§ 3.3.754 - Direttiva 21 marzo 2003, n. 19.
Direttiva n. 2003/19/CE della Commissione che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva n. 97/27/CE del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:21/03/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     


§ 3.3.754 - Direttiva 21 marzo 2003, n. 19.

Direttiva n. 2003/19/CE della Commissione che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva n. 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 26 marzo 2003, n. L 79).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 2001/85/CE, è una delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano quindi alla direttiva 97/27/CE.

     (2) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 97/27/CE, occorre modificare e precisare talune sue disposizioni per garantirne un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri.

     (3) La direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale, modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, permette di aumentare le dimensioni autorizzate di taluni veicoli a motore e in particolare la lunghezza massima degli autobus. Al fine di permettere l'omologazione CE dei veicoli che raggiungono la lunghezza massima autorizzata, è necessario modificare in modo corrispondente la direttiva 97/27/CE.

     (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati da I a IV della direttiva n. 97/27/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, in relazione a veicoli conformi alla direttiva 97/27/CE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le masse e le dimensioni:

     a) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N e O, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;

     b) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N e O, di attribuire le masse ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione a norma dell'allegato IV (quando richiesto);

     c) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di tali veicoli.

     2. A decorrere dal 1° ottobre 2004, gli Stati membri cessano di rilasciare un'omologazione CE e possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo delle categorie M2, M3, N o O, per motivi concernenti le masse e le dimensioni, se non sono rispettate le disposizioni della direttiva 97/27/CE, come modificata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva fa salve le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 97/27/CE e non preclude l'estensione di tali omologazioni a norma della direttiva in base alla quale sono state rilasciate.

 

          Art. 4.

     Fino al 9 marzo 2005, il Regno Unito e il Portogallo possono rifiutare nel proprio territorio il rilascio di un'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, o rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita, la messa in circolazione e l'uso di un veicolo, o non considerarne valido il certificato di conformità a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, se il veicolo non soddisfa i criteri di manovrabilità di cui all'articolo 8 bis della direttiva 96/53/CE.

 

          Art. 5.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 6.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     GLI ALLEGATI DA I A IV DELLA DIRETTIVA N. 97/27/CE SONO COSÌ MODIFICATI:

 

     A. L'allegato I è modificato come segue:

     1) Dopo il titolo del punto 2 è inserita la frase seguente:

     «Le definizioni figuranti nell'allegato I (comprese le note a piè di pagina) e nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE si applicano alla presente direttiva.»

     2) Il punto 2.4.1 è modificato come segue:

     a) Il sesto e il settimo trattino sono sostituiti dai seguenti:

     «- specchi e altri dispositivi per la visione indiretta,

     - dispositivi di aiuto alla visione,».

     b) Il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo trattino sono sostituiti dai seguenti:

     «- gradini di accesso e maniglie,

     - protezioni di gomma e dispositivi analoghi,

     - piattaforme di sollevamento, rampe di accesso e attrezzature analoghe in ordine di marcia, di lunghezza non superiore a 300 mm, purché non aumentino la capacità di carico del veicolo,».

     c) Sono aggiunti il tredicesimo e il quattordicesimo trattino seguenti:

     «- aste di presa dei veicoli a propulsione elettrica,

     - parasole esterni.»

     3) Il punto 2.4.2 è modificato come segue:

     a) Il settimo trattino è sostituito dal seguente:

     «- specchi e altri dispositivi per la visione indiretta,».

     b) Sono aggiunti l'undicesimo e il dodicesimo trattino seguenti:

     «- dispositivi di aiuto alla visione,

     - dispositivi retraibili di guida laterale montati su autobus e autopullman, destinati ad essere utilizzati in sistemi di veicoli guidati, se non retratti.»

     4) Al punto 2.4.3, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

     «- pantografi o aste di presa in posizione sollevata.»

     5) Al punto 2.4.4, il secondo trattino, è sostituito dal seguente:

     «- i dispositivi di cui al punto 2.4.1,».

     6) Il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

     «2.5. per “massa del veicolo in ordine di marcia” si intende la massa definita nell'allegato I, punto 2.6 della direttiva 70/156/CEE

     7) La seconda frase del punto 2.6 è sostituita dalla seguente:

     «La categoria del veicolo è determinata in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE

     8) I punti 2.7, 2.8 e 2.9 sono sostituiti dai seguenti:

     «2.7. per “massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse (m)” si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore del veicolo.

     Nel caso dei veicoli della categoria N1, la massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse o degli assi posteriori non può essere superata di più del 15 % e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile non può essere superata di più del 10 % o, se tale valore è superiore, di 100 kg; questa disposizione si applica solo nel caso di un veicolo trattore per rimorchi, purché la velocità di esercizio sia limitata a non più di 80 km/h.

     Il costruttore del veicolo specifica nel manuale dell'utente la limitazione di velocità o altre condizioni di esercizio.

     2.8. per “massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (µ)” si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico verticale che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore del veicolo.

     2.9. per “massa rimorchiabile” si intende il carico totale trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del veicolo o dei veicoli rimorchiati.»

     9) Il punto 2.11 è sostituito dal seguente:

     «2.11. per “massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore” si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile sul punto di aggancio per costruzione del veicolo a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarata dal costruttore. Per definizione, tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco del veicolo a motore.»

     10) Il punto 2.13 è sostituito dal seguente:

     «2.13. per “massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (MC)” si intende la massa totale di una combinazione di veicolo a motore e rimorchio (o rimorchi) dichiarata dal costruttore. Nel caso di combinazioni con semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, è utilizzata la massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse del rimorchio anziché la massa massima a carico tecnicamente ammissibile (M).»

     11) Il punto 2.19 è sostituito dal seguente:

     «2.19. per “tipo di veicolo” si intendono i veicoli che non differiscono in aspetti fondamentali quali:

     - il costruttore,

     - aspetti fondamentali relativi alla costruzione e alla progettazione quali:

     - per i veicoli delle categorie M2 e M3:

     - telaio/carrozzeria autoportante, piano unico/due piani, rigido/snodato (differenze ovvie e fondamentali),

     - numero di assi,

     - per i veicoli della categoria N:

     - telaio/sottoscocca (differenze ovvie e fondamentali),

     - numero di assi,

     - per i veicoli della categoria O:

     - telaio/carrozzeria autoportante (differenze ovvie e fondamentali), rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,

     - sistema di frenatura: rimorchio non frenato/con freni ad inerzia/con freno di tipo continuo,

     - numero di assi.

     Ai fini del presente punto non sono considerati essenziali gli aspetti relativi alla costruzione e alla progettazione quali, in particolare, l'interasse, il tipo di asse, le sospensioni, lo sterzo, i pneumatici e le relative modifiche del dispositivo correttore di frenata degli assi, oppure l'aggiunta o la soppressione di valvole di riduzione in relazione alle configurazioni dei trattori per semirimorchi e degli autocarri, né gli elementi connessi al telaio (per esempio motore, serbatoi, trasmissione ecc.).»

     12) Il punto 7.2 è sostituito dal seguente:

     «7.2. Misurazione delle dimensioni

     La lunghezza, la larghezza e l'altezza fuoritutto sono misurate secondo le disposizioni del punto 2.4 sul veicolo/sui veicoli in ordine di marcia presentati in base al punto 3.3.

     Se le dimensioni misurate differiscono di più dell'1 % da quelle dichiarate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, le dimensioni misurate sono utilizzate ai fini delle seