§ 3.3.789 – Direttiva 11 febbraio 2004, n. 12.
Direttiva n. 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:11/02/2004
Numero:12


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 3.3.789 – Direttiva 11 febbraio 2004, n. 12.

Direttiva n. 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

(G.U.U.E. 18 febbraio 2004, n. L 47).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 17 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della direttiva 94/62/CE, il Consiglio entro sei mesi dalla scadenza della prima fase di cinque anni che inizia alla data in cui la direttiva avrebbe dovuto essere recepita nel diritto nazionale, deve fissare gli obiettivi per la seconda fase di cinque anni.

     (2) La definizione di «imballaggio» figurante nella direttiva 94/62/CE dovrebbe essere ulteriormente precisata mediante l'introduzione di taluni criteri e di un allegato contenente esempi illustrativi. Al fine di conseguire obiettivi di riciclaggio ambiziosi è necessario incoraggiare la messa a punto di procedimenti di riciclaggio innovativi, ecologicamente corretti e sostenibili. Occorre effettuare una valutazione dei diversi metodi di riciclaggio per elaborare definizioni per questi metodi.

     (3) Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun rifiuto specifico dovrebbero tener conto di valutazioni del ciclo di vita e di analisi costi-benefici, che hanno rilevato evidenti divergenze nei costi e nei benefici del riciclaggio di vari materiali di imballaggio, e dovrebbero accrescere la coerenza del mercato interno del riciclaggio di tali materiali.

     (4) Il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio andrebbero ulteriormente incrementati per ridurre l'impatto di tali rifiuti sull'ambiente.

     (5) Ad alcuni Stati membri che sono stati autorizzati, con riferimento alle loro situazioni specifiche, a posporre la data fissata per il conseguimento degli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio fissati nella direttiva 94/ 62/CE dovrebbe essere concessa un'ulteriore proroga, di durata però limitata.

     (6) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono concordi sulla necessità di prevedere deroghe temporanee per gli stati aderenti riguardo a taluni obiettivi della presente direttiva. Ciò dovrebbe essere deciso sulla base delle richieste, formulate dagli Stati aderenti, di deroghe che non dovrebbero, in linea di principio, estendersi oltre il 2012 per Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania, la Slovacchia e la Slovenia, oltre il 2013 per Malta, il 2014 per la Polonia e il 2015 per la Lettonia.

     (7) Tale accordo sarà formalizzato secondo l'appropriata procedura giuridica prima della scadenza del termine per la trasposizione della presente direttiva.

     (8) La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio impone agli Stati membri di istituire sistemi di restituzione, raccolta e recupero. Tali sistemi dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il trattato. Occorre evitare discriminazioni nei confronti dei materiali sulla base del peso. Gli operatori della filiera degli imballaggi nel suo complesso dovrebbero assumersi la responsabilità condivisa di garantire che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il loro ciclo di vita.

     (9) Per controllare l'attuazione degli obiettivi della presente direttiva sono necessari dati annuali sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio a livello comunitario, compresi dati sui rifiuti esportati a scopo di riciclaggio e recupero fuori della Comunità. Questo richiede una tecnica di rendicontazione armonizzata nonché direttive chiare per i fornitori di dati.

     (10) La Commissione dovrebbe esaminare l'attuazione della presente direttiva e il suo impatto sia sull'ambiente sia sul mercato interno e presentare una relazione al riguardo. Tale relazione dovrebbe contemplare anche le questioni dei requisiti essenziali, delle misure di prevenzione dei rifiuti, di un eventuale indicatore degli imballaggi, dei piani di prevenzione dei rifiuti, del riutilizzo, della responsabilità del produttore e dei metalli pesanti, e dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di revisione.

     (11) Gli Stati membri dovrebbero promuovere adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione dei consumatori e incoraggiare altri strumenti di prevenzione.

     (12) Il riciclaggio, oltre agli obiettivi della presente direttiva in materia di ambiente e mercato interno, può anche avere l'effetto di fornire numerosi posti di lavoro, il cui numero è peraltro diminuito altrove nella società, e può quindi contribuire a prevenire l'emarginazione.

     (13) Poiché che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire armonizzare gli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, tenendo conto delle situazioni specifiche dei singoli Stati membri, e precisare meglio le definizioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (15) La direttiva 94/62/CE dovrebbe essere modificata in conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva 94/62/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 3, punto 1, sono aggiunti i seguenti comma:

     «La definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:

     i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

     ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

     iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

     Se del caso la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all'allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio.»

     2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4. Prevenzione

     1. Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all'articolo 9, siano adottate altre misure preventive.

     Dette misure possono consistere in programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, previa consultazione con operatori economici e volte a raggruppare e a sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano le finalità della direttiva quali definite nell'articolo 1, paragrafo 1.

     2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate in conformità dell'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10.

     3. La Commissione presenta, se del caso, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.»

     3) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6. Recupero e riciclaggio

     1. Per conformarsi agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:

     a) entro il 30 giugno 2001 almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

     b) entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

     c) entro il 30 giugno 2001 sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;

     d) entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio;

     e) entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

     i) 60 % in peso per il vetro;

     ii) 60 % in peso per la carta e il cartone;

     iii) 50 % in peso per i metalli;

     iv) 22,5 % in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica;

     v) 15 % in peso per il legno.

