§ 3.3.783 – Direttiva 10 novembre 2003, n. 97.
Direttiva n. 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:10/11/2003
Numero:97


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8.  


§ 3.3.783 – Direttiva 10 novembre 2003, n. 97.

Direttiva n. 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 25).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore, è stata adottata come direttiva particolare nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEErelative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 71/127/CEE.

     (2) Le disposizioni esistenti, in particolare per le categorie N2, N3, M2 ed M3 si sono rivelate insufficienti quanto al campo di visibilità esterna laterale, anteriore e posteriore del veicolo. Per ovviare a questa inadeguatezza è necessario disporre un ampliamento del campo di visibilità.

     (3) Alla luce dell'esperienza maturata e dell'attuale stato della tecnica, è ora possibile completare talune prescrizioni della direttiva 71/127/CEE per migliorare la sicurezza stradale e consentire di integrare l'uso degli specchi con altre tecnologie.

     (4) Tenuto conto della natura e del numero delle modifiche da apportare alle prescrizioni attualmente vigenti, è consigliabile abrogare e sostituire la direttiva 71/127/CEE con la presente direttiva. Poiché le procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione sono contenute nella direttiva 70/156/CEE, non è necessario ripeterle nella presente direttiva.

     (5) Gli allegati della direttiva 70/156/CEE dovrebbero essere modificati di conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle norme relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi.

     Tali norme sono contenute negli allegati della presente direttiva.

     Ai fini della presente direttiva, per "veicolo" s'intende ogni veicolo a motore definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

 

          Art. 2.

     1. Con efficacia a 26 gennaio 2005 gli Stati membri non possono, per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta:

     - rifiutare per un veicolo o un dispositivo per la visione indiretta l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, né

     - vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli o dispositivi per la visione indiretta, se detti veicoli o dispositivi per la visione indiretta sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

     2. Con efficacia a 26 gennaio 2006 gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta o di qualsiasi nuovo tipo di dispositivo per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

     Tuttavia questo termine è posticipato di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti e alla loro installazione sui veicoli.

     3. Con efficacia a 26 gennaio 2006 gli Stati membri vietano l'omologazione di portata nazionale di qualsiasi nuovo tipo di veicolo per motivi che riguardano i dispositivi per la visione indiretta se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

     Tuttavia questo termine è posticipato di dodici mesi per le prescrizioni relative agli specchi anteriori della categoria VI in quanto componenti e alla loro installazione sui veicoli.

     4. Con efficacia a 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1 e N1, e a decorrere da 26 gennaio 2007, per i veicoli delle altre categorie, gli Stati membri:

     - cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detta direttiva,

     - vietano la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione di veicoli, per motivi che riguardano il dispositivo per la visione indiretta se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

     5. Con efficacia a 26 gennaio 2010 per i veicoli delle categorie M1 e N1, e a decorrere da 26 gennaio 2007, per tutti i veicoli delle altre categorie, le prescrizioni della presente direttiva relative al dispositivo per la visione indiretta in quanto componente si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

     6. In deroga ai paragrafi 2 e 5, per i ricambi gli Stati membri continuano a rilasciare l'omologazione CE e a consentire la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche separate destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente a 26 gennaio 2007 ai sensi della direttiva 71/127/CEE e, eventualmente, delle successive estensioni di dette omologazioni.

     7. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono continuare a rilasciare l'omologazione di portata nazionale di qualsiasi nuovo tipo di veicolo snodato delle categorie M2 e M3, classe I, quali definite nell'allegato I, punto 2.1.1.1 della direttiva 2001/85/CE, costituiti da almeno tre parti rigide snodate, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, purché siano rispettate le prescrizioni relative al campo di visibilità del conducente di cui all'allegato III, punto 5, della presente direttiva.

     8. Le disposizioni della presente direttiva contribuiscono anche a instaurare un elevato livello di protezione nel contesto dell'armonizzazione internazionale della legislazione in questo settore. Pertanto, non appena possibile una volta adottata la presente direttiva, la Commissione presenta una proposta alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ai fini dell'allineamento delle disposizioni del regolamento UNECE n. 46 a quelle della presente direttiva.

 

          Art. 3.

     Entro 26 gennaio 2010 la Commissione esegue uno studio dettagliato per verificare se le modifiche introdotte con la presente direttiva hanno un effetto positivo sulla sicurezza stradale, in particolare per i pedoni, i ciclisti ed altri utenti della strada vulnerabili. Sulla base delle conclusioni dello studio, la Commissione propone, se necessario, nuove disposizioni legislative per un ulteriore miglioramento del campo di visibilità indiretta.

 

          Art. 4.

     La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

     1) all'allegato I, il punto 9.9 è sostituito dal seguente:

 

“9.9.

Dispositivi per la visione indiretta

9.9.1.

Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio)

9.9.1.1.

Marca

9.9.1.2.

Marchio di omologazione CE

9.9.1.3.

Variante

9.9.1.4.

Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo

9.9.1.5.

Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato

9.9.1.6.

Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore

9.9.1.7.

Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione

9.9.2.

Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi

9.9.2.1.

Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo)

9.9.2.1.1.

Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor

9.9.2.1.2.

Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di monitoraggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE;”

     2) all'allegato III, il punto 9.9 è sostituito dal seguente:

“9.9.

Dispositivi per la visione indiretta

9.9.1.

Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio)

9.9.1.1.

Marca

9.9.1.2.

Marchio di omologazione CE

9.9.1.3.

Variante

9.9.1.4.

Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura del veicolo

9.9.1.5.

Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato

9.9.1.6.

Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore

9.9.1.7.

Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione

9.9.2.

Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi

9.9.2.1.

Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo)

9.9.2.1.1.

Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di luminanza del monitor

9.9.2.1.2.

Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le istruzioni di monitoraggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE”

 

 

 

 

 

     3) L'allegato IV è modificato come segue:

     - nella parte I, il punto 8 della tabella è sostituito dal seguente:

 

“Oggetto

Numero

Pubblicazione

Applicazione

 

della direttiva

nella Gazzetta ufficiale

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

...............

 

8. Dispositivi visione indiretta

2003/97/CE

L 25 del 29.1.2004

X

X

X

X

X

X”

 

 

 

 

 

     - nella parte I, al punto 8, il termine "retrovisori" è sostituito da "dispositivi per la visione indiretta",

     - nella parte II, al punto 8, il termine "retrovisori" è sostituito da "dispositivi per la visione indiretta";

     4) nell'allegato XI, appendici 1 e 2, punto 8, il termine "retrovisori" è sostituito da "dispositivi per la visione indiretta".

 

          Art. 5.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore entro 26 gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 6.

     La direttiva 71/127/CEE è abrogata con efficacia a 26 gennaio 2010.

     I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

 

          Art. 7.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [1]

 

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE CE

 

     1. DEFINIZIONI

     1.1. "Dispositivi per la visione indiretta": dispositivi che permettono di osservare la zona di traffico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante visione diretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di dispositivi a telecamera e monitor o di altro tipo capaci di presentare al conducente informazioni sul campo di visibilità indiretta.

     1.1.1. "Specchio": dispositivo, diverso da dispositivi quali il periscopio, destinato a consentire una buona visione dietro, a lato e davanti al veicolo entro i campi di visibilità definiti al punto 5 dell'allegato III.

