§ 3.3.995 - Direttiva 26 agosto 2010, n. 59.
Direttiva n. 2010/59/UE della Commissione, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:26/08/2010
Numero:59


Sommario
Art. 1. L’allegato I della direttiva n. 2009/32/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 settembre 2011. Essi comunicano [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.995 - Direttiva 26 agosto 2010, n. 59.

Direttiva n. 2010/59/UE della Commissione, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

(G.U.U.E. 27 agosto 2010, n. L 225)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti [1], in particolare l’articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2009/32/CE si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti. La suddetta direttiva non si applica ai solventi da estrazione impiegati nella produzione di additivi alimentari, vitamine o altri additivi nutritivi, ad eccezione di quelli elencati nell’allegato I della direttiva stessa. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Autorità) ha valutato la sicurezza dell’uso dell’etere dimetilico come solvente da estrazione per rimuovere il grasso dalle materie prime a base di proteine animali e ha formulato un parere il 29 gennaio 2009 [2]. L’Autorità ha concluso che non sussistono problemi di sicurezza, a condizione che il limite massimo di residui di etere dimetilico venga fissato a 9 μg/kg di proteine animali estratte. Di conseguenza va autorizzato l’uso dell’etere dimetilico quale solvente di estrazione per rimuovere il grasso dalle materie prime a base di proteine animali, a condizione che il limite massimo dei residui di etere dimetilico sia pari a 9 μg/kg nel prodotto proteico sgrassato.

 

(2) L’allegato I, parte III, della direttiva 2009/32/CE non fissa limiti specifici dei residui nei prodotti alimentari per il metanolo ed il propan-2-olo risultanti dalla preparazione degli aromatizzanti. Gli Stati membri e la Commissione hanno sottolineato che il limite generale dei residui pari a 10 mg/kg per il metanolo e per il propan-2-olo, specificato nella parte II dell’allegato I della direttiva 2009/32/CE, è troppo rigoroso se applicato direttamente agli aromatizzanti.

 

(3) Per tale motivo si devono fissare limiti specifici per il metanolo ed il propan-2-olo nei prodotti alimentari risultanti dal loro impiego per la preparazione di aromatizzanti derivati da aromi naturali. Tali limiti, per essere considerati sicuri, devono essere inferiori al limite di 10 mg/kg ritenuto sicuro dalla valutazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana [3].

 

(4) I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo, né il Consiglio,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

L’allegato I della direttiva n. 2009/32/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 settembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

[1] GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.

 

[2] Scientific opinion of the panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing aids (CEF) on request from European Commission on the safety in use of dimethyl ether as an extraction solvent (Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF), a richiesta della Commissione europea, sulla sicurezza dell’uso dell’etere dimetilico come solvente di estrazione). The EFSA Journal (2009) n. 983, pagg. 1-13.

 

[3] Comitato scientifico dell’alimentazione umana. Secondo parere sui solventi da estrazione, formulato il 21 giugno 1991. Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana (ventinovesima serie), pagg. 1-11.

 

 

ALLEGATO

 

L’allegato I della direttiva 2009/32/CE è così modificato:

 

1) alla parte II è aggiunta la seguente riga:

 

"Etere dimetilico | Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate | 0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato" |

 

2) alla parte III sono aggiunte le righe seguenti:

 

"Metanolo | 1,5 mg/kg |

 

Propan-2-olo | 1 mg/kg" |