     2. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 solo se esistono prove tangibili che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria.

     3. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, il recupero energetico, dove esso sia preferibile al riciclaggio dei materiali per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici. Ciò potrà essere realizzato tenendo conto di un margine sufficiente tra gli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.

     4. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

     a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

     b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

     5. Al più tardi il 31 dicembre 2007, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, fissano gli obiettivi per la terza fase di cinque anni, dal 2009 al 2014, sulla base dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e dei risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come valutazione del ciclo di vita e analisi costibenefici.

     La procedura è ripetuta ogni cinque anni.

     6. Le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati dagli Stati membri e sono oggetto di una campagna di informazione del pubblico in generale e degli operatori economici.

     7. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire rispettivamente il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e l'attuale basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere:

     a) di realizzare, entro il 30 giugno 2001, obiettivi inferiori a quelli fissati nel paragrafo 1, lettere a) e c), raggiungendo tuttavia almeno il 25 % di recupero o incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

     b) di rinviare nel contempo il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a una scadenza successiva, che non deve comunque andare oltre il 31 dicembre 2005;

     c) di posporre il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed e), fino a una data di loro scelta, che non vada oltre il 31 dicembre 2012.

     8. La Commissione, quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2005, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente, nonché sul funzionamento del mercato interno. La relazione tiene conto delle situazioni specifiche di ciascuno Stato membro. La relazione contiene i seguenti elementi:

     a) una valutazione dell'efficacia, dell'applicazione e del rispetto dei requisiti essenziali;

     b) ulteriori misure di prevenzione volte a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, per quanto possibile, senza comprometterne le funzioni essenziali;

     c) l'eventuale definizione di un indicatore ambientale degli imballaggi per rendere più semplice ed efficace la prevenzione dei rifiuti di imballaggio;

     d) piani di prevenzione dei rifiuti di imballaggio;

     e) l'incoraggiamento del riutilizzo e, in particolare, la comparazione tra i costi e benefici del riutilizzo e i costi e benefici del riciclaggio;

     f) la responsabilità del produttore, compresi gli aspetti finanziari;

     g) gli sforzi per ridurre ulteriormente e, se del caso, eliminare i metalli pesanti ed altre sostanze pericolose dagli imballaggi entro il 2010.

     La relazione è corredata, ove opportuno, di proposte di revisione delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva, a meno che dette proposte non siano state nel frattempo presentate.

     9. La relazione affronta le questioni di cui al paragrafo 8 nonché altre questioni pertinenti nel quadro dei diversi elementi del Sesto programma di azione per l'ambiente, in particolare la strategia tematica sul riciclaggio e la strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse.

     La Commissione e gli Stati membri incoraggiano debitamente studi e progetti pilota concernenti il paragrafo 8, lettere b), c) d) e) e f), ed altri strumenti di prevenzione.

     10. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi massimi di cui al paragrafo 1 e che predispongono all'uopo adeguate capacità di riciclaggio e recupero sono autorizzati a perseguire tali obiettivi nell'interesse di un elevato livello di tutela ambientale, purché queste misure evitino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure. La Commissione conferma tali misure dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.»

     4) L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/ CE della Commissione.»

     5) All'articolo 13 è aggiunto il comma seguente:

     «Gli Stati membri promuovono altresì campagne di informazione e sensibilizzazione del consumatore.»

     6) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 19. Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

     Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione (di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10, secondo comma, ultimo trattino) ed i formati relativi al sistema di banche dati (di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e all'allegato III) e gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio (di cui all'allegato I) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

     7) All'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, determina le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti, commercializzati in piccolissime quantità (ossia circa 0,1 % in peso) nell'Unione europea, gli imballaggi di base per materiale medico e prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.»

     8) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 21. Procedura di comitato

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/ 468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

     9) All'articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:

     «3 bis. Purché gli obiettivi di cui all'articolo 6 siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 7 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.

     Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:

     a) gli accordi hanno forza vincolante;

     b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;

     c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale, parimenti accessibile al pubblico, e comunicati alla Commissione;

     d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;

     e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;

     f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.»

     10) L'allegato I è sostituito dall'allegato che figura nell'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 agosto 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

Esempi illustrativi per i criteri previsti all'articolo 3, punto 1

 

     Esempi illustrativi per il criterio i)

 

     Articoli considerati imballaggio

     Scatole per dolci

     Involucro che ricopre la custodia di un CD

     Articoli non considerati imballaggio

     Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa

     Cassette di attrezzi

     Bustine da tè

     Rivestimenti di cera dei formaggi

     Budelli per salumi

 

     Esempi illustrativi per il criterio ii)

 

     Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

     Sacchetti o borse di carta o di plastica

     Piatti e tazze usa e getta

     Pellicole di plastica trasparente

     Sacchetti per panini

     Fogli di alluminio

     Articoli non considerati imballaggio

     Cucchiaini di plastica

     Posate usa e getta

 

     Esempi illustrativi per il criterio iii)

 

     Articoli considerati imballaggio

     Etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto

     Articoli considerati parti di imballaggio

     Spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione

     Etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio

     Graffette

     Fascette di plastica

     Dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi.»