§ 4.6.7 - Regolamento 7 ottobre 1980, n. 2617.
Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.6 azione regionale autonoma
Data:07/10/1980
Numero:2617


Sommario
Art. 1.      E' istituita un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del fondo, qui di seguito denominata "azione specifica", per contribuire ad eliminare [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. L'azione specifica verrà attuata sotto forma di un programma speciale, qui di seguito denominato "programma speciale" presentato alla Commissione dagli Stati membri interessati
Art. 4.      Il fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:
Art. 5.      1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del fondo è erogato nel contesto degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio [...]
Art. 6.      1. Il contributo del fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato oppure direttamente, secondo le indicazioni di questo Stato membro, agli [...]
Art. 7.      Il presente regolamento non pregiudica il riesame del regolamento del fondo, previsto nell'articolo 22 del medesimo, che deve aver luogo, su proposta della Commissione, anteriormente al 1° [...]
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 4.6.7 - Regolamento 7 ottobre 1980, n. 2617.

Regolamento (CEE) n. 2617/80 del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale.

(G.U.C.E. 15 ottobre 1980, n. 271).

 

 

Art. 1.

     E' istituita un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del fondo, qui di seguito denominata "azione specifica", per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale.

 

     Art. 2. [1]

     1. L'azione specifica riguarda le zone che rispondono, in linea di massima, ai criteri seguenti:

     a) numero minimo di posti di lavoro nel settore della costruzione navale;

     b) elevato grado di dipendenza dell'occupazione industriale dall'occupazione nel settore della costruzione navale;

     c) rilevanti perdite di posti di lavoro nel settore della costruzione navale negli ultimi anni;

     d) situazione socioeconomica della regione in cui si trova la zona interessata, valutata in relazione al prodotto interno lordo pro capite e alla disoccupazione strutturale;

     e) ammissibilità della zona in questione ad un regime nazionale di aiuti a finalità regionale.

     2. Le zone rispondenti ai criteri enumerati al paragrafo 1 sono le seguenti:

     a) nel Regno Unito: la regione di Strathclyde; le contee di Cleveland, Tyne & Wear e Merseyside, nonché la zona urbana di Belfast;

     b) nella Repubblica federale di Germania: le "arbeitsmarktregionen" di Lubecca-Ostholstein e Brema-Bremerhaven;

     c) in Francia: le zone che beneficiano di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale nei dipartimenti della Loire Atlantique e del Var, incluso il "cantone" di La Ciotat nel dipartimento della Bouches-du-Rhone;

     d) in Italia: le province di Gorizia, Trieste e Palermo, nonché la provincia di Genova, ad eccezione della zona non aiutata, contigua alla provincia di Piacenza.

 

     Art. 3.

     1. L'azione specifica verrà attuata sotto forma di un programma speciale, qui di seguito denominato "programma speciale" presentato alla Commissione dagli Stati membri interessati [2].

     2. Il programma speciale ha lo scopo di contribuire allo sviluppo di attività che creino posti di lavoro nelle zone di cui all'articolo 2. A tal fine, esso persegue il miglioramento dell'ambiente fisico e sociale, condizione necessaria per promuovere l'insediamento di tali attività, lo sviluppo delle PMI e l'incentivazione dell'innovazione.

     2 bis. L'elaborazione e l'esecuzione del programma speciale avvengono in stretto coordinamento con le politiche e gli strumenti finanziari nazionali e comunitari, in particolare con il fondo sociale, la BEI e il nuovo strumento comunitario [3].

     3. Il programma speciale deve inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale di cui all'articolo 6 del regolamento del fondo.

     4. Il programma speciale deve contenere le informazioni necessarie, indicate nell'allegato del presente regolamento, concernenti l'analisi della situazione e dei fabbisogni occorrenti per gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le azioni previste, il loro scaglionamento nel tempo e, in generale, l'insieme degli elementi che consentono di valutare la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo regionale.

     5. La durata del programma speciale è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     6. Il programma speciale è approvato dalla Commissione previo intervento del Comitato del fondo secondo la procedura prevista dall'articolo 16 del regolamento del fondo.

