§ 3.6.17 – Regolamento 16 dicembre 2003, n. 2151.
Regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:16/12/2003
Numero:2151


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 


§ 3.6.17 – Regolamento 16 dicembre 2003, n. 2151.

Regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 17 dicembre 2003, n. L 329).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), in particolare l'articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2195/2002 ha istituito un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici allo scopo di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per descrivere l'oggetto dei loro appalti.

     (2) Alla luce dell'evoluzione del mercato e delle esigenze degli utenti può rivelarsi necessario adeguare o modificare la struttura e i codici del CPV.

     (3) L'aggiornamento della struttura e dei codici del CPV risulta necessario per tenere conto di esigenze specifiche espresse dagli Stati membri e dagli utenti del CPV stesso, oltre che per correggere errori di fatto rilevati nelle diverse versioni linguistiche.

     (4) Sarebbe opportuno che negli allegati al regolamento (CE) n. 2195/2002 potessero essere inseriti adeguamenti tecnici e migliorie di cui era stata rilevata la necessità nel corso del processo legislativo che ha portato all'adozione del regolamento stesso, ma che era stato impossibile inserire nel regolamento.

     (5) Nel parere relativo alla proposta di regolamento sul CPV il Comitato delle regioni ha sottolineato che la classificazione dei medicinali andava migliorata e ha raccomandato l'impiego del sistema di classificazione ATC (Anatomic Therapeutic Chemical — anatomico terapeutico chimico) elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità, per completare la struttura e i codici del CPV relativi ai medicinali.

     (6) Le parti interessate e gli utenti del CPV hanno formulato suggerimenti specifici per migliorare il vocabolario del CPV stesso.

     (7) L'aggiornamento dei codici e della struttura del CPV dovrebbe riflettersi sulle tabelle illustrative che presentano la corrispondenza tra il CPV e la «Classificazione centrale provvisoria dei prodotti» (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, la «Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea» (NACE Rev. 1) e la «Nomenclatura combinata» (NC).

     (8) Per motivi di chiarezza, vanno interamente sostituite le tavole di corrispondenza tra il CPV e la CPC Prov. Tutti gli emendamenti dei codici o delle descrizioni del CPV vanno elencati in un nuovo allegato separato al regolamento (CE) n. 2195/2002.

     (9) L'entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 204/2002, del 19 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (CPA), ha reso obsoleto l'allegato II del regolamento (CE) n. 2195/2002, che illustra la corrispondenza tra CPV e CPA 96.

     (10) Nella posizione comune (CE) n. 33/2003 del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e nella posizione comune (CE) n. 34/2003 del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio in vista di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, i gruppi di prodotti non sono elaborati facendo riferimento alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA).

     (11) Per tali motivi appare inappropriato aggiornare la tavola di corrispondenza tra CPV e CPA 96 contenuta nell'allegato II al regolamento (CE) n. 2195/2002. L'allegato va invece soppresso.

     (12) Il regolamento (CE) n. 2195/2002 deve quindi essere modificato di conseguenza.

     (13) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo appalti pubblici,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2195/2002 è modificato come segue:

     L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I al presente regolamento. L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II al presente regolamento. L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III al presente regolamento. L'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento. L'allegato V è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento.

 

          Art. 2. [1]

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)

 

     Struttura del sistema di classificazione

     1. Il CPV comprende un vocabolario principale e un vocabolario supplementare.

     2. Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a nove

     cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del

     mercato.

     Il codice numerico ha otto cifre ed è suddiviso in:

     — divisioni, identificate dalle due prime cifre del codice (XX000000-Y);

     — gruppi, identificati dalle tre prime cifre del codice (XXX00000-Y);

     — classi, identificate dalle quattro prime cifre del codice (XXXX0000-Y);

     — categorie, identificate dalle prime cinque cifre del codice (XXXXX000-Y).

     Ciascuna delle tre ultime cifre fornisce un grado di precisione supplementare all'interno di ogni

     categoria.

     Una nona cifra serve alla verifica delle cifre precedenti.

     3. Il vocabolario supplementare può essere utilizzato per completare la descrizione dell'oggetto degli

     appalti. Esso è costituito da un codice alfanumerico, al quale corrisponde una denominazione che

     consente di fornire ulteriori dettagli sulla natura o la destinazione specifiche del bene da acquistare.

     Il codice alfanumerico comprende:

     — un primo livello costituito da una lettera corrispondente ad una sezione;

     — un secondo livello costituito da quattro cifre, le cui prime tre formano una suddivisione e l'ultima

     corrisponde ad una cifra di controllo.

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II

Modifiche ai codici CPV o alle descrizioni dell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 2195/2002

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Tavola di corrispondenza tra il CPV e la CPC prov.

Dir. 92/50 CPC prov. CPV

(Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

Modifiche all'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 2195/2002

Tavola di corrispondenza tra il CPV e la NACE Rev. 1

NACE Rev. 1 CPV

(Omissis)

 

 

ALLEGATO V

Modifiche all'Allegato V del Regolamento (CE) n. 2195/2002

Tavola di corrispondenza tra il CPV e la NC

NC CPV

(Omissis)


[1] Articolo così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2003, n. L 330.