§ 4.1.40 - Regolamento 12 marzo 2003, n. 457.
Regolamento (CE) n. 457/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:12/03/2003
Numero:457


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.1.40 - Regolamento 12 marzo 2003, n. 457.

Regolamento (CE) n. 457/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento in carni bovine di Madera e delle isole Canarie.

(G.U.U.E. 13 marzo 2003, n. L 69).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 399/2003, ha stabilito i bilanci previsionali e fissato gli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

     (2) In applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, le restituzioni all'esportazione per il settore di cui trattasi sono fissate periodicamente. La fissazione più recente è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 118/2003 della Commissione. Tale fissazione può essere differenziata per destinazione o per gruppo di destinazioni.

     (3) Al fine di consentire un migliore approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in prodotti del settore delle carni bovine occorre precisare che, qualora per un prodotto del bilancio di approvvigionamento l'importo per la restituzione all'esportazione verso una destinazione compresa nel codice B 03 sia stabilito a un livello più elevato rispetto agli importi fissati per lo stesso prodotto dal regolamento (CE) n. 98/2003, l'aiuto è concesso per il suddetto importo.

     (4) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 98/2003.

     (5) Dal momento che il regolamento (CE) n. 98/2003 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, è necessario che il presente regolamento sia applicabile a partire dalla stessa data allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dell'approvvigionamento.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 98/2003 sono modificati conformemente al testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO

 

     1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 98/2003, il testo della parte 7 è sostituito dal seguente:

 

«Parte 7

Settore delle carni bovine

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari , per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Carni:

- carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0201

4000

144

162

(*)

0201 10 00 9110 (1)

 

 

 

 

0201 10 00 9120

 

 

 

 

0201 10 00 9130 (1)

 

 

 

 

0201 10 00 9140

 

 

 

 

0201 20 20 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 20 9120

 

 

 

 

0201 20 30 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 30 9120

 

 

 

 

0201 20 50 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 50 9120

 

 

 

 

0201 20 50 9130 (1)

 

 

 

 

0201 20 50 9140

 

 

 

 

0201 20 90 9700

 

 

 

 

0201 30 00 9100 (2) (6)

120

138

(*)

 

0201 30 00 9120 (2) (6)

 

 

 

 

0201 30 00 9060 (6)

 

 

 

 

- carni di animali della specie bovina, congelate

0202

1800

130

148

(*)

0202 10 00 9100

 

 

 

 

0202 10 00 9900

 

 

 

 

0202 20 10 9000

 

 

 

 

0202 20 30 9000

 

 

 

 

0202 20 50 9100

 

 

 

 

0202 20 50 9900

 

 

 

 

0202 20 90 9100

 

 

 

 

0202 30 90 9200 (6)

108

126

(*)

 

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

 

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.»

 

     2) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 98/2003, il testo della parte 8 è sostituito dal seguente:

 

«Parte 8

Settore delle carni bovine

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari , per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Carni:

- carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0201

20000

133

151

(*)

0201 10 00 9110 (1)

 

 

 

 

0201 10 00 9120

 

 

 

 

0201 10 00 9130 (1)

 

 

 

 

0201 10 00 9140

 

 

 

 

0201 20 20 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 20 9120

 

 

 

 

0201 20 30 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 30 9120

 

 

 

 

0201 20 50 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 50 9120

 

 

 

 

0201 20 50 9130 (1)

 

 

 

 

0201 20 50 9140

 

 

 

 

0201 20 90 9700

 

 

 

 

0201 30 00 9100 (2) (6)

111

129

(*)

 

0201 30 00 9120 (2) (6)

 

 

 

 

0201 30 00 9060 (6)

 

 

 

 

- carni di animali della specie bovina, congelate

0202

16500

104

122

(*)

0202 10 00 9100

 

 

 

 

0202 10 00 9900

 

 

 

 

0202 20 10 9000

 

 

 

 

0202 20 30 9000

 

 

 

 

0202 20 50 9100

 

 

 

 

0202 20 50 9900

 

 

 

 

0202 20 90 9100

 

 

 

 

0202 30 90 9200 (6)

87

105

(*)

 

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

 

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.»