     6 bis. In sede di approvazione del programma speciale, la Commissione accerta la concordanza di tale programma con l'articolo 20 del regolamento del fondo [4].

7. La Commissione informa il Parlamento europeo degli importi adottati per le zone in sede di approvazione del programma speciale.

8. Dopo la sua approvazione, il programma speciale è pubblicato, a titolo informativo, dalla Commissione [5].

9. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e per informare l'opinione pubblica, con i mezzi più appropriati, in merito al ruolo svolto dalla Comunità [6].

 

     Art. 4.

     Il fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:

     1. Sistemazione dei siti degradati, sia industriali sia industriali e urbani, allorché questi due aspetti sono indissociabili; questa sistemazione comporterà il loro risanamento ed abitabilità, la trasformazione degli edifici industriali inutilizzati ed aree circostanti, incluso l'ammodernamento di locali per le PMI, la creazione di spazi verdi e i lavori minori concernenti il miglioramento dell'aspetto estetico dei siti e, eccezionalmente, le strade di accesso ai luoghi dove si insediano nuove attività.

     2. Costruzione e ammodernamento di alloggi destinati ai lavoratori, necessari ad attirare attività che creino posti di lavoro e che devono essere situati ad una distanza ragionevole dai luoghi in cui sono progettate le nuove attività, nella misura in cui la situazione degli alloggi costituisce un freno alla realizzazione del programma in questione.

     3. Creazione o sviluppo di società o di altri organismi di consulenza in materia di gestione o di organizzazione; creazione o sviluppo di servizi di agenti di animazione economica.

L'attività di tali società o organismi può comprendere un'assistenza temporanea alle imprese per l'attuazione delle raccomandazioni formulate dagli stessi.

Gli agenti d'animazione economica sono incaricati:

     - di ricercare, grazie a contatti diretti su scala locale, iniziative economiche mediante azioni d'informazione sulle possibilità d'accesso agli aiuti e servizi pubblici offerti, con particolare riguardo a quelli previsti nell'ambito del programma speciale,

     - di accompagnare la realizzazione di queste iniziative aiutando gli operatori economici esistenti o potenziali a far ricorso a tali aiuti e servizi [7].

     4. Creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese.

     5. Promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi:

     a) raccolta di informazioni relative alle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia, e diffusione di tali informazioni tra le imprese delle regioni interessate dall'azione specifica, eventualmente con sperimentazione delle innovazioni in questione;

     b) incentivazione dell'attuazione delle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI.

     6. Miglioramento dell'accesso delle PMI ai capitali di rischio.

     7. Elaborazione di analisi settoriali per fornire alle PMI informazioni sulle possibilità dei mercati nazionali, comunitari ed esterni e loro eventuali effetti sulla produzione e sull'organizzazione di dette imprese [8].

     8. Aiuti agli investimenti delle PMI per creare nuove imprese o per facilitare l'adattamento della produzione delle imprese esistenti alle possibilità di mercato, quando le analisi di cui al punto 7 o altri elementi di prove soddisfacenti lo giustifichino. Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese [8].

 

     Art. 5.

     1. Il programma speciale è finanziato congiuntamente dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo del fondo è erogato nel contesto degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria si articola come segue:

     a) per le operazioni di sistemazione e di trasformazione di cui all'articolo 4, punto 1: 50% della spesa pubblica;

     b) per le operazioni di costruzione e di ammodernamento delle abitazioni, di cui all'articolo 4, punto 2: 50% della spesa pubblica fino ad un massimo di 10.000 UCE per abitazione;

     c) per le operazioni relative alla consulenza di cui all'articolo 4, punto 3: aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per le prestazioni fornite dalle società o dagli organismi di consulenza. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre, il primo anno, il 70% della spese e non oltrepassa il 55% del totale della spesa per l'intero periodo di tre anni (aiuto indiretto); lo Stato membro può sostituire a questo sistema un sistema equivalente di aiuti alle società o agli organismi di consulenza (aiuto diretto) [9];

     d) per le operazioni relative all'animazione economica di cui all'articolo 4, punto 3: aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento derivanti dall'attività degli agenti di animazione. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di cinque anni. Esso copre, il primo anno, il 60% delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 50% delle spese totali per animatore per il periodo di cinque anni. Tali attività, che devono essere nuove e riguardare in modo specifico le zone di cui all'articolo 2, possono essere affidate dallo Stato membro interessato ad organismi specifici [9];

