§ 3.3.825 – Direttiva 21 aprile 2004, n. 26.
Direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:21/04/2004
Numero:26


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 3.3.825 – Direttiva 21 aprile 2004, n. 26. [1]

Direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 146).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 97/68/CE attua due fasi di valori limite di emissione per i motori ad accensione spontanea ed invita la Commissione a presentare una proposta di ulteriore riduzione dei limiti di emissioni, prendendo in considerazione la disponibilità a livello mondiale di tecniche di controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte da motori ad accensione spontanea, nonché la situazione della qualità dell'aria.

     (2) Il programma Auto-Oil ha stabilito la necessità di ulteriori provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la formazione di ozono e le emissioni di particolato.

     (3) Tecnologie avanzate di riduzione delle emissioni prodotte da motori ad accensione spontanea installati su veicoli stradali sono in gran parte già disponibili e dovrebbero potersi applicare, in larga misura, anche al settore non stradale.

     (4) Permangono alcune incertezze sulla relazione costo-efficacia dell'impiego di dispositivi di post-trattamento per ridurre le emissioni di particolato e di ossidi di azoto (NOx). Si dovrebbe eseguire un riesame tecnico anteriormente al 31 dicembre 2007, considerando nei casi appropriati esenzioni o proroghe delle date di entrata in vigore.

     (5) È necessario adottare una procedura di prova in regime transitorio per considerare le condizioni operative di questo tipo di macchine in condizioni effettive di funzionamento. La prova dovrebbe pertanto includere, in proporzioni appropriate, emissioni prodotte da un motore che non abbia ancora raggiunto un regime termico stabilizzato in funzionamento.

     (6) In situazioni di carico scelte casualmente ed entro un intervallo operativo definito, i valori limite non dovrebbero essere superati oltre una percentuale appropriata.

     (7) È inoltre necessario impedire l'uso di impianti di manipolazione e di strategie di controllo irrazionale delle emissioni.

     (8) Il pacchetto proposto di valori limite dovrebbe essere allineato, nella misura del possibile, con gli sviluppi in corso negli Stati Uniti, per garantire ai costruttori un mercato mondiale per i loro modelli di motori.

     (9) Occorre applicare limiti di emissioni anche alle applicazioni ferroviarie e alle navi della navigazione interna, per contribuire a promuoverle quali modi di trasporto ecologici.

     (10) Qualora macchine mobili non stradali siano in regola con i futuri valori limite prima del termine previsto dovrebbe essere possibile applicare una marcatura specifica.

     (11) Vista la tecnologia necessaria per raggiungere i limiti di fase III B e IV delle emissioni di particolato e di NOx, il tenore di zolfo del carburante deve scendere sotto i livelli attuali in numerosi Stati membri. Occorre definire un carburante di riferimento che rispecchi la situazione del mercato dei carburanti.

     (12) È importante considerare le emissioni prodotte durante tutta la vita utile dei motori. Occorre introdurre requisiti di durevolezza per evitare il deterioramento dei livelli di emissioni.

     (13) Occorre prevedere disposizioni specifiche per i costruttori di macchine, per dare loro tempo sufficiente per progettare i loro prodotti e realizzare produzioni in serie limitate.

     (14) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della situazione futura della qualità dell'aria, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le necessarie norme sulle emissioni devono essere disciplinate a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (15) Per questi motivi, la direttiva 97/68/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva 97/68/CEE è modificata come segue:

     1) All'articolo 2 sono inseriti i seguenti trattini:

     — «“nave della navigazione interna”, una nave destinata ad essere utilizzata nelle vie navigabili interne, di lunghezza uguale o superiore a 20 metri e di volume uguale o superiore a 100 m3 calcolato secondo la formula definita all'allegato I, sezione 2, punto 2.8 bis, oppure un rimorchiatore o spintore costruito per rimorchiare, spingere o per la propulsione in formazione in coppia di navi di lunghezza uguale o superiore a 20 m.

