§ 3.3.576 - Decisione 21 ottobre 2005, n. 747.
Decisione n. 2005/747/CE della Commissione che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:21/10/2005
Numero:747


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.3.576 - Decisione 21 ottobre 2005, n. 747.

Decisione n. 2005/747/CE della Commissione che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 25 ottobre 2005, n. L 280).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

      (1) A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima.

      (2) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio devono essere esonerati (o continuare ad essere esonerati) da tale divieto, perché non è ancora possibile evitare l'impiego di queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione.

      (3) Il campo di applicazione di alcune esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l'eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che sarà possibile evitarne l'impiego in tali applicazioni.

      (4) A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE ciascuna esenzione di cui all'allegato deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

      (5) La direttiva 2002/95/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

      (6) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (di seguito «comitato»).

      (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato alla direttiva n. 2002/95/CE è modificato secondo l’allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato alla direttiva n. 2002/95/CE è modificato come segue:

     1) il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

     «7. — Piombo in saldature (a stagno) ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo, contenenti l'85 % o più di piombo in peso),

     — piombo in saldature (a stagno) per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione delle telecomunicazioni,

     — piombo in parti elettroniche di ceramica (per esempio dispositivi piezoelettrici).»;

     2) il punto 8 è sostituito dal seguente testo:

     «8. Cadmio e suoi composti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della direttiva 91/338/CEE recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.»;

     3) sono aggiunti i seguenti punti:

     «11. Piombo in sistemi di connettori a pin conformi.

     12. Piombo come materiale di rivestimento per l’anello “C-Ring” dei moduli a conduzione termica.

     13. Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.

     14. Piombo in saldature (a stagno) costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l’involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo tra l'80 % e l'85 % in peso.

     15. Piombo in saldature (a stagno) destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip”.»