§ 4.4.73 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1262.
Regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo.


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:21/06/1999
Numero:1262


Sommario
Art. 1.  Compiti.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Attività ammissibili.
Art. 4.  Concentrazione dell'intervento.
Art. 5.  Iniziativa comunitaria.
Art. 6.  Azioni innovative e assistenza tecnica.
Art. 7.  Richieste di contributo del Fondo.
Art. 8.  Modalità di applicazione.
Art. 9.  Disposizioni transitorie.
Art. 10.  Clausola di riesame.
Art. 11.  Abrogazione.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 4.4.73 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1262.

Regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo.

(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161).

 

 

Art. 1. Compiti.

     Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo ("Fondo") dall'articolo 146 del trattato nonché di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Il Fondo sostiene e completa le attività degli Stati membri volte a sviluppare il mercato del lavoro nonché le risorse umane nei seguenti settori politici, in particolare nel contesto dei rispettivi Piani pluriennali nazionali di azione per l'occupazione:

     a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro;

     b) promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esecuzione sociale;

     c) promozione e miglioramento

     - della formazione professionale,

     - dell'istruzione,

     - e della consulenza, nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di:

     - agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, - migliorare e sostenere l'occupabilità e

     - promuovere la mobilità professionale;

     d) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;

     e) misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.

     2. Nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, il Fondo tiene conto dei seguenti elementi:

     a) promozione di iniziative locali in materia di occupazione, segnatamente iniziative locali per promuovere l'occupazione e patti territoriali per l'occupazione;

     b) dimensione sociale e aspetti occupazionali della società dell'informazione, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi destinati a sfruttare il potenziale in materia di occupazione della società dell'informazione garantendo un accesso equo alle possibilità e ai vantaggi che essa offre;

     c) parità tra uomini e donne nel senso dell'integrazione delle politiche in materia di pari opportunità.

 

     Art. 3. Attività ammissibili.

     1. Il sostegno finanziario del fondo è concesso essenzialmente sotto forma di aiuto alle persone per le attività seguenti, finalizzate allo sviluppo delle risorse umane, che possono far parte di un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro:

     a) istruzione e formazione professionale - ivi compresa la formazione professionale equivalente alla scuola dell'obbligo - apprendistato, formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base, riabilitazione professionale, misure volte a potenziare l'occupabilità nel mercato del lavoro, orientamento, consulenza e perfezionamento professionale continuo;

     b) aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo;

     c) nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione post-laurea e formazione di dirigenti e tecnici presso istituti di ricerca ed imprese;

     d) sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell'imprenditoria sociale (terzo settore).

     2. Al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di cui al paragrafo 1, possono essere sostenute le seguenti azioni:

     a) Assistenza a strutture e sistemi:

     i) sviluppo e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione nonché dell'acquisizione di qualifiche, compresa la formazione degli insegnanti, dei formatori e del personale e miglioramento dell'accesso dei lavoratori alla formazione e all'acquisizione di qualifiche;

     ii) ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento;

     iii) sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e ricerca;

     iv) sviluppo, nei limiti del possibile, di sistemi di previsione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in rapporto alle nuove modalità di lavoro e alle nuove forme di organizzazione del lavoro, tenendo conto dell'esigenza di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa e di consentire ai lavoratori anziani di svolgere un'attività che li soddisfi fino al momento del pensionamento; è comunque escluso il finanziamento di regimi di prepensionamento.

     b) misure di accompagnamento:

     i) sostegno nel quadro della prestazione di servizi ai beneficiari, tra cui fornitura di servizi e strutture per l'assistenza a familiari;

     ii) incentivazione di misure di accompagnamento di carattere sociopedagogico volte ad agevolare un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro;

     iii) sensibilizzazione, informazione e pubblicità.

     3. Il Fondo può finanziare attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

     Art. 4. Concentrazione dell'intervento.

     1. In relazione alle priorità nazionali definite in particolare, dai piani di azioni nazionali per l'occupazione, nonché alla valutazione ex ante, è stabilita una strategia che tiene conto di tutti i settori politici pertinenti e riserva un'attenzione particolare agli ambiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e). Al fine di rendere quanto più possibile efficace il sostegno erogato dal Fondo, gli interventi attuati nel quadro di tale strategia e tenendo conto dei settori prioritari definiti dall'articolo 2, paragrafo 1 sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci.

Per quanto concerne gli stanziamenti assegnati per ciascun intervento del Fondo, i settori politici ai quali deve darsi priorità sono scelti secondo la formula del partenariato. Si tiene conto, secondo le priorità nazionali, delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di comune accordo.

     2. La programmazione degli interventi del Fondo prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento a titolo degli obiettivi 1 e 3 sia disponibile, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/1999, sotto forma di piccoli sussidi, accompagnati da disposizioni speciali di ammissibilità per le organizzazioni non governative e i raggruppamenti locali. Gli Stati membri possono decidere di dare attuazione al presente paragrafo secondo le disposizioni in materia di finanziamento di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

     Art. 5. Iniziativa comunitaria.

     1. Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro.

     2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, le decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono ampliare le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del presente regolamento per coprire misure finanziabili sulla base dei regolamenti (CE) n. 1261/1999, n. 1257/1999, e n. 1263/1999, in modo da consentire l'attuazione di tutte le misure previste dall'iniziativa.

 

     Art. 6. Azioni innovative e assistenza tecnica.

     1. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione può finanziare azioni di preparazione, sorveglianza e valutazione, negli Stati membri o a livello comunitario, necessarie per la realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento. Esse possono includere:

     a) azioni di carattere innovativo e progetti pilota concernenti il mercato del lavoro, l'occupazione e la formazione professionale;

     b) studi, assistenza tecnica e scambi di esperienze con effetto moltiplicatore;

     c) assistenza tecnica connessa alla preparazione, alla realizzazione, alla sorveglianza e alla valutazione, nonché al controllo delle azioni finanziate dal Fondo;

     d) azioni destinate, nell'ambito del dialogo sociale, al personale delle imprese in due o più Stati membri, aventi per oggetto il trasferimento di conoscenze specifiche relative ai settori d'intervento del Fondo;

     e) informazione delle parti interessate, dei beneficiari finali del contributo del Fondo e del pubblico in generale.

     2. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo di applicazione delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo è ampliato, dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, a misure che possono essere finanziate in virtù dei regolamenti (CE) n. 1261/1999, n. 1257/1999 e n. 1263/1999, in modo da coprire tutte le misure necessarie per l'attuazione delle azioni di carattere innovativo in questione.

 

     Art. 7. Richieste di contributo del Fondo.

     Le richieste di contributo del Fondo sono accompagnate da un modulo informatizzato elaborato nel quadro del partenariato, ove sono indicate le varie fasi di ciascun intervento, affinché esso possa essere seguito dall'impegno di bilancio fino al pagamento finale.

 

     Art. 8. Modalità di applicazione.

     Tutte le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie.

     Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento.

 

     Art. 10. Clausola di riesame.

     Su proposta della Commissione il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Essi deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

 

     Art. 11. Abrogazione.

     Il regolamento (CEE) n. 4255/88 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.