§ 3.3.871 - Direttiva 3 ottobre 2005, n. 63.
Direttiva n. 2005/63/CE della Commissione che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:03/10/2005
Numero:63


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.3.871 - Direttiva 3 ottobre 2005, n. 63.

Direttiva n. 2005/63/CE della Commissione che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 4 ottobre 2005, n. L 258).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2005/26/CE della Commissione ha fissato l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE in seguito al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA).

      (2) Nel parere del 2 dicembre 2004 relativo a taluni impieghi della gelatina di pesce l’AESA ha concluso che tale prodotto, se impiegato come supporto per la preparazione di vitamine e di carotenoidi, non dovrebbe causare reazioni allergiche di grave entità.

      (3) I carotenoidi sono stati erroneamente omessi nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 2005/26/CE e devono pertanto venire aggiunti,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato alla direttiva n. 2005/26/CE, alla seconda colonna, il settimo trattino è sostituito dal testo seguente:

     «— Gelatina di pesce impiegata come supporto per le preparazioni di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi.»

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano dette disposizioni dal 25 novembre 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.