     1.1.1.1. "Specchio interno": dispositivo definito al punto 1.1 destinato ad essere installato all'interno dell'abitacolo del veicolo.

     1.1.1.2. "Specchio esterno": dispositivo definito al punto 1.1 destinato ad essere montato su un elemento della superficie esterna del veicolo.

     1.1.1.3. "Specchio di sorveglianza": specchio diverso da quello definito al punto 1.1.1, destinato ad essere installato all'interno o all'esterno del veicolo per garantire campi di visibilità diversi da quelli prescritti al punto 5 dell'allegato III.

     1.1.1.4. "r": media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto al punto 2 dell'appendice 1 dell'allegato II.

     1.1.1.5. "Raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (ri)": valori, ottenuti per mezzo dell'apparecchiatura definita nell'appendice 1 dell'allegato II, misurati sull'arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, definito al punto 2.2.1 dell'allegato II, e sull'arco perpendicolare a detto segmento.

     1.1.1.6. "Raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (rp)": media aritmetica dei raggi di curvatura principali ri e r'i, cioè:

     rp = ri + r'/2

     1.1.1.7. "Superficie sferica": superficie che ha un raggio costante ed uguale in tutte le direzioni.

     1.1.1.8. "Superficie asferica": superficie che ha un raggio costante solo in un piano.

     1.1.1.9. "Specchio asferico": specchio composto da una parte sferica e una parte asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica alla parte asferica deve essere opportunamente contrassegnato. La curvatura dell'asse principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica avente:

 

 

     R: raggio nominale nella parte sferica k: costante relativa alla variazione di curvatura a: costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica.

     1.1.1.10. "Centro della superficie riflettente": centro dell'area visibile della superficie riflettente.

     1.1.1.11. "Raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio": raggio "c" dell'arco di circonferenza che più si approssima alla forma arrotondata della parte considerata.

     1.1.1.12. "Punti oculari del conducente": due punti distanti 65 mm l'uno dall'altro e situati 635 mm verticalmente al di sopra del punto R relativo al posto a sedere del conducente definito nell'appendice 6 del presente allegato. In caso di sedile con angolo fisso d’inclinazione dello schienale, la collocazione dei punti oculari viene adeguata in conformità con le disposizioni dell’appendice 7 del presente allegato. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento avente per estremità i due punti oculari è situato su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto a sedere del conducente, quale precisato dal costruttore del veicolo.

     1.1.1.13. "Visione ambinoculare": campo di visibilità totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell'occhio destro e dell'occhio sinistro (cfr. figura 1 seguente).

     (omissis)

     1.1.1.14. "Categoria di specchi": l'insieme dei dispositivi che possiedono in comune una o più caratteristiche o funzioni. Essi sono così classificati:

     - Categoria I: "retrovisori interni", che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.1 dell'allegato III.

     - Categorie II e III: "retrovisori esterni principali", che consentono di ottenere i campi di visibilità definiti ai punti 5.2 e 5.3 dell'allegato III.

     - Categoria IV: "specchi esterni grandangolari", che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.4 dell'allegato III.

     - Categoria V: "specchi esterni di accostamento", che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.5 dell'allegato III.

     - Categoria VI: "specchi anteriori", che consentono di ottenere il campo di visibilità definito al punto 5.6 dell'allegato III.

     1.1.2. "Dispositivo a telecamera e monitor per la visione indiretta": dispositivo definito al punto 1.1 che permette di ottenere il campo di visibilità per mezzo di un insieme telecamera-monitor definito ai punti 1.1.2.1 e 1.1.2.2.

     1.1.2.1. "Telecamera": dispositivo che mediante una lente trasmette un'immagine del mondo esterno ad un rivelatore elettronico fotosensibile, il quale trasforma quest'immagine in un segnale video.

     1.1.2.2. "Monitor": dispositivo che trasforma un segnale video in immagini presentate nello spettro visivo.

     1.1.2.3. "Rilevamento": capacità di distinguere un'immagine dallo sfondo/dagli elementi attigui ad una certa distanza.

     1.1.2.4. "Contrasto di luminanza": relazione tra la luminanza di un oggetto e quella dello sfondo degli elementi attigui, che permette di distinguere l'oggetto dallo sfondo/dagli elementi attigui.

     1.1.2.5. "Risoluzione": dettaglio più piccolo che è possibile distinguere con un sistema di percezione, ossia che è percepito come separato dall'insieme. La risoluzione dell'occhio umano è detta acuità (o acutezza) visiva.

     1.1.2.6. "Oggetto critico": oggetto circolare avente un diametro D0 di 0,8 m.

     1.1.2.7. "Percezione critica": livello di percezione che l'occhio umano è normalmente in grado di raggiungere in varie condizioni. In condizioni di traffico, il valore limite per una percezione critica è di 8 minuti di arco di angolo visuale.

     1.1.2.8. "Campo visivo (o campo di visibilità)": sezione dello spazio tridimensionale in cui un oggetto critico può essere osservato e rappresentato dal dispositivo per la visione indiretta. È dato dalla visuale offerta da un dispositivo al livello del suolo e può essere limitato dalla distanza massima di rilevamento del dispositivo.

     1.1.2.9. "Distanza di rilevamento": distanza misurata al livello del suolo tra il punto di riferimento per la visione e il punto estremo in cui un oggetto critico è appena percepito (valore limite per la percezione critica).

     1.1.2.10. "Campo visivo critico": area in cui un oggetto critico deve essere rilevato da un dispositivo per la visione indiretta; è definito da un angolo e da una o più distanze di rilevamento.

     1.1.2.11. "Punto di riferimento per la visione": punto collegato al veicolo a cui si riferisce il campo visivo. Si tratta del punto definito dalla proiezione sul suolo dell'intersezione di un piano verticale che passa per i punti oculari del conducente con un piano parallelo al piano longitudinale medesimo del veicolo situato 20 cm all'esterno dello stesso.

     1.1.2.12. "Spettro visivo": luce avente lunghezza d'onda compresa entro i limiti di percezione dell'occhio umano, vale a dire 380-780 nm.

     1.1.3. "Altri dispositivi per la visione indiretta moderata": dispositivi definiti al punto 1.1 che permettono di ottenere il campo di visibilità con un mezzo diverso da uno specchio o un dispositivo per la visione indiretta del tipo a telecamera e monitor.

     1.1.4. "Tipo di dispositivo per la visione indiretta": dispositivi che non differiscono tra loro per le seguenti caratteristiche essenziali:

     - concezione del dispositivo compreso, se del caso, il fissaggio alla carrozzeria,

     - nel caso degli specchi, categoria, forma, dimensioni e raggio di curvatura della superficie riflettente dello specchio,

     - nel caso dei dispositivi a telecamera e monitor, distanza di rilevamento e distanza di visione.

     1.2. "Veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3": veicoli definiti nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

     1.2.1. "Tipo di veicolo, con riferimento alla visione indiretta": veicoli a motore che non presentano fra loro differenze in ordine agli elementi essenziali sotto indicati:

     1.2.1.1. tipo di dispositivo per la visione indiretta;

     1.2.1.2. elementi della carrozzeria che riducono il campo di visibilità;

     1.2.1.3. coordinate del punto R

     1.2.1.4. posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi obbligatori e (se installati) dei dispositivi per la visione indiretta opzionali.

     2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA

     2.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo per la visione indiretta è presentata dal costruttore.