     Tale definizione non comprende:

     — le navi destinate al trasporto di non più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio,

     — le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri [secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto],

     — le navi di servizio delle autorità di controllo,

     — le navi dei servizi antincendio,

     — le navi da guerra,

     — le navi da pesca iscritte nel registro navale della Comunità,

     — le navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano o stazionano nelle acque fluviomarittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di titolo di navigazione o di sicurezza valido ai sensi della definizione di cui all'allegato I, sezione 2, punto 2.8 ter,

     — “costruttore di macchine (OEM)”, il costruttore di un tipo di macchine mobili non stradali,

     — “regime di flessibilità”, procedura che consente ai costruttori di motori di immettere sul mercato, nel periodo compreso tra due fasi successive di applicazione dei valori limite sulle emissioni, un numero limitato di motori destinati ad essere montati su macchine mobili non stradali, che soddisfano solamente i valori limite di emissione della fase precedente.»

     2) L'articolo 4 è modificato come segue:

     a) alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo:

     «L'allegato VIII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 15.»;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo:

     «6. I motori ad accensione spontanea non destinati alla propulsione di locomotive, automotrici ferroviarie e navi della navigazione interna possono essere immessi sul mercato in regime di flessibilità secondo la procedura di cui all'allegato XIII, oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 5.»

     3) All'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo:

     «5. Sui motori ad accensione spontanea immessi sul mercato in regime di flessibilità è apposta una marcatura secondo l'allegato XIII.»

     4) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 7 bis. Navi della navigazione interna.

     1. Le disposizioni che seguono si applicano ai motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. I paragrafi 2 e 3 si applicano solo dopo che la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (di seguito CCNR) avrà riconosciuto l'equivalenza fra i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e quelli previsti nel quadro della convenzione di Mannheim per la navigazione sul Reno e la Commissione ne sarà stata informata.

     2. Fino al 30 giugno 2007 gli Stati membri non possono rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR fase I, i cui valori limite di emissione sono fissati nell'allegato XIV. 25.6.2004 L 225/4 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

     3. A decorrere dal 1° luglio 2007 e fino all'entrata in vigore di una nuova serie di valori limite conseguenti ad eventuali ulteriori modifiche della presente direttiva, gli Stati membri non possono rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR fase II, i cui valori limite sono fissati nell'allegato XV.

     4. In conformità della procedura di cui all'articolo 15, l'allegato VII è adeguato per incorporare i dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai fini del certificato di omologazione per i motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna.

     5. Ai fini della presente direttiva, con riferimento alle navi della navigazione interna, i motori ausiliari con potenza superiore a 560 kW sono soggetti agli stessi requisiti applicabili ai motori di propulsione principale.»

     5) L'articolo 8 è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dalle parole «Immissione sul mercato»;

     b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli Stati membri non possono negare l'immissione sul mercato dei motori conformi ai requisiti della presente direttiva, indipendentemente dal fatto di essere già montati su macchine o no.»;

     c) dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

     «2 bis. Gli Stati membri non rilasciano il certificato comunitario di navigazione interna di cui alla direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, alle navi i cui motori non soddisfano i requisiti della presente direttiva.»

     6) L'articolo 9 è modificato come segue:

     a) la frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

     «Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o per una famiglia di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato»;

     b) dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:

     «3 bis. FASE III A DI OMOLOGAZIONE MOTORI (CATEGORIE DI MOTORI: H, I, J, K)

     Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:

     — H: successivamente al 30 giugno 2005, per motori

     — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,

     — I: successivamente al 31 dicembre 2005, per motori

     — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 75 kW ≤ P < 130 kW,

     — J: successivamente al 31 dicembre 2006, per motori

     — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 37 kW ≤ P < 75 kW,

     — K: successivamente al 31 dicembre 2005, per motori

     — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 19 kW ≤ P < 37 kW,

     se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.

