§ 3.6.26 - Direttiva 7 settembre 2005, n. 51.
Direttiva n. 2005/51/CE della Commissione che modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:07/09/2005
Numero:51


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 3.6.26 - Direttiva 7 settembre 2005, n. 51.

Direttiva n. 2005/51/CE della Commissione che modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 1 ottobre 2005, n. L 257).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 70, lettera b),

     vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 79, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’allegato XX della direttiva 2004/17/CE, gli enti aggiudicatori trasmettono gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 della direttiva, all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, nella forma prescritta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l’allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (direttiva sull’impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche). Analogamente, a norma dell’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE, gli enti aggiudicatori trasmettono gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 della direttiva, all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, nella forma prescritta da tale direttiva.

      (2) Poiché i modelli di cui alla direttiva 2001/78/CE non tengono interamente conto delle informazioni richieste a norma delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, sarà stabilito un nuovo formato nelle misure di esecuzione. Di conseguenza i riferimenti alla direttiva 2001/78/CE nell’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e nell’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE non sono più validi.

      (3) La direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE devono pertanto essere modificate.

      (4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Al punto 1, lettera a), dell’allegato XX della direttiva n. 2004/17/CE la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»

 

          Art. 2.

     Al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII della direttiva n. 2004/18/CE la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «Gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.»

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.