     e) per le operazioni relative ai servizi comuni di cui all'articolo 4, punto 4: aiuto che copra una parte delle spese sostenute dalle imprese per il funzionamento di tali servizi. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno 70% delle spese e non oltrepassa il 55% del totale della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni;

     f) per le operazioni di raccolta e diffusione di informazioni sull'innovazione, di cui all'articolo 4, punto 5, lettera a): aiuto che copra una parte dei costi di funzionamento degli organismi impegnati in tali attività, purché si tratti di nuove attività riguardanti specificamente zone di cui all'articolo 2. L'aiuto è decrescente ed ha una durata di tre anni. Esso copre il primo anno 70% delle spese e non oltrepassa il 55% del totale della spesa in media annua per l'intero periodo di tre anni;

     g) per le applicazioni dell'innovazione di cui all'articolo 4, punto 5, lettera b): 70% del costo degli studi di fattibilità che possono concernere tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali, della realizzazione dell'innovazione, fino ad un massimo di fino ad un massimo di 120.000 ECU per studio [1]0.

Tali studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle zone di cui all'articolo 2;

     h) per le operazioni relative ai capitali di rischio, di cui all'articolo 4, punto 6: contributo alle spese di funzionamento delle istituzioni finanziarie che forniscono i capitali di rischio alle PMI. Il contributo è pari al 70% del costo degli studi di rischio, realizzati da o per conto di queste istituzioni finanziarie. Questi studi possono ugualmente avere per oggetto gli aspetti commerciali;

     i) per le operazioni relative alle analisi settoriali di cui all'articolo 4, punto 7: 70% del loro costo [1]1;

     j) per le operazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 4, punto 8: 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all'investimento. Questo aiuto può comportare un supplemento rispetto all'aiuto più favorevole del regime regionale esistente. L'aiuto supplementare a carico della Comunità per un periodo di quattro anni può raggiungere il 10% del costo dell'investimento. L'aiuto pubblico può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitale o di un abbuono di interessi [1]1.

     2. Per l'aiuto di cui al paragrafo 1, lettere a) e j), è escluso il cumulo degli aiuti delle sezioni sotto quota e fuori quota del fondo [1]2.

     3. Le categorie di beneficiari del contributo del fondo possono essere, per le operazioni di cui al paragrafo 1: autorità pubbliche, enti locali, organismi diversi, imprese o singole persone. Gli aiuti previsti nel paragrafo 1, lettere c) ed e) e, quando vanno a diretto beneficio delle imprese, gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera g), non possono avere l'effetto di ridurre la quota delle imprese a meno del 20% della spesa totale.

     4. L'importo dell'intervento del fondo di cui beneficia il programma speciale non può eccedere l'importo stabilito dalla Commissione al momento dell'approvazione del programma a norma dell'articolo 3, paragrafo 6.

     5. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono realizzati per quote annue. La prima quota è impegnata sin dall'approvazione di tale programma da parte della Commissione. L'impegno di quote annue ulteriori è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma [1]2.

 

     Art. 6.

     1. Il contributo del fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo Stato membro interessato oppure direttamente, secondo le indicazioni di questo Stato membro, agli organismi incaricati della loro attuazione, conformemente alle norme seguenti:

     a) si prendono in considerazione le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

     b) in caso di partecipazione finanziaria dello stato membro, i pagamenti diversi dagli anticipi di cui alla lettera c) vengono effettuati, per quanto possibile, contemporaneamente al pagamento di tale partecipazione. Nel caso contrario, i pagamenti sono effettuati allorché lo Stato membro attesta che la somma è dovuta e può essere pagata dalla Comunità.

Ogni domanda di pagamento è accompagnata da un certificato dello Stato membro attestante lo svolgimento delle operazioni e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate, e deve contenere le seguenti indicazioni:

     - natura delle operazioni cui si riferisce la domanda di pagamento;

     - importo e natura delle spese sostenute per le diverse operazioni durante il periodo a cui si riferisce la domanda;

     - conferma che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state avviate conformemente al programma speciale;

     c) su domanda dello Stato membro, anticipi possono essere concessi per ciascuna quota annua in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni e delle disponibilità di bilancio.