     2.2. Un modello di scheda informativa è riportato nell'appendice 1 del presente allegato.

     2.3. Per ciascun tipo di dispositivo per la visione indiretta la domanda è corredata da quanto segue:

     2.3.1. Per gli specchi, quattro campioni: tre destinati ad essere utilizzati nelle prove ed uno destinato ad essere conservato dal laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio ha facoltà di richiedere ulteriori esemplari.

     2.3.2. Per altri dispositivi per la visione indiretta, un campione di tutti gli elementi.

     3. ISCRIZIONI

     I campioni di un tipo di specchi o dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi presentati all'omologazione CE devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; questo marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Essi devono inoltre presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione CE; tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1, punto 1.2.1.2, del presente allegato.

     4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

     4.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i dispositivi per la visione indiretta è presentata dal costruttore.

     4.2. Un modello di scheda informativa è riportato nell'appendice 3 del presente allegato.

     4.3. Per ciascun tipo di veicolo la domanda è corredata da quanto segue:

     4.3.1. Un veicolo rappresentativo del tipo, se necessario concordato con il servizio tecnico incaricato delle prove.

     5. OMOLOGAZIONE CE DEL COMPONENTE

     5.1. Una volta stabilita la conformità alle pertinenti prescrizioni, viene rilasciata l'omologazione CE e assegnato, a norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, un numero di omologazione per uno specchio o un dispositivo per la visione indiretta diverso da uno specchio.

     5.2. Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato ad un altro tipo dispositivo per la visione indiretta.

     5.3. Un modello di scheda di omologazione CE è riportato nell'appendice 2 del presente allegato.

     6. MARCATURA

     Ogni dispositivo per la visione indiretta per il quale è stata rilasciata un'omologazione ai sensi della presente direttiva reca un marchio di omologazione CE quale specificato nell'appendice 5.

     7. OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

     7.1. Una volta stabilita la conformità alle pertinenti prescrizioni, viene rilasciata l'omologazione CE per ogni tipo di veicolo.

     7.2. Un modello di scheda di omologazione CE è riportato nell'appendice 4 del presente allegato.

     7.3. Un numero di omologazione è assegnato, a norma dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, a ogni tipo di veicolo. Il medesimo Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

     8. MODIFICAZIONI DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

     8.1. Se sono apportate modifiche al tipo di veicolo o di dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

     9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE (VEICOLI E COMPONENTI)

     9.1. Devono essere adottate misure volte a garantire la conformità della produzione a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

     Appendice 1

     (Omissis)

     Appendice 2

     (Omissis)

     Appendice 3

     (Omissis)

     Appendice 4

     (Omissis)

     Appendice 5

     (Omissis)

     Appendice 6

     Metodo per la determinazione del punto H e per la verifica della posizione relativa dei punti R ed H

     Si applicano le parti pertinenti dell'allegato III della direttiva 77/469/CEE.

     Appendice 7

     Determinazione dei punti oculari per un sedile con angolo fisso di inclinazione dello schienale

     1) La posizione dei punti oculari rispetto al punto R deve essere adeguata come indicato nella successiva tabella per X coordinate del reticolo tridimensionale di riferimento. La tabella indica le coordinate di base per uno schienale con un angolo fisso di inclinazione di 25 gradi. Il reticolo tridimensionale di riferimento per le coordinate corrisponde a quello definito al punto 2.3 dell’allegato I alla direttiva 77/649/CEE, cosi come modificata.

 

Angolo dello schienale

Coordinate orizzontali

(in gradi)

ΔX

25

68mm

 

     2) Ulteriore correzione per schienali aventi angoli fissi di inclinazione diversi da 25 gradi.

     La successiva tabella indica le ulteriori correzioni da una posizione oculare con un angolo fisso di inclinazione dello schienale di 25 gradi, da apportare alle coordinate X e Z dei punti oculari quando l’angolo di inclinazione dello schienale non è di 25 gradi.

 

 

 

 

Angolo dello schienale  

Coordinate orizzontali  

Coordinate verticali 

(in gradi)  

ΔX  

ΔZ 

 

 

 

5  

- 186 mm  

28 mm 

6  

- 177 mm  

27 mm 

7  

- 167 mm  

27 mm 

8  

- 157 mm  

27 mm 

9  

- 147 mm  

26 mm 

10  

- 137 mm  

25 mm 

11  

- 128 mm  

24 mm 

12  

- 118 mm  

23 mm 

13  

- 109 mm  

22 mm 

14  

- 99 mm  

21 mm 

15  

- 90 mm  

20 mm 

16  

- 81 mm  

18 mm 

17  

- 72 mm  

17 mm 

18  

- 62 mm  

15 mm 

19  

- 53 mm  

13 mm 

20  

- 44 mm  

11 mm 

21  

- 35 mm  

9 mm 

22  

- 26 mm  

7 mm 

23  

- 18 mm  

5 mm 

24  

- 9 mm  

3 mm 

25  

0 mm  

0 mm 

26  

9 mm  

- 3 mm 

27  

17 mm  

- 5 mm 

28  

26 mm  

- 8 mm 

29  

34 mm  

- 11 mm 

30  

43 mm  

- 14 mm 

31  

51 mm  

- 18 mm 

32  

59 mm  

- 21 mm 

33  

67 mm  

- 24 mm 

34  

76 mm  

- 28 mm 

35  

84 mm  

- 32 mm 

36  

92 mm  

- 35 mm 

37  

100 mm  

- 39 mm 

38  

108 mm  

- 43 mm 

39  

115 mm  

- 48 mm 

40  

123 mm  

- 52 mm 

 

 

ALLEGATO II

 

Prescrizioni relative alla costruzione ed alle prove

per l'omologazione ce dei dispositivi per la visione indiretta

 

     A. SPECCHI

     1. Prescrizioni generali

     1.1. Ogni specchio deve essere regolabile.

     1.2. Il bordo della superficie riflettente deve essere racchiuso da un alloggiamento protettivo (coppa, ecc.) che deve avere in ogni punto del suo perimetro e in ogni direzione un valore "c" maggiore o uguale a 2,5 mm. Se la superficie riflettente si estende oltre l'alloggiamento, il raggio di curvatura "c", sul perimetro che sporge dall'alloggiamento stesso, deve essere maggiore o uguale a 2,5 mm e la superficie riflettente deve rientrare nell'involucro sotto la spinta di una forza di 50 N, esercitata sul punto più sporgente rispetto a detto involucro in direzione orizzontale e all'incirca parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

     1.3. Con lo specchio montato su una superficie piana, tutte le sue parti, incluse quelle che rimangono unite al supporto dopo le prove di cui al punto 4.2, che in condizioni statiche, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto con una sfera avente un diametro di 165 mm (nel caso dei retrovisori interni) oppure di 100 mm (nel caso dei retrovisori esterni), devono avere un raggio di curvatura "c" pari ad almeno 2,5 mm. 1.3.1. La prescrizione di cui al punto 1.3 non si applica ai bordi dei fori di fissaggio o delle rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm, a condizione che siano smussati.

     1.4. Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in maniera che un cilindro con raggio di 70 mm, che abbia come asse l'asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono il cedimento dello specchio nella direzione d'urto, intersechi almeno in parte la superficie a cui è fissato il dispositivo.

     1.5. Le prescrizioni non si applicano alle parti degli specchi esterni di cui ai punti 1.2 e 1.3 costruite con materiale di durezza Shore A inferiore o pari a 60.

     1.6. Per le parti dei retrovisori interni costruite con materiale di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, le prescrizioni dei punti 1.2 e 1.3 si applicano unicamente al supporto.

     2. Dimensioni

     2.1. Retrovisori interni (categoria I)

     La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo con un lato di 40 mm e l'altro pari ad "a", dove:

 

     ed r è il raggio di curvatura.

     2.2. Retrovisori esterni principali (categorie II e III)

     2.2.1. La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere:

     - un rettangolo con altezza di 40 mm e con base, misurata in cm, pari ad "a",

     - un segmento parallelo all'altezza del rettangolo, con lunghezza, espressa in cm, pari a "b".

     2.2.2. I valori minimi di "a" e "b" sono indicati nella tabella seguente:

 

Categoria dei retrovisori

a [mm]

b [mm]

 

 

II

 

 

 

200

 

 

III

 

 

 

70

 

     2.3. Specchi esterni "grandangolari" (categoria IV)

     La superficie riflettente deve essere di forma semplice e di dimensioni tali che il suo uso consenta di ottenere, se necessario in abbinamento con uno specchio esterno della categoria II, il campo di visibilità prescritto al punto 5.4 dell'allegato III.

     2.4. Specchi esterni "di accostamento" (categoria V)

     La superficie riflettente deve essere di forma semplice e di dimensioni tali che il suo uso consenta di ottenere il campo di visibilità prescritto al punto 5.5 dell'allegato III.

     2.5. Specchi anteriori (categoria VI)

     La superficie riflettente deve essere di forma semplice e di dimensioni tali che il suo uso consenta di ottenere il campo di visibilità prescritto al punto 5.6 dell'allegato III.

     3. Superficie riflettente e coefficienti di riflessione

     3.1. La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono avere in più anche una parte asferica, purché lo specchio principale sia conforme alle prescrizioni relative al campo di visibilità indiretta.

     3.2. Scarti tra i raggi di curvatura degli specchi

     3.2.1. La differenza tra ri o r'i, ed rp in ciascun punto di riferimento non deve essere superiore a 0,15 r.

     3.2.2. La differenza tra ciascun raggio di curvatura (rp1, rp2 ed rp3) ed r non deve essere superiore a 0,15 r.

     3.2.3. Quando r è maggiore o uguale a 3 000 mm, il valore 0,15 r di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 è sostituito con 0,25 r.

     3.3. Prescrizioni per le parti asferiche degli specchi

     3.3.1. Gli specchi asferici devono essere di forma e dimensioni tali da fornire informazioni utili al conducente. Normalmente, la larghezza minima è di 30 mm.

     3.3.2. Il raggio di curvatura ri della parte asferica deve essere di almeno 150 mm.

     3.4. Il valore di "r" degli specchi sferici non deve essere inferiore a:

     3.4.1. 1 200 mm per i retrovisori interni (categoria I);

     3.4.2. 1 200 mm per i retrovisori esterni principali (categorie II e III);

     3.4.3. 300 mm per gli specchi esterni "grandangolari" (categoria IV) e "di accostamento" (categoria V);

     3.4.4. 200 mm per gli specchi anteriori (categoria VI).

     3.5. Il valore del coefficiente di riflessione normale, calcolato con il metodo descritto nell'appendice 1 del presente allegato, non deve essere inferiore a 40%. Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione "giorno" deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione "notte" non deve essere inferiore a 4%.

     3.6. La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche prescritte al punto 3.5 anche dopo una prolungata esposizione agli agenti atmosferici in normali condizioni d'impiego.

     4. Prove

     4.1. Gli specchi sono sottoposti alle prove di cui al punto 4.2.

     4.1.1. Le prove di cui al punto 4.2 non sono necessarie per gli specchi esterni di qualsiasi tipo in cui nessuna parte si trova a meno di 2 metri dal suolo, qualunque sia la regolazione adottata, quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile.

     Questa deroga si applica anche nel caso di elementi di montaggio degli specchi (piastre di fissaggio, bracci, snodi, ecc.), situati a meno di 2 metri dal suolo, che non sporgono rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo. Tale larghezza è misurata nel piano trasversale che passa per gli elementi di fissaggio più bassi degli specchi o per qualsiasi altro punto davanti a detto piano quando con quest'ultima configurazione la larghezza fuori tutto risulta maggiore.

     In questo caso deve essere fornita una descrizione in cui si precisi che lo specchio deve essere montato in modo che la posizione dei suoi elementi di montaggio sul veicolo sia conforme a quanto detto sopra.

     Quando viene applicata questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile dal simbolo

     (omissis)

     che deve essere indicato anche nella scheda di omologazione.

     4.2. Prova di comportamento all'urto Le prove di cui al presente punto 4 non vengono eseguite per i dispositivi incorporati nella carrozzeria del veicolo aventi un'area anteriore inclinata con un'angolazione, rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, non superiore a 45°, oppure per i dispositivi che non sporgono più di 100 mm, dalla zona adiacente alla carrozzeria del veicolo misurati secondo la direttiva 74/483/CEE.

     4.2.1. Descrizione del dispositivo di prova

     4.2.1.1. Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano che contiene la traiettoria di lancio del pendolo.

     Il pendolo porta all'estremità un martello costituito da una sfera rigida con diametro di 165 ± 1 mm ricoperta da uno spessore di 5 mm di gomma di durezza Shore A 50.

     Un dispositivo consente di individuare l'angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di lancio.

     Un supporto rigidamente collegato al telaio del pendolo serve per fissare i campioni in maniera che siano soddisfatte le condizioni d'urto di cui al punto 4.2.2.6.

     La seguente figura 2 indica le dimensioni del dispositivo di prova ed i dettagli costruttivi:

     (omissis)

     4.2.1.2. Il centro di percussione del pendolo si considera coincidente con il centro della sfera che costituisce il martello. La sua distanza "l" dall'asse d'oscillazione nel piano di lancio è pari a 1 m ± 5 mm. La massa ridotta del pendolo è mo = 6,8 ± 0,05 kg. La relazione tra "mo", la massa totale "m" del pendolo e la distanza "d" esistente tra il baricentro del pendolo e il suo asse di rotazione è espressa dalla formula:

     m0 = m x d/l

     4.2.2. Descrizione della prova

     4.2.2.1. Lo specchio viene fissato al supporto col procedimento raccomandato dal fabbricante del dispositivo, o, se del caso, dal costruttore del veicolo.

     4.2.2.2. Disposizione dello specchio per la prova

     4.2.2.2.1. Gli specchi sono disposti sull'apparecchiatura per la prova d'urto con il pendolo in maniera che gli assi prendano all'incirca la posizione orizzontale e verticale che hanno una volta montati sul veicolo in conformità delle prescrizioni di montaggio fornite dal richiedente.

     4.2.2.2.2. Qualora uno specchio sia regolabile rispetto alla base, la posizione di prova è quella più sfavorevole agli effetti del cedimento del dispositivo entro i limiti di regolazione indicati dal richiedente.

     4.2.2.2.3. Qualora lo specchio possieda un dispositivo per regolare la distanza rispetto alla base, detto dispositivo è regolato in modo che la distanza tra l'alloggiamento e la base sia la minore possibile.

