§ 3.3.936 - Direttiva 18 dicembre 2008, n. 123.
Direttiva n. 2008/123/CE della Commissione, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:18/12/2008
Numero:123


Sommario
Art. 1. Gli allegati II e VII della direttiva n. 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva
Art. 2. 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre l’ 8 luglio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.936 - Direttiva 18 dicembre 2008, n. 123.

Direttiva n. 2008/123/CE della Commissione, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e VII

(G.U.U.E. 19 dicembre 2008, n. L 340)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [1], in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

 

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nel parere del 20 giugno 2006 il comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC) ha concluso che "sebbene l’acido p-amminobenzoico (PABA) sia attualmente consentito e utilizzato come filtro solare, dal processo di valutazione della documentazione risulta che molte delle informazioni non sono conformi alle norme e agli orientamenti attuali". Per poter effettuare una corretta valutazione dei rischi dell’acido p-amminobenzoico il CSPC ha chiesto all’industria dei cosmetici di presentare entro il 1 luglio 2007 una nuova documentazione con ulteriori dati relativi alla sicurezza conformi alle nuove norme e ai nuovi orientamenti CSPC.

 

(2) L’industria dei cosmetici non ha presentato gli ulteriori dati relativi alla sicurezza richiesti dal comitato scientifico dei prodotti di consumo nel suo parere del 20 giugno 2006.

 

(3) Senza una corretta valutazione dei rischi, l’acido p-amminobenzoico non può essere ritenuto sicuro per l’impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici; esso va quindi eliminato dall’allegato VII ed elencato nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.

 

(4) Per quanto riguarda il Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI), nel parere del 15 aprile 2008 il CSPC ha concluso che l’utilizzo di tale sostanza ad una concentrazione massima del 10 % nei prodotti cosmetici, compresi i prodotti per la protezione solare, non costituisce un rischio per il consumatore. Per estendere il campo d’applicazione dell’impiego consentito di tale sostanza, nell’allegato VII della direttiva 76/768/CEE va modificata la colonna "c", della voce 28.

 

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

Gli allegati II e VII della direttiva n. 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre l’ 8 luglio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al punto 3 dell’allegato alla presente direttiva a partire dall’ 8 luglio 2009.

 

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato alla presente direttiva a partire dall’ 8 ottobre 2009.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 

[1] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

 

 

ALLEGATO

 

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

 

1) nell’allegato II, alla voce 167, "Esteri dell’acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell’allegato VII, parte seconda" va sostituito da "4-acido p-amminobenzoico e suoi esteri, con gruppo ammino libero".

 

2) Nell’allegato VII va eliminata la voce 1.

 

3) nell’allegato VII, alla voce 28, colonna "c" vanno eliminati i termini "nei prodotti per la protezione solare".