Fin dall'inizio della realizzazione delle operazioni, un anticipo del 60% del contributo del fondo relativo alla prima quota annua può essere versato dalla Commissione. Quando lo Stato membro attesta che la metà del primo anticipo è stata spesa, un secondo anticipo pari al 25% potrà essere versato dalla Commissione.

Appena la realizzazione della quota annua successiva è iniziata, possono essere versati anticipi conformemente ai commi precedenti.

Il saldo di ogni quota annua è versato su richiesta dello Stato membro quando quest'ultimo attesta che le realizzazioni corrispondenti alla quota in questione possono essere considerate concluse, e su presentazione dell'ammontare della spesa pubblica effettuata [1]3.

     2. Alla fine di ogni anno, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma speciale, con riferimento alle informazioni richieste nell'allegato del presente regolamento. Queste relazioni devono consentire alla Commissione di verificare l'esecuzione del programma speciale, di costatarne gli effetti e di accertare che le diverse operazioni siano eseguite in modo coerente fra di loro. Esse vengono comunicate al Comitato di politica regionale.

     3. In base a tali relazioni e alle relative decisioni, la Commissione riferisce, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 21 del regolamento del fondo.

     4. In caso di modifica notevole del programma speciale in corso di esecuzione, si applica la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 6.

     5. Al termine dell'esecuzione del programma speciale, la Commissione presenta una relazione al Comitato di politica regionale e al Parlamento europeo; tale relazione contiene in particolare dati relativi al numero e alla natura dei posti di lavoro creati e conservati [1]4.

     6. L'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento del fondo si applica, se necessario, all'azione specifica prevista nel presente regolamento.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento non pregiudica il riesame del regolamento del fondo, previsto nell'articolo 22 del medesimo, che deve aver luogo, su proposta della Commissione, anteriormente al 1° gennaio 1981.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO [1]5

 

Il programma speciale deve contenere le seguenti indicazioni per le zone di cui all'articolo 2:

 

     1. Per quanto concerne i siti industriali ed urbani ed i fabbricati industriali:

     a) I) analisi dello stato di degradazione dei siti e delle priorità di sistemazione e analisi dello stato di abbandono degli immobili industriali; II) descrizione delle azioni avviate per rimediarvi e delle spese pubbliche in media annua che ne derivano;

     b) per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4: descrizione e localizzazione precisa dei programmi di ristrutturazione dei siti degradati e di trasformazione dei fabbricati industriali. Se del caso, descrizione e localizzazione della rete stradale assolutamente indispensabile.

 

     2. Per quanto concerne le abitazioni destinate ai lavoratori:

     a) I) analisi dell'offerta esistente di abitazioni per lavoratori, precisandone l'età e lo stato, ed analisi della domanda attuale e futura originata dallo sviluppo prevedibile di nuove attività. Quest'analisi deve mettere in evidenza che la situazione dell'alloggio costituisce un freno alla realizzazione del programma in questione ed in particolare alla realizzazione degli investimenti produttivi che il programma intende promuovere;

     II) descrizione delle azioni pubbliche condotte attualmente in questo settore, con indicazione delle spese pubbliche in media annua che ne derivano;

     b) in relazione alle operazioni di cui all'articolo 4: descrizione e localizzazione dei programmi di sviluppo dell'habitat, con indicazione dei tipi di abitazioni da realizzare e stima del numero di persone che devono essere alloggiate annualmente.

 

     3. Per quanto concerne le PMI:

     a) I) analisi della collocazione delle PMI nei differenti settori e valutazione delle loro possibilità di ulteriore sviluppo. Analisi della loro situazione e dei loro fabbisogni, in particolare in materia di gestione e di organizzazione;

     II) descrizione dei regimi di aiuto alle PMI e del tipo di servizi esistenti, con indicazione, per categoria di aiuti e di servizi, delle spese pubbliche in media annua che ne derivano;

     b) per quanto concerne le operazioni di cui all'articolo 4: descrizione dei diversi tipi di servizi che devono essere forniti alle PMI sul piano della gestione e dell'organizzazione.

