§ 5.3.4 - Regolamento 23 novembre 1998, n. 2532.
Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:23/11/1998
Numero:2532


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Sanzioni.
Art. 3.  Norme procedurali.
Art. 4.  Limiti temporali.
Art. 5.  Mezzi di ricorso.
Art. 6.  Disposizioni generali e potere normativo.
Art. 7.  Disposizioni finali.


§ 5.3.4 - Regolamento 23 novembre 1998, n. 2532.

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni.

(G.U.C.E. 27 novembre 1998, n. L 318).

 

Art. 1. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende/intendono per:

     1) "Stato membro partecipante", uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

     2) "banca centrale nazionale", la banca centrale di uno Stato membro partecipante;

     3) "imprese", le persone fisiche o giuridiche, soggetti privati o pubblici, ad eccezione dei soggetti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni di autorità pubblica, residenti o stabilite in uno Stato membro partecipante, che siano tenute agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE, nonché le filiali o altri uffici permanenti di imprese situate in uno Stato membro partecipante e la cui amministrazione centrale o sede legale è situata al di fuori di uno Stato membro partecipante;

     4) "infrazione", il mancato rispetto da parte di un'impresa di un obbligo sancito da un regolamento o una decisione della BCE;

     5) "ammenda", l'importo forfettario che un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione;

     6) "penalità di mora", le somme di denaro che, in caso di infrazione protratta, un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione; queste sono calcolate per ciascun giorno di protratta infrazione, a decorrere dalla notifica all'impresa di una decisione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che impone la cessazione di tale infrazione;

     7) "sanzione", tanto l'ammenda quanto la penalità di mora inflitte a seguito di un'infrazione.

 

     Art. 2. Sanzioni.

     1. Ove non diversamente previsto da specifici regolamenti del Consiglio, i limiti per la BCE nell'irrogazione alle imprese di ammende e di penalità di mora sono i seguenti:

     a) ammende: fino all'ammontare massimo di 500 000 euro; e

     b) penalità di mora: fino all'ammontare massimo di 10 000 euro per ciascun giorno di protratta infrazione. Le penalità di mora possono essere irrogate con riferimento ad un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica all'impresa della decisione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

     2. Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE si attiene al principio di proporzionalità.

     3. La BCE tiene conto, se pertinenti, delle circostanze del caso specifico, quali:

     a) da un lato, la buona fede e il grado di correttezza dell'impresa nell'interpretazione e nell'applicazione dell'obbligo a essa derivante da un regolamento o da una decisione della BCE, nonché il grado di diligenza e di cooperazione mostrato dall'impresa o, dall'altro lato, qualsiasi prova di malafede da parte dei rappresentanti dell'impresa;

     b) la gravità degli effetti dell'infrazione;

     c) la reiterazione, frequenza o durata dell'infrazione da parte dell'impresa;

     d) i profitti conseguiti dall'impresa a seguito dell'infrazione;

     e) la dimensione economica dell'impresa; e

     f) le precedenti sanzioni irrogate da altre autorità alla stessa impresa e basate sugli stessi fatti.

     4. Laddove l'infrazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l'applicazione di una sanzione non esenta l'impresa dall'adempimento di tale obbligo, salvo che la decisione adottata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, stabilisca espressamente il contrario.

 

     Art. 3. Norme procedurali.

     1. La decisione di avviare o meno una procedura per infrazione è adottata dal comitato esecutivo della BCE, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad esso rivolta a tal fine dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione. La stessa decisione può altresì essere adottata dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad essa rivolta a tal fine dalla BCE.

     Tale decisione è notificata per iscritto all'impresa interessata, all'autorità di vigilanza competente e alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione o alla BCE. Con essa vengono resi noti all'impresa gli elementi delle contestazioni mosse nei suoi confronti e le prove su cui tali contestazioni si basano. Se del caso, con tale decisione si richiede di porre termine alla presunta infrazione e si informa l'impresa interessata della possibile irrogazione di penalità di mora.

