§ 3.4.51 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 2056.
Regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.4 politica delle imprese
Data:05/11/2002
Numero:2056


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.4.51 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 2056.

Regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 21 novembre 2002, n. L 317).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.

     (2) Gli sviluppi nell'integrazione monetaria, economica e sociale della Comunità richiedono l'estensione dell'ambito comune agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli altri servizi di intermediazione finanziaria e alle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria.

     (3) Il funzionamento e l'evoluzione del mercato interno hanno accresciuto l'esigenza di disporre di informazioni sull'efficacia del mercato stesso, in particolare nei settori degli enti creditizi, dei fondi pensione, degli altri servizi di intermediazione finanziaria e delle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria.

     (4) La liberalizzazione del commercio internazionale dei servizi finanziari richiede statistiche sulle imprese del settore dei servizi finanziari come supporto ai negoziati commerciali.

     (5) L'elaborazione dei conti nazionali e regionali ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, richiede statistiche comparabili, complete e attendibili sulle imprese del settore dei servizi finanziari.

     (6) L'introduzione della moneta unica avrà un impatto decisivo sulla struttura del settore dei servizi finanziari e sui flussi transfrontalieri di capitali, il che mette in luce l'importanza delle informazioni sulla competitività, il mercato interno e l'internazionalizzazione.

     (7) La buona gestione delle politiche da parte delle autorità competenti in materia di controllo prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario implicano la necessità di disporre di informazioni complementari sugli enti creditizi e sui servizi connessi.

     (8) Un settore dei fondi pensione in pieno sviluppo potrebbe contribuire a stimolare i mercati dei capitali a trarre maggiore vantaggio dalle norme in materia di liberalizzazione degli investimenti.

     (9) La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile», ha riconfermato la necessità di disporre di dati, statistiche ed indicatori affidabili e comparabili come strumenti chiave per la valutazione dei costi connessi con l'osservanza dei regolamenti in materia d'ambiente.

     (10) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, il comitato consultivo bancario istituito dalla direttiva 77/780/CEE, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 91/115/CEE e il comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE sono stati consultati,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

     1) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini:

     (Omissis);

     2) è aggiunto il testo degli allegati 6 e 7 di cui all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     L'allegato 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

     1) alla sezione 5 è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis);

     2) la sezione 8 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     3) nella sezione 9, la sezione J è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     4) alla sezione 10, punto 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

     1) alla sezione 4, punto 3, dopo la variabile 21 11 0 (investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento - per lo più attrezzature «end of pipe») è inserita la caratteristica seguente:

     (Omissis);

     2) la nota a piè di pagina nella sezione 4, punto 3, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     3) alla sezione 4, punto 4, dopo la variabile 20 31 0 [acquisti di elettricità(valore)] è inserita la caratteristica seguente:

     (Omissis);

     4) alla sezione 4, punto 4, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

     (Omissis);

     5) alla sezione 5 sono aggiunti i punti seguenti:

     (Omissis);

     6) alla sezione 7, il punto 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     7) alla sezione 7 è aggiunto il punto seguente:

     (Omissis);

     8) alla sezione 9 è inserita la seguente caratteristica:

     (Omissis).

     Per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 è aggiunta la seguente osservazione:

     (Omissis);

     9) alla sezione 10 è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)