§ 4.3.9 - Regolamento 4 dicembre 2001, n. 2382.
Regolamento (CE) n. 2382/2001 del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999, che istituisce uno strumento per le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.3 fondi di coesione economica e sociale
Data:04/12/2001
Numero:2382


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.3.9 - Regolamento 4 dicembre 2001, n. 2382.

Regolamento (CE) n. 2382/2001 del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 1267/1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione.

(G.U.C.E. 7 dicembre 2001, n. L 323).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

      (1) Le prime misure ammesse al contributo comunitario in base allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999, sono state valutate e approvate dalla Commissione a partire dal 2000.

      (2) È opportuno modificare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 alla luce dell'esperienza nel frattempo acquisita nella valutazione e nell'approvazione delle misure da finanziare in base all'ISPA.

      (3) Il cofinanziamento delle misure, in particolare da parte degli istituti finanziari internazionali, e l'utilizzazione di finanziamenti privati costituiscono elementi importanti per il funzionamento dell'ISPA. In alcuni casi l'accesso a fonti di finanziamento diverse dal contributo comunitario è indispensabile affinché i paesi beneficiari possano cofinanziare misure rispondenti pienamente alle condizioni di ammissibilità e agli obiettivi dell'ISPA.

      (4) Allo scopo di rendere possibile o di agevolare i cofinanziamenti congiunti con istituti finanziari internazionali e/o fonti private, è necessario prevedere la possibilità di derogare, previo esame dei singoli casi, alle norme generali stabilite in materia di partecipazione a gare, aggiudicazioni, appalti e contratti cofinanziati in base all'ISPA.

      (5) Il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, prevede nell'articolo 114, paragrafo 2, che, in casi eccezionali debitamente giustificati, i cittadini di paesi terzi possano essere ammessi alle gare d'appalto secondo le specifiche disposizioni degli atti di base disciplinanti il settore della cooperazione e nel rispetto delle pertinenti procedure di autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 1267/1999 costituisce un siffatto atto di base.

      (6) A tal riguardo è utile ispirarsi a talune disposizioni vigenti nell'ambito del programma PHARE, istituito con il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale ed orientale.

      (7) È necessaria una precisazione in ordine alla definizione delle spese ammissibili al fine di consentire il cofinanziamento delle misure ISPA con altre fonti di aiuto esterno.

      (8) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999 dovrebbero peraltro essere adeguate per tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (9) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

     1) è inserito l'articolo seguente:

     (Omissis).

     2) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

     (Omissis).

     3) all'articolo 14, i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.