     3 ter. FASE III A DI OMOLOGAZIONE MOTORI A VELOCITÀ COSTANTE (CATEGORIE DI MOTORI H, I, J, K)

     Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:

     — motori di categoria H a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 130 kW ≤ P < 560 kW,

     — motori di categoria I a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 75 kW ≤ P < 130 kW,

     — motori di categoria J a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori di potenza pari a: 37 kW ≤ P < 75 kW,

     — motori di categoria K a velocità costante: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori di potenza pari a: 19 kW ≤ P < 37 kW,

     se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.

     3 quater. FASE III B DI OMOLOGAZIONE MOTORI (CATEGORIE DI MOTORI: L, M, N, P)

     Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:

     — L: successivamente al 31 dicembre 2009, per motori — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,

     — M: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 75 kW ≤ P < 130 kW,

     — N: successivamente al 31 dicembre 2010, per motori — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 56 kW ≤P < 75 kW,

     — P: successivamente al 31 dicembre 2011, per motori — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 37 kW ≤ P ≤ 56 kW,

     se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I.

     3 quinquies. FASE IV DI OMOLOGAZIONE MOTORI (CATEGORIE DI MOTORI: Q e R)

     Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore non ancora immesso sul mercato:

     — Q: successivamente al 31 dicembre 2012, per motori — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,

     — R: successivamente al 30 settembre 2013, per motori — eccetto motori a velocità costante — di potenza pari a: 56 kW ≤ P < 130 kW,

     se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.6 dell'allegato I.

     3 sexies. FASE III A DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN NAVI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (CATEGORIA DI MOTORI: V)

     Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII:

     — V1:1: successivamente al 31 dicembre 2005 per motori di potenza maggiore o uguale a 37 kW e di cilindrata inferiore a 0,9 litri per cilindro,

     — V1:2: successivamente al 30 giugno 2005 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 0,9 litri per cilindro e inferiore a 1,2 litri per cilindro,

     — V1:3: successivamente al 30 giugno 2005 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 1,2 litri per cilindro e inferiore a 2,5 litri per cilindro e una potenza pari a: 37 kW ≤ P < 75 kW,

     — V1:4: successivamente al 31 dicembre 2006 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 2,5 litri per cilindro e inferiore a 5 litri per cilindro,

     — V2: successivamente al 31 dicembre 2007 per motori di cilindrata maggiore o uguale a 5 litri per cilindro,

     se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.

     3 septies. FASE III A DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN AUTOMOTRICI FERROVIARIE

     Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII:

     — RC A: successivamente al 30 giugno 2005 per motori di potenza superiore a 130 kW,

     se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I.

     3 octies. FASE III B DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN AUTOMOTRICI FERROVIARIE

     Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII:

     — RC B: successivamente al 31 dicembre 2010 per motori di potenza superiore a 130 kW,

     se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I.

     3 nonies. FASE III A DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN LOCOMOTIVE

     Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII:

     — RL A: successivamente al 31 dicembre 2005, per motori di potenza pari a: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW,

     — RH A: successivamente al 31 dicembre 2007, per motori di potenza pari a: 560 kW < P,

     se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.4 dell'allegato I. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai tipi e famiglie di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa categoria un contratto d'acquisto sia stato stipulato anteriormente al 20 maggio 2004 e a condizione che il motore sia immesso sul mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la corrispondente categoria di locomotive.

     3 decies. FASE III B DI OMOLOGAZIONE DI MOTORI DI PROPULSIONE INSTALLATI IN LOCOMOTIVE

     Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per i seguenti tipi o famiglie di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VII:

     — R B: successivamente al 31 dicembre 2010 per motori di potenza superiore a 130 kW,

     se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.1.2.5 dell'allegato I. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai tipi e famiglie di motori menzionati, qualora per un motore appartenente a questa categoria un contratto d'acquisto sia stato stipulato anteriormente al 20 maggio 2004 e a condizione che il motore sia immesso sul mercato entro i due anni successivi alla data applicabile per la corrispondente categoria di locomotive.»;

     c) il titolo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «IMMISSIONE SUL MERCATO: DATA DI PRODUZIONE DEL MOTORE»

     d) sono inseriti i seguenti paragrafi:

     «4 bis. Fatti salvi l'articolo 7 bis e l'articolo 9, paragrafi 3 octies e 3 nonies, a decorrere dalle date sotto indicate e ad eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi, gli Stati membri permettono l'immissione sul mercato di motori nuovi che siano o no già montati su macchine, soltanto se essi soddisfano i requisiti della presente direttiva e soltanto se ciascun motore è omologato in base ad una delle categorie definite ai paragrafi 2 e 3;

     Fase III A, esclusi i motori funzionanti a velocità costante:

     — categoria H: successivamente al 31 dicembre 2005,

     — categoria I: successivamente al 31 dicembre 2006,

     — categoria J: successivamente al 31 dicembre 2007,

     — categoria K: successivamente al 31 dicembre 2006.

     Fase III A — Motori di propulsione di navi della navigazione interna:

     — categoria V1:1: successivamente al 31 dicembre 2006,

     — categoria V1:2: successivamente al 31 dicembre 2006,

     — categoria V1:3: successivamente al 31 dicembre 2006,

     — categoria V1:4: successivamente al 31 dicembre 2008,

     — categorie V2: successivamente al 31 dicembre 2008.

     Fase III A — Motori a velocità costante:

     — categoria H: successivamente al 31 dicembre 2010,

     — categoria I: successivamente al 31 dicembre 2010,

     — categoria J: successivamente al 31 dicembre 2011,

     — categoria K: successivamente al 31 dicembre 2010.

     Fase III A — Motori per automotrici ferroviarie:

     — categoria RC A: successivamente al 31 dicembre 2005.

     Fase III A — Motori per locomotive:

     — categoria RL A: successivamente al 31 dicembre 2006,

     — categoria RH A: successivamente al 31 dicembre 2008.

     Fase III B, esclusi i motori a velocità costante:

     — categoria L: successivamente al 31 dicembre 2010,

     — categoria M: successivamente al 31 dicembre 2011,

     — categoria N: successivamente al 31 dicembre 2011,

     — categoria P: successivamente al 31 dicembre 2012.

     Fase III B — Motori per automotrici ferroviarie:

     — categoria RC B: successivamente al 31 dicembre 2011.

     Fase III B — Motori per locomotive:

     — categoria R B: successivamente al 31 dicembre 2011.

     Fase IV, esclusi i motori a velocità costante:

     — categoria Q: successivamente al 31 dicembre 2013,

     — categoria R: successivamente al 30 settembre 2014.

     Per ciascuna categoria, i requisiti suddetti sono prorogati di due anni per i motori fabbricati in data anteriore a quelle rispettivamente sopra indicate.

     L'autorizzazione rilasciata per una fase di valori limite di emissione decade a decorrere dall'attuazione obbligatoria della fase successiva di valori limite.»;

     e) è inserito il paragrafo seguente:

     «4 ter. Contrassegno in caso di rispetto anticipato dei requisiti delle fasi III A, III B e IV

     Per i tipi e famiglie di motori che risultano in regola con i valori limite definiti nella tabella di cui ai punti 4.1.2.4, 4.1.2.5 e 4.1.2.6, dell'allegato I, prima delle date indicate al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri consentono l'uso di speciali marchi e contrassegni per indicare che i motori in questione sono in regola con i valori limite prima delle date ufficiali previste.»

     7) L'articolo 10 è modificato come segue:

     a) i paragrafi 1 e 1 bis sono sostituiti dai seguenti:

     «1. I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 9 bis, paragrafo 5, non si applicano:

     — ai motori ad uso delle forze armate,

     — ai motori esentati in base ai paragrafi 1 bis e 2,

     — ai motori destinati all'impiego in macchine utilizzate principalmente per il varo e il recupero di scialuppe di salvataggio,

     — ai motori destinati all'impiego in macchine utilizzate principalmente per il varo e il recupero di imbarcazioni da spiaggia.