     2. La decisione di cui al paragrafo 1 può esigere che l'impresa si sottoponga ad una procedura per infrazione. Nel quadro dell'applicazione di tale procedura, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale, può:

     a) richiedere l'esibizione di documenti;

     b) esaminare i libri e i registri contabili dell'impresa;

     c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili; e

     d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

     Qualora un'impresa ostacoli lo svolgimento della procedura per infrazione, lo Stato membro partecipante sul cui territorio sono ubicati i locali di cui trattasi fornisce il sostegno necessario, in particolare facendo in modo che la BCE o la banca centrale nazionale abbia accesso ai locali dell'impresa, affinché possano essere esercitati i poteri di cui sopra.

     3. L'impresa interessata ha il diritto di essere ascoltata dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale. Le è concesso un periodo non inferiore a trenta giorni per presentare le proprie difese.

     4. Il comitato esecutivo della BCE, appena possibile dopo essere stato adito dalla banca centrale nazionale che ha avviato la procedura per infrazione o previa consultazione della banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, adotta una decisione motivata sull'esistenza di un'infrazione commessa da un'impresa e sulla eventuale sanzione da irrogare.

     5. L'impresa interessata riceve notifica scritta della decisione ed è informata del suo diritto di richiederne il riesame. Tale decisione è notificata anche alle competenti autorità di vigilanza e alla banca centrale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione.

     6. L'impresa interessata ha il diritto di chiedere al consiglio direttivo della BCE il riesame della decisione presa dal comitato esecutivo. La richiesta è presentata entro trenta giorni dalla ricezione della notifica di tale decisione e contiene tutte le informazioni e le allegazioni a difesa. Tale richiesta è indirizzata in forma scritta al consiglio direttivo della BCE.

     7. La decisione del consiglio direttivo della BCE in risposta alla richiesta di riesame avanzata ai sensi del paragrafo 6 comprende i motivi della decisione ed è notificata per iscritto all'impresa interessata, alle autorità di vigilanza competenti per quell'impresa e alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione. Con la notificazione si informa l'impresa in merito al suo diritto di ricorso giurisdizionale. Nel caso in cui il consiglio direttivo della BCE non assuma alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, l'impresa interessata può proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione del comitato esecutivo conformemente al trattato.

     8. Nessuna sanzione è applicata nei confronti dell'impresa fino a quando la decisione non diventa definitiva per una delle seguenti cause:

     a) scadenza del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 6 senza che l'impresa abbia presentato richiesta di riesame al consiglio direttivo della BCE;

     b) notifica da parte del consiglio direttivo della BCE della propria decisione all'impresa oppure scadenza del periodo di cui al precedente paragrafo 7 senza che il consiglio direttivo abbia preso una decisione.

     9. Gli introiti provenienti da sanzioni inflitte dalla BCE appartengono alla BCE.

     10. Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC in virtù del trattato e dallo statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o di regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC. Sono salve l'applicazione della legge penale e le competenze di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti.

     11. Se è stato accertato con decisione che un'impresa ha commesso un'infrazione, tale impresa deve sostenere le spese relative alla procedura per infrazione.

 

     Art. 4. Limiti temporali.

     1. Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura per infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato per la prima volta l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

     2. Il potere di prendere la decisione di irrogare sanzioni per le infrazioni previste dal presente regolamento si estingue allo scadere di un anno dalla data della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

     3. Il potere di avviare una procedura per l'applicazione delle sanzioni si estingue allo scadere di sei mesi dalla data in cui la decisione è divenuta esecutiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 8.

 

     Art. 5. Mezzi di ricorso.

     La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

 

     Art. 6. Disposizioni generali e potere normativo.

     1. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni di altri regolamenti del Consiglio che autorizzano la BCE ad irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni di questi ultimi.

     2. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, la BCE può adottare regolamenti al fine di specificare ulteriormente i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento nonché indirizzi intesi a coordinare e armonizzare le procedure relative all'attuazione della procedura per infrazione.

 

     Art. 7. Disposizioni finali.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 6 paragrafo 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I restanti articoli si applicano dal 1° gennaio 1999.