     4.2.2.2.4. Qualora sia mobile nell'alloggiamento, la superficie riflettente è regolata in maniera che il suo angolo superiore più distante dal veicolo si trovi nella posizione più sporgente rispetto all'alloggiamento stesso.

     4.2.2.3. Fatta eccezione per la prova 2 per gli specchi interni (cfr. punto 4.2.2.6.1), quando il pendolo si trova in posizione verticale, i piani orizzontale e longitudinale verticale che passano per il centro del martello devono passare per il centro della superficie riflettente quale definito al punto 1.1.1.10 dell'allegato I. La direzione longitudinale di oscillazione del pendolo è parallela al piano mediano longitudinale del veicolo.

     4.2.2.4. Quando, nelle condizioni di regolazione indicate ai punti 4.2.2.1 e 4.2.2.2 la risalita del martello è limitata da parti dello specchio, il punto d'impatto deve essere spostato mantenendo la perpendicolarità rispetto all'asse di rotazione o di snodo considerato.

     Lo spostamento deve essere quello strettamente necessario per l'esecuzione della prova ed essere limitato in maniera che sia rispettata una delle seguenti condizioni:

     - la sfera che delimita il martello rimane perlomeno tangente al cilindro definito al punto 1.4,

     - il contatto del martello avviene ad una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente.

     4.2.2.5. La prova consiste nel far cadere il martello da un'altezza corrispondente ad un'angolazione di 60° del pendolo con la verticale, in modo che il martello colpisca lo specchio nel momento in cui il pendolo raggiunge la posizione verticale.

     4.2.2.6. Gli specchi vengono colpiti nelle varie condizioni descritte qui di seguito:

     4.2.2.6.1. Specchi interni

     - Prova 1: il punto d'impatto è quello definito al punto 4.2.2.3; il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

     - Prova 2: il martello deve colpire lo specchio sul bordo dell'alloggiamento, in modo che l'impatto avvenga con un'angolazione di 45° rispetto al piano della superficie riflettente, sul piano orizzontale che passa per il centro di detta superficie; l'impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente.

     4.2.2.6.2. Specchi esterni

     - Prova 1: il punto d'impatto è quello definito al punto 4.2.2.3 o 4.2.2.4; il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

     - Prova 2: il punto d'impatto è quello definito al punto 4.2.2.3 o 4.2.2.4; il martello deve colpire lo specchio sul lato opposto alla superficie riflettente.

     Nel caso degli specchi della categoria II o III fissati su un braccio in comune con retrovisori della categoria IV, le prove sono eseguite sullo specchio inferiore. Se lo ritiene necessario, il servizio tecnico incaricato delle prove può ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore, se questo è situato a meno di 2 metri dal suolo.

     5. Risultati delle prove

     5.1. Nelle prove descritte al punto 4.2 il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l'urto in modo che la proiezione della posizione assunta dal braccio sul piano di lancio formi un angolo di almeno 20° con la verticale. L'approssimazione della misura dell'angolo è di ± 1°.

     5.1.1. Questa prescrizione non si applica agli specchi incollati al parabrezza, ai quali si applica invece, dopo la prova, la prescrizione del punto 5.2.

     5.1.2. L'angolo di risalita formato dal pendolo con la verticale è ridotto da 20° a 10° per tutti i retrovisori delle categorie II e IV e per i retrovisori della categoria III qualora questi ultimi siano fissati su un braccio in comune con specchi della categoria IV.

     5.2. In caso di rottura del supporto dello specchio incollato sul parabrezza durante le prove di cui al punto 4.2, la parte restante non deve presentare, rispetto alla base, una sporgenza superiore a 10 mm e la configurazione risultante dopo la prova deve essere conforme al punto 1.3.

     5.3. Durante le prove di cui al punto 4.2, la superficie riflettente non deve rompersi. La rottura della superficie riflettente è però ammessa se è rispettata una delle condizioni seguenti:

     5.3.1. i frammenti rimangono aderenti al fondo dell'alloggiamento o ad una superficie solidamente connessa a quest'ultima. È però ammesso lo scollamento parziale del vetro, purché esso non si estenda per più di 2,5 mm su ambo i lati delle rotture. È ammesso il distacco di frammenti minuti dalla superficie del vetro nel punto d'impatto.

     5.3.2. la superficie riflettente è costruita con vetro di sicurezza.

     B. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA DIVERSI DAGLI SPECCHI

     1. Prescrizioni generali

     1.1. Se è richiesta la regolazione del dispositivo per la visione indiretta da parte dell'utilizzatore, tale regolazione deve poter essere effettuata senza impiegare attrezzi.

     1.2. Se il dispositivo per la visione indiretta è in grado di rappresentare il campo visivo totale prescritto effettuando una scansione del campo visivo, il processo totale di scansione, rappresentazione e ritorno alla posizione iniziale non deve durare complessivamente più di 2 secondi.

     2. Dispositivi a telecamera e monitor per la visione indiretta

     2.1. Prescrizioni generali

     2.1.1. Quando il dispositivo a telecamera e monitor per la visione indiretta è montato su una superficie piana, tutte le parti che in condizioni statiche, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto con una sfera avente un diametro di 165 mm nel caso di un monitor oppure di 100 mm di diametro nel caso di una telecamera, devono avere un raggio di curvatura "c" non inferiore a 2,5 mm.

     2.1.2. La prescrizione di cui al punto 2.1.1 non si applica ai bordi dei fori di fissaggio o delle rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm, a condizione che siano smussati.

     2.1.3. Per le parti della telecamera e del monitor costruite con materiali di durezza Shore A inferiore a 60 e montate su supporto rigido, la prescrizione di cui al punto 2.1.1 si applica unicamente al supporto.

     2.2. Prescrizioni funzionali

     2.2.1. La telecamera deve funzionare correttamente in condizioni di luce solare bassa. La telecamera deve assicurare un contrasto di luminanza di almeno 1:3 in condizioni di luce solare bassa in una zona al di fuori della parte dell'immagine in cui viene riprodotta la sorgente luminosa (condizioni definite nella norma EN 12368: 8.4). La sorgente luminosa deve illuminare la telecamera con 40 000 lx. L'angolo tra la normale del piano del sensore e la linea che collega il punto centrale del sensore e la sorgente luminosa deve essere di 10°.

     2.2.2. Il monitor deve assicurare un contrasto minimo in condizioni di luce diverse come specificato dal progetto della norma internazionale ISO/DIS 15008.

     2.2.3. La luminanza media del monitor deve poter essere regolata manualmente o automaticamente in funzione delle condizioni ambientali.

     2.2.4. La misurazione del contrasto è eseguita conformemente alla norma ISO/DIS 15008.

     3. Altri dispositivi per la visione indiretta

     Si deve dimostrare che il dispositivo è conforme alle seguenti prescrizioni:

     3.1. Il dispositivo percepisce lo spettro visivo e produce sempre l'immagine senza bisogno di interpretarla per convertirla nello spettro visivo.

     3.2. La funzionalità è garantita nelle condizioni d'impiego previste per il sistema. Le prescrizioni di cui al punto 2.2 si applicano per intero o in parte, a seconda della tecnologia utilizzata per ottenere le immagini e per presentarle. In altri casi, il sistema è considerato conforme se è possibile appurare e dimostrare, con un sistema avente una sensibilità analoga di quella di cui al punto 2.2, che è garantita una funzione equivalente o migliore di quella richiesta e se è possibile dimostrare che è garantita una funzionalità equivalente o migliore di quella richiesta per i dispositivi per la visione indiretta a specchio o a telecamera e monitor.

