§ 3.3.803 – Direttiva 16 aprile 2004, n. 45.
Direttiva n. 2004/45/CE della Commissione recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:16/04/2004
Numero:45


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 3.3.803 – Direttiva 16 aprile 2004, n. 45.

Direttiva n. 2004/45/CE della Commissione recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 20 aprile 2004, n. L 113).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

     previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi menzionati dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

     (2) Nel suo parere del 5 marzo 2003, il comitato scientifico dell'alimentazione umana è giunto alla conclusione che fosse opportuno limitare al minimo possibile la presenza di carragenina a basso peso molecolare. Di conseguenza, è necessario adeguare i criteri di purezza corrispondenti attualmente applicabili alla carragenina (E 407) e all'alga eucheuma trasformata (E 407a), così come stabiliti nella direttiva 96/77/CE.

     (3) È necessario adottare specifiche concernenti i nuovi additivi autorizzati in virtù della direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti poli-1-decene idrogenato (E 907), diacetato di glicerile (E 1517) e alcol benzilico (E 1519).

     (4) È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi che figurano nel Codex Alimentarius, così come elaborate dal comitato misto FAO/OMS di esperti degli additivi alimentari (CMEAA).

     (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 96/77/CE.

     (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato in conformità con l'allegato alla presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     I prodotti messi in commercio o etichettati prima del 1° aprile 2005 che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)