     1 bis. Fatti salvi gli articoli 7 bis e 9, paragrafi 3 octies e 3 nonies, e ad eccezione dei motori di propulsione di automotrici ferroviarie, locomotive e navi della navigazione interna, i motori di sostituzione devono rispettare i valori limite cui erano soggetti i motori da sostituire al momento della loro prima immissione sul mercato.

     La dicitura “MOTORE DI SOSTITUZIONE” deve figurare sul motore tramite un'apposita etichetta o essere allegata al manuale d'uso.»;

     b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

     «5. I motori possono essere immessi sul mercato in “regime flessibile” a norma delle disposizioni dell'allegato XIII.

     6. Il paragrafo 2 non si applica ai motori di propulsione destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna.

     7. Gli Stati membri permettono l'immissione sul mercato dei motori definiti al punto A, punti i) ed ii), dell'allegato I, in “regime flessibile”, a norma delle disposizioni dell'allegato XIII.»

     8) Gli allegati sono modificati come segue:

     a) gli allegati I, III, V, VII e XII sono modificati ai sensi dell'allegato I della presente direttiva;

     b) l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva;

     c) è aggiunto un nuovo allegato XIII come dall'allegato III della presente direttiva;

     d) è aggiunto un nuovo allegato XIV come dall'allegato IV della presente direttiva;

     e) è aggiunto un nuovo allegato XV come dall'allegato IV della presente direttiva

     e l'elenco degli allegati esistenti è modificato di conseguenza.

 

     Art. 2.

     Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione:

     a) rivede le proprie stime di inventario per le emissioni del settore non stradale ed esamina in particolare la possibilità di procedere a controlli incrociati e di applicare fattori di correzione;

     b) prende in considerazione la tecnologia disponibile compresi i relativi costi e benefici, in vista di confermare i valori limite delle fasi III B e IV e valuta l'eventuale esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o proroghe delle date di applicazione per taluni tipi di macchine o motori, tenendo altresì conto dei motori montati su macchine mobili non stradali ed utilizzati per applicazioni stagionali;

     c) valuta l'applicazione di cicli di prova ai motori di automotrici ferroviarie e locomotive e, nel caso dei motori per locomotive, i costi e benefici di un'ulteriore riduzione dei valori limite di emissione in vista dell'applicazione della tecnologia di post-trattamento di Nox;

     d) considera l'esigenza di adottare un'ulteriore serie di valori limite per i motori montati sulle navi della navigazione interna, tenendo conto in particolare della praticabilità tecnica ed economica di opzioni secondarie di abbattimento in tale applicazione;

     e) considera l'esigenza di adottare valori limite di emissione per i motori di potenza inferiore a 19 kW e superiore a 560 kW;

     f) considera la disponibilità di carburanti richiesta dalle tecnologie applicate per conformarsi ai valori limite delle fasi III B e IV;

     g) considera le condizioni di funzionamento del motore oltre le quali le percentuali massime ammissibili di superamento dei valori limite di emissione di cui ai punti 4.1.2.5 e 4.1.2.6 dell'allegato I possono essere superate, e presenta opportune proposte di adeguamento tecnico della direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 97/68/CE;

     h) valuta la necessità di un sistema per la «verifica di conformità in uso» (in-use compliance) ed esamina possibili soluzioni per la sua attuazione;

     i) considera norme dettagliate per prevenire l'evasione (cycle beating) e l'elusione del ciclo (cycle by-pass) presenta, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di legge nazionali adottate in recepimento della presente direttiva e emanano ogni provvedimento necessario alla loro attuazione. Le sanzioni così stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni emanate alla Commissione entro il 20 maggio 2005. Essi notificano altresì alla Commissione ogni eventuale modifica successiva in tempi quanto più possibile brevi.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEAGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

     (Omissis)


[1] Direttiva così complessivamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 225.