     Appendice 1

     (Omissis)

     Appendice 2

     (Omissis)

 

ALLEGATO III [2]

 

Norme di montaggio degli specchi e degli altri dispositivi per la visione indiretta sui veicoli

 

     Indicazioni generali

     1.1. Ogni specchio e altro dispositivo per la visione

     indiretta è montato in modo da non potersi spostare tanto da modificare sensibilmente il campo di visibilità misurato o vibrare tanto da indurre il conducente ad interpretare erroneamente la natura dell'immagine ricevuta.

     1.2. Le condizioni del punto 1.1 devono essere rispettate quando il veicolo circola ad una velocità fino all'80% della velocità massima di progetto, ma comunque non superiore a 150 km/h.

     1.3. I campi di visibilità definiti di seguito sono ottenuti con visione ambinoculare, facendo coincidere gli occhi dell'osservatore con i "punti oculari del conducente" definiti al punto 1.1.1.12 dell'allegato I. I campi di visibilità sono determinati con il veicolo in ordine di marcia secondo la definizione contenuta nel punto 2.5 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE, attraverso vetri il cui fattore di trasmissione luminosa totale, misurato normalmente alla superficie, sia almeno pari al 70%.

     Specchi

     2. Numero

     2.1. Numero minimo obbligatorio di specchi

     2.1.1. I campi di visibilità prescritti al punto 5 sono ottenuti con il numero minimo obbligatorio di specchi indicato nella seguente tabella. Se la presenza di uno specchio non è obbligatoria, non può esserlo nemmeno quella di qualsiasi altro sistema per la visione indiretta.

 

 

Retrovisore interno  

Specchi esterni 

Cate- 

 

 

 

 

 

 

goria  

Retrovisore interno  

Retrovisore  

Retrovisore principale  

Specchio grandangolare  

Specchio di  

Specchio anteriore 

di  

 

principale  

(piccolo) 

 

accostamento 

 

vei- 

 

(grande) 

 

 

 

 

coli 

Categoria I  

Categoria II  

Categoria III  

Categoria IV  

Categoria V  

Categoria VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1  

Obbligatorio  

Facoltativo  

Obbligatorio  

Facoltativo  

Facoltativo  

Facoltativo 

 

Tranne quando lo specchio  

 

1 sul lato del conducente e  

1 sul lato del conducente 

1 sul lato del conducente e  

(deve essere montato ad 

 

non consente visibilità  

 

1 sul lato del passeggero. In  

e/o 1 sul lato del passeggero  

1 sul lato del passeggero  

almeno 2m dal suolo) 

 

verso la parte retrostante  

 

alternativa è consentito il  

 

(entrambi devono essere 

 

 

(secondo la definizione di  

 

montaggio di specchi della  

 

montati ad almeno 2m dal 

 

 

cui al punto 5.1  

 

categoria II.  

 

suolo) 

 

 

dell'allegato III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facoltativo 

 

 

 

 

 

 

Se lo specchio non consente 

 

 

 

 

 

 

visibilità verso la parte 

 

 

 

 

 

 

retrostante 

 

 

 

 

 

M2  

Facoltativo  

Obbligatorio  

Non consentito  

Facoltativo  

Facoltativo  

Facoltativo 

 

(nessuna prescrizione per il  

1 sul lato del  

 

1 sul lato del conducente  

1 sul lato del conducente e  

(deve essere montato ad 

 

campo di visibilità) 

conducente e 

 

e/o 1 sul lato del passeggero  

1 sul lato del passeggero  

almeno 2m dal suolo) 

 

 

1 sul lato del  

 

 

(entrambi devono essere 

 

 

 

passeggero 

 

 

montati ad almeno 2m dal 

 

 

 

 

 

 

suolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3  

Facoltativo  

Obbligatorio  

Non consentito  

Facoltativo  

Facoltativo  

Facoltativo 

 

(nessuna prescrizione per il  

1 sul lato del  

 

1 sul lato del conducente  

1 sul lato del conducente e  

(deve essere montato ad 

 

campo di visibilità)  

conducente e 

 

e/o 1 sul lato del passeggero  

1 sul lato del passeggero  

almeno 2m dal suolo) 

 

 

1 sul lato del  

 

 

(entrambi devono essere 

 

 

 

passeggero 

 

 

montati ad almeno 2m dal 

 

 

 

 

 

 

suolo) 

 

N1  

Obbligatorio  

Facoltativo  

Obbligatorio  

Facoltativo  

Facoltativo  

Facoltativo 

 

Tranne quando lo specchio  

 

1 sul lato del conducente e  

1 sul lato del conducente  

1 sul lato del conducente e  

(deve essere montato ad 

 

non consente visibilità  

 

1 sul lato del passeggero. In  

e/o 1 sul lato del passeggero  

1 sul lato del passeggero  

almeno 2m dal suolo) 

 

verso la parte retrostante  

 

alternativa è consentito il  

 

(entrambi devono essere 

 

 

(secondo la definizione di  

 

montaggio di specchi della  

 

montati ad almeno 2m dal 

 

 

cui al punto 5.1  

 

categoria II suolo) 

 

 

 

 

dell'allegato III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facoltativo 

 

 

 

 

 

 

Se lo specchio non consente 

 

 

 

 

 

 

visibilità verso la parte 

 

 

 

 

 

 

retrostante 

 

 

 

 

 

N2 ≤  

Facoltativo  

Obbligatorio  

Non consentito  

Obbligatorio  

Obbligatorio, vedi  

Facoltativo 

7,5 t 

(nessuna prescrizione per il  

1 sul lato del  

 

Per entrambi i lati se può 

allegato III, punti 3.7 e  

1 specchio anteriore  

(13) 

campo di visibilità)  

conducente e 

 

essere installato uno specchio 

5.5.5 

(deve essere montato ad 

 

 

1 sul lato del  

 

di categoria V 

Uno dal lato del  

almeno 2m dal suolo) 

 

 

passeggero 

 

 

passeggero 

 

 

 

 

 

Opzionale 

 

 

 

 

 

 

Per entrambi i lati se non può 

Opzionale 

 

 

 

 

 

essere installato uno specchio 

Dal lato del conducente 

 

 

 

 

 

di categoria V 

(entrambi devono essere  

 

 

 

 

 

 

installati ad almeno 2 m  

 

 

 

 

 

 

dal terreno) 

 

 

 

 

 

 

Vi può essere un margine 

 

 

 

 

 

 

di tolleranza di + 10 cm 

 

N2 >  

Facoltativo  

Obbligatorio  

Non consentito  

Obbligatorio  

Obbligatorio, cfr.  

Obbligatorio, cfr.  

7,5 t 

 

 

 

 

punti 3.7 e 5.5.5  

punto 2.1.2  

 

(nessuna prescrizione per il  

1 sul lato del  

 

1 sul lato del conducente e  

dell'allegato III 

dell'allegato III 

 

campo di visibilità)  

conducente e 

 

1 sul lato del passeggero  

 

 

 

 

1 sul lato del  

 

 

1 sul lato del passeggero  

1 specchio anteriore  

 

 

passeggero 

 

 

 

(deve essere montato ad  

 

 

 

 

 

Facoltativo 

almeno 2m dal suolo) 

 

 

 

 

 

1 sul lato del conducente 

 

 

 

 

 

 

(entrambi devono essere 

 

 

 

 

 

 

montati ad almeno 2m dal 

 

 

 

 

 

 

suolo) 

 

N3  

Facoltativo  

Obbligatorio  

Non consentito  

Obbligatorio  

Obbligatorio, cfr. Punti  

Obbligatorio, cfr.  

