§ 3.3.757 - Direttiva 7 aprile 2003, n. 28.
Direttiva n. 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:07/04/2003
Numero:28


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 3.3.757 - Direttiva 7 aprile 2003, n. 28.

Direttiva n. 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 aprile 2003, n. L 90).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, modificata dalla direttiva 2001/7/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE menzionano gli allegati A e B dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente noto come ADR, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001.

     (2) L'ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.

     (3) L'allegato C contiene riferimenti ai marginali che devono essere trasformati in punti.

     (4) Risulta quindi necessario modificare gli allegati alla direttiva 94/55/CE.

     (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati alla direttiva n. 94/55/CE sono modificati come segue:

     1) L'allegato A è sostituito dal testo seguente:

     «ALLEGATO A

     Disposizioni dell'allegato A all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”.

     NB: Il testo delle modifiche della versione del 2003 dell'allegato A all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

     2) L'allegato B è sostituito dal testo seguente:

     «ALLEGATO B

     Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”.

     NB: Il testo delle modifiche della versione del 2003 dell'allegato B all'ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

     3) L'allegato C è modificato conformemente all'allegato C alla presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

     Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO C

 

     1. Al punto 2, invece di “è il marginale 10 599 dell'allegato B” leggere “è il capitolo 1.9 dell'allegato A”.

     2. Al punto 4, invece di “è il marginale 2 211 dell'allegato A” leggere “è costituito dalle definizioni di “bombola”, “tubo”, “fusto a pressione”, “contenitore criogenico” e “incastellatura di bombole” di cui alla sezione 1.2.1 dell'allegato A”.

     3. Al punto 5, invece di “sono i marginali 2 010 e 10 602 degli allegati A e B” leggere “sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato A”.».