Natura degli organismi che devono prestare questi servizi alle PMI e stimolarne lo sviluppo.

Descrizione della natura delle analisi settoriali relative alle strutture di produzione, alle possibilità di mercato e alle azioni da condurre per adattare e sviluppare la produzione e la commercializzazione. Descrizione delle modalità di aiuti agli investimenti attuati nel quadro del programma.

Descrizione delle azioni previste nel quadro del programma in materia di animazione economica.

 

     4. Per quanto concerne l'innovazione:

     a) analisi delle necessità delle imprese e dei mezzi di cui attualmente dispongono per accedere all'informazione sull'innovazione e applicarla e valutazione delle relative spese pubbliche;

     b) riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4: descrizione delle misure per la raccolta e la diffusione delle informazioni sull'innovazione e per facilitarne l'applicazione nelle PMI.

 

     5. Per quanto concerne i capitali di rischio:

     a) I) informazione sugli organismi che forniscono i capitali di rischio alle PMI e sulle condizioni di accesso a tali capitali;

     II) descrizione dei vigenti sistemi di incentivi a favore delle istituzioni finanziarie che forniscono i capitali di rischio alle PMI e bilancio delle attuali spese pubbliche relative ad ogni sistema;

     b) riguardo alle operazioni di cui all'articolo 4: descrizione delle azioni previste per facilitare l'accesso delle PMI ai capitali di rischio.

 

     6. Per quanto concerne l'insieme del programma speciale:

     a) descrizione, per quanto possibile quantificata, degli obiettivi contemplati dal programma speciale, in particolare in materia di occupazione;

     b) descrizione delle misure pubbliche esistenti o future che saranno attuate parallelamente al programma speciale e che contribuiscono al miglioramento della situazione dell'occupazione nelle zone di cui all'articolo 2; in particolare, misure riguardanti:

     - gli aiuti agli investimenti produttivi,

     - gli investimenti in infrastrutture,

     - l'aiuto alla formazione professionale, alla riqualificazione professionale e, eventualmente, le misure a favore dell'occupazione giovanile e della riqualificazione dei lavoratori della costruzione navale. Questa descrizione deve essere corredata di informazioni sulle intenzioni delle autorità nazionali per quanto concerne l'impiego di altre risorse provenienti dai fondi a finalità strutturali della Comunità;

     c) indicazione dell'importo delle spese pubbliche connesse alle misure previste al punto b);

     d) svolgimento del programma nel tempo;

     e) valutazione dell'importo della spesa pubblica connessa con l'attuazione del programma, comportante la ripartizione annuale di questa spesa per ciascuna delle operazioni previste;

     f) organismi incaricati dell'attuazione del programma e delle varie operazioni;

     g) iniziative di informazione previste per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale ed al ruolo svolto dalla Comunità in proposito.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) 3635/85.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 3 del regolamento (CEE) 217/84.

[3] Paragrafo aggiunto dall'art. 4 del regolamento (CEE) 217/84.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 5 del regolamento (CEE) 217/84.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 6 del regolamento (CEE) 217/84.

[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CEE) 3635/85.

[7] Alinea così sostituita dall'art. 7 del regolamento (CEE) 217/84.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 8 del regolamento (CEE) 217/84.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 8 del regolamento (CEE) 217/84.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 9 del regolamento (CEE) 217/84.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 9 del regolamento (CEE) 217/84.

[1]10 Lettera così modificata dall'art. 10 del regolamento (CEE) 217/84.

[1]11 Lettera aggiunta dall'art. 11 del regolamento (CEE) 217/84.

[1]11 Lettera aggiunta dall'art. 11 del regolamento (CEE) 217/84.

[1]12 Paragrafo così sostituto dall'art. 12 del regolamento (CEE) 217/84.

[1]12 Paragrafo così sostituto dall'art. 12 del regolamento (CEE) 217/84.

[1]13 Paragrafo così modificato dagli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) 217/84.

[1]14 Paragrafo così sostituito dall'art. 16 del regolamento (CEE) 217/84.

[1]15 Allegato così modificato dall'art. 17 del regolamento (CEE) 217/84.