 

(nessuna prescrizione per il  

1 sul lato del  

 

1 sul lato del conducente e  

3.7 e 5.5.5 dell'allegato  

punto 2.1.2  

 

campo di visibilità) 

conducente e 

 

1 sul lato del passeggero  

III 

dell'allegato III 

 

 

1 sul lato del  

 

 

1 sul lato del passeggero  

1 specchio anteriore  

 

 

passeggero 

 

 

 

(deve essere montato ad  

 

 

 

 

 

Facoltativo 

almeno 2m dal suolo) 

 

 

 

 

 

1 sul lato del conducente 

 

 

 

 

 

 

(entrambi devono essere 

 

 

 

 

 

 

montati ad almeno 2m dal 

 

 

 

 

 

 

suolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.1.2. Se il campo di visibilità prescritto al punto 5.6 per lo specchio anteriore può essere ottenuto tramite un altro dispositivo per la visione indiretta omologato conformemente all'allegato II, parte B, e montato conformemente al presente allegato, detto dispositivo può essere usato al posto di uno specchio anteriore.

     Se viene usato un dispositivo a telecamera e monitor, il monitor deve mostrare esclusivamente il campo di visibilità prescritto al punto 5.6 quando il veicolo è in movimento a marcia avanti ad una velocità fino a 30 km/h. Quando il veicolo si muove ad una velocità superiore o a marcia indietro, il monitor può mostrare il campo visivo di altre telecamere montate sul veicolo.

     2.2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli specchi di sorveglianza di cui al punto 1.1.1.3 dell'allegato I. Tuttavia, gli specchi di sorveglianza esterni sono obbligatoriamente montati in modo da trovarsi ad un'altezza di almeno 2 m dal suolo quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile.

     3. Posizione

     3.1. Gli specchi sono montati in modo da offrire al conducente, seduto sul sedile nella normale posizione di guida, una visione chiara della strada dietro, a lato (o ai lati) e davanti del veicolo.

     3.2. Gli specchi esterni sono visibili attraverso i vetri laterali oppure attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli. Per motivi di costruzione quest'ultima disposizione (cioè le prescrizioni relative all'area pulita del parabrezza) non si applica nel caso degli:

     - specchi esterni montati sul lato del passeggero per i veicoli delle categorie M2 e M3,

     - specchi della categoria VI.

     3.3. Per ogni veicolo che al momento delle prove di misurazione del campo di visibilità sia in configurazione di telaio cabinato, le larghezze minima e massima della carrozzeria sono precisate dal fabbricante e, se necessario, simulate con appositi pannelli. Nella scheda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione degli specchi saranno indicate tutte le configurazioni del veicolo e degli specchi considerate durante le prove (cfr. appendice 4 dell'allegato I).

     3.4. Lo specchio esterno prescritto sul lato del conducente è montato in modo da formare un angolo non superiore a 55° tra il piano verticale longitudinale mediano del veicolo ed il piano verticale che passa per il centro dello specchio stesso e per il centro del segmento di 65 mm che unisce i due punti oculari del conducente.

     3.5. La sporgenza degli specchi rispetto alla sagoma esterna del veicolo non è sensibilmente superiore a quella necessaria per rispettare i campi di visibilità prescritti al punto 5.

     3.6. Quando il bordo inferiore di uno specchio esterno è situato a meno di 2 m dal suolo con il veicolo caricato alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile, detto specchio non sporge di oltre 250 mm rispetto alla larghezza fuoritutto del veicolo non dotato di specchi.

     3.7. Gli specchi della categoria V e della categoria VI sono montati sui veicoli in modo tale che in tutte le posizioni di regolazione possibili nessun punto di detti specchi o dei loro supporti sia situato ad un'altezza inferiore a 2 m dal suolo, quando il veicolo è caricato alla massa massima a carico tecnicamente ammissibile.

     Tuttavia, questi specchi sono vietati sui veicoli aventi un'altezza di cabina che non consente di conformarsi a questa prescrizione. In tal caso non è richiesto un altro dispositivo per la visione indiretta.

     3.8. Fatte salve le prescrizioni dei punti 3.5, 3.6 e 3.7, gli specchi possono oltrepassare le larghezze massime ammissibili per i veicoli.

     4. Regolazione

     4.1. Lo specchio interno deve poter essere regolato dal conducente seduto nella posizione di guida.

     4.2. Lo specchio esterno posto sul lato del conducente deve poter essere regolato dall'interno del veicolo, con la porta chiusa ma con il finestrino eventualmente aperto. Il bloccaggio in posizione può però essere effettuato dall'esterno.

     4.3. Non sono soggetti alle prescrizioni del punto 4.2 gli specchi esterni che, dopo essere stati spostati sotto l'azione di una spinta, possono essere rimessi nella posizione corretta senza necessità di regolazione.

     5. Campi di visibilità

     5.1. Retrovisore interno (categoria I)

     Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale centrata sul piano verticale longitudinale mediano del veicolo, da una distanza di 60 m dietro i suoi punti oculari fino all'orizzonte su una larghezza di 20 m (figura 6).

     (omissis)

     5.2. Retrovisori esterni principali della categoria II

     5.2.1. Retrovisore esterno sul lato del conducente

     Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale, larga 5 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da 30 m dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte.

     Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 7).

     5.2.2. Retrovisore esterno sul lato del passeggero

     Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 5 m, delimitata sul lato del passeggero dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da 30 m dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte.

     Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 7).

     (omissis)

     5.3. Retrovisori esterni principali della categoria III

     5.3.1. Retrovisori esterni sul lato del conducente

     Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 4 m, delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da 20 m dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte (cfr. figura 8).

     Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari.

     5.3.2. Retrovisore esterno sul lato del passeggero

     Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 4 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da 20 m dietro i punti oculari del conducente fino all'orizzonte (cfr. figura 8).

     Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 4 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari.

     (omissis)

     5.4. Specchi esterni "grandangolari" (categoria IV)

     5.4.1. Specchi esterni "grandangolari" sul lato del conducente

     Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende da almeno 10 m a 25 m dietro i punti oculari del conducente.

     Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, limitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 9).

     5.4.2. Retrovisori esterni "grandangolari" sul lato del passeggero

     Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada piana e orizzontale larga almeno 15 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende da almeno 10 m a 25 m dietro i punti oculari del conducente.

     Il conducente deve inoltre poter cominciare a vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo, a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che passa per i suoi punti oculari (cfr. figura 9).

     (omissis)

     5.5. Specchi esterni "di accostamento" (categoria V)

     Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, a lato del veicolo, una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani verticali (cfr. figure 10a e 10b):

     5.5.1. dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno della cabina del veicolo sul lato del passeggero;

     5.5.2. in direzione trasversale, dal piano parallelo e situato 2 m all'esterno del piano indicato al punto 5.5.1;

     5.5.3. posteriormente, dal piano parallelo e situato 1,75 m dietro al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente;

     5.5.4. anteriormente, dal piano parallelo e situato 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente. Se il piano trasversale verticale che passa per il bordo d'attacco del paraurti del veicolo è situato meno di 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, il campo di visibilità è delimitato da detto piano.

     5.5.5. Se il campo di visibilità indicato nelle figure 10a e 10b può essere ottenuto combinando i campi di visibilità di uno specchio grandangolare della categoria IV e di uno specchio anteriore della categoria VI, l'installazione di uno specchio di accostamento della categoria V non è obbligatoria.

     (omissis)

     5.6. Specchi anteriori (categoria VI)

     5.6.1. Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani:

     - dal piano verticale trasversale che passa per il punto più esterno della parte anteriore della cabina del veicolo,

     - dal piano verticale trasversale situato 2 000 mm davanti al veicolo,

     - dal piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente,

     - dal piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano e situato 2 000 mm all'esterno dal punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero.

     La parte anteriore di questo campo di visibilità dalla parte opposta al lato del conducente può essere arrotondata con un raggio di 2 000 mm (cfr. figura 11).

     Le prescrizioni relative agli specchi anteriori sono obbligatorie per i veicoli con cabina a guida avanzata [secondo la definizione contenuta nella direttiva 70/156/CEE, allegato Ia), nota (Z)] delle categorie N2 > 7,5 t e N3.

     Se in un veicolo di queste categorie con altre caratteristiche costruttive con riguardo alla carrozzeria non è possibile soddisfare dette prescrizioni usando uno specchio anteriore, al posto dello specchio si utilizza un dispositivo a telecamera e monitor. Se nemmeno questo sistema permette di ottenere un campo di visibilità sufficiente, al suo posto si utilizza qualsiasi altro dispositivo per la versione indiretta. Detto dispositivo deve essere in grado di rilevare un oggetto avente un'altezza di 50 cm e un diametro di 30 cm all'interno del campo di visibilità definito nella figura 11.

     (omissis)

     5.6.2. Tuttavia, se il conducente può vedere, tenendo conto delle ostruzioni dei montanti anteriori, una linea retta di 300 mm davanti al veicolo ad un'altezza di 1 200 dalla superficie del suolo tra il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che passa per il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente ed il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano situato 900 mm all'esterno del punto più esterno del veicolo dal lato opposto al lato del conducente, lo specchio anteriore della categoria VI non è obbligatorio.

     5.7. Nel caso di specchi composti da più superfici riflettenti di curvatura diversa o formanti un angolo fra loro, almeno una delle superfici riflettenti deve permettere di ottenere il campo di visibilità ed avere le dimensioni (cfr. punto 2.2.2 dell'allegato II) prescritte per la categoria dichiarata.

     5.8. Ostruzioni

     5.8.1. Retrovisori interni (categoria I)

     È ammessa una riduzione del campo di visibilità dovuta alla presenza di dispositivi quali poggiatesta, parasole, tergicristallo posteriore, sbrinatori e luce di arresto della categoria S3 o di componenti della carrozzeria quali montanti dei finestrini dei portelloni posteriori frazionati, a condizione che l'insieme di detti dispositivi non copra oltre il 15% del campo di visibilità prescritto, quando è proiettato su un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. L'ostruzione è misurata con i poggiatesta regolati nella posizione più bassa e con i parasole ripiegati.

     5.8.2. Specchi esterni (categorie II, III, IV, V e VI)

     Per i campi di visibilità sopra descritti non sono prese in considerazione le ostruzioni causate dalla carrozzeria e da taluni suoi elementi, quali maniglie delle porte, luci di porte, luci di ingombro, indicatori di direzione e paraurti posteriori, nonché elementi per la pulizia delle superfici riflettenti, a condizione che l'insieme di dette ostruzioni copra meno del 10% del campo di visibilità prescritto.

     5.9. Metodo di prova

     Il campo di visibilità viene determinato collocando potenti sorgenti luminose nei punti oculari ed esaminando la luce riflessa su uno schermo di controllo verticale. È ammesso l'uso di altri metodi equivalenti.

     Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi

     6. I dispositivi per la visione indiretta devono avere caratteristiche tali da permettere di osservare un oggetto critico all'interno del campo di visibilità descritto, tenendo conto della percezione critica.

     7. L'installazione di un dispositivo per la visione indiretta deve ostruire il meno possibile la visuale diretta del conducente.

     8. Per determinare la distanza di rilevamento dei dispositivi a telecamera e monitor per la visione indiretta, si usa il metodo descritto nell'appendice del presente allegato.

     9. Prescrizioni relative all'installazione del monitor La direzione di visione del monitor deve all'incirca coincidere con la direzione di visione dello specchio principale.

     10. I veicoli delle categorie M2 e M3 e i veicoli completi o completati delle categorie N2 > 7,5 t e N3 aventi una carrozzeria speciale per la raccolta dei rifiuti possono essere muniti di un dispositivo per la visione indiretta diverso da uno specchio nella parte posteriore della carrozzeria al fine di garantire il seguente campo di visibilità:

     10.1. Il campo di visibilità (figura n. 12) deve essere tale che il conducente possa vedere almeno una parte di strada piana e orizzontale delimitata dai seguenti piani:

     - dal piano verticale allineato con il punto più esterno della parte posteriore del veicolo completo e perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo,

     - dal piano verticale parallelo al piano precedente e situato dietro a questo ad una distanza di 2000 mm (rispetto alla parte posteriore del veicolo),

     - da due piani verticali longitudinali paralleli al piano verticale longitudinale mediano definiti dai lati più esterni del veicolo.

     10.2. Se in un veicolo di queste categorie non è possibile soddisfare le prescrizioni di cui al punto 10.1 servendosi di un dispositivo a telecamera e monitor possono essere utilizzati altri dispositivi per la visione indiretta. In tal caso il dispositivo deve essere in grado di rilevare un oggetto avente un'altezza di 50 cm e un diametro di 30 cm all'interno del campo di visibilità definito al punto 10.1.

     (omissis)

     Appendice

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

Tavola di concordanza di cui all'articolo 6

 

Direttiva 71/127/EEC modificata

Presente direttiva

-

Articolo 1

-

Articolo 2

Articolo 1

-

Articolo 2

-

Articolo 3

-

Articolo 4

-

Articolo 5

-

Articolo 6

-

Articolo 7

Articolo 3

Articolo 8

-

-

Articolo 4

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 5

-

Articolo 6

-

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Allegato I

Allegato I

Appendice 1 dell'allegato I

Appendice 1 dell'allegato II

-

Appendice 1 dell'allegato I

-

Appendice 2 dell'allegato I

-

Appendice 3 dell'allegato I

-

Appendice 4 dell'allegato I

-

Appendice 5 dell'allegato I

Appendice 2 dell'allegato I

Appendice 6 dell'allegato I

Allegato II

Allegato II, A

-

Allegato II, B

Appendice 1 dell'allegato II

Appendice 1 dell'allegato II

-

Appendice 2 dell'allegato II

Appendice 2 dell'allegato II

-

Appendice 3 dell'allegato II

Allegato I e appendice 5 dell'allegato I

Allegato III

Appendice 2 dell'allegato I

-

Allegato III

Appendice dell'allegato III

Appendice dell'allegato III

-

Appendice 4 dell'allegato I

-

Allegato IV

 


[1] Allegato così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/27/CE.

[2] Allegato così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2005/27/CE.