo di formazione dei tumori, non si può escludere la possibilità che si tratti di un meccanismo genotossico. Il JEFCA ha ritenuto inappropriato l’uso di tale composto come aromatizzante. L’acetammide non è pertanto conforme ai criteri generali stabiliti nell’allegato del regolamento (CE) n. 2232/96 e va cancellato dal repertorio.

      (4) La decisione n. 1999/217/CE va modificata di conseguenza.

      (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nella parte A dell'allegato della decisione n. 1999/217/CE, è soppressa la riga della tabella relativa alla sostanza contrassegnata dal numero FL 16.047 (acetammide).

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.