§ 3.3.873 - Decisione 13 ottobre 2005, n. 717.
Decisione n. 2005/717/CE della Commissione recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato della direttiva [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:13/10/2005
Numero:717


Sommario
Art. unico.     


§ 3.3.873 - Decisione 13 ottobre 2005, n. 717.

Decisione n. 2005/717/CE della Commissione recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 15 ottobre 2005, n. L 271).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

      (1) A norma della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare alcune sostanze chimiche pericolose di cui è vietato l’uso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima.

      (2) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurato (PBDE) devono essere esonerati da tale divieto, perché non è ancora possibile eliminare o sostituire queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione.

      (3) Poiché la valutazione dei rischi relativa al DecaBDE, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, ha concluso che attualmente non sono necessarie misure per ridurre i rischi per i consumatori oltre a quelle attualmente applicate, ma che ai fini della valutazione dei rischi sono necessari ulteriori studi, fino a comunicazione ulteriore il DecaBDE può essere esentato dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/95/CE. Qualora nuovi dati dovessero portare a conclusioni diverse nell’ambito della valutazione dei rischi, la presente decisione sarebbe riesaminata e ove opportuno modificata. Parallelamente, il settore sta attuando un programma volontario di riduzione delle emissioni.

      (4) Il campo di applicazione delle esenzioni per determinati materiali e componenti specifici deve essere limitato per consentire l’eliminazione graduale delle sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto che in futuro sarà possibile evitarne l’impiego in tali applicazioni.

      (5) A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione di cui all’allegato di detta direttiva deve essere soggetta a riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l’aggiunta di un elemento all’elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione dall’allegato di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l’ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori. Pertanto, ciascuna delle esenzioni previste dalla presente decisione sarà sottoposta a riesame prima del 2010.

      (6) A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i gestori degli impianti di riciclo e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori ed ha inviato le osservazioni pervenute al comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, di seguito «il comitato».

      (7) Il 19 aprile 2005, la Commissione ha sottoposto la misura di cui alla presente decisione al voto del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. Non si è raggiunta la maggioranza qualificata a favore di dette misure. Pertanto, il 6 giugno 2005, conformemente alla procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la Commissione deve adottare le misure,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. unico.

     L’allegato della direttiva n. 2002/95/CE è modificato secondo l’allegato della presente decisione.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     L’allegato della direttiva n. 2002/95/CE è modificato come segue:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

     «Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o eteri di difenile polibromurato (PBDE) esentate dai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1».

     2) È inserito il seguente punto 9 bis:

     «9 bis. Deca-BDE in applicazioni di polimeri.»

     3) È inserito il seguente punto 9 ter:

     «9 ter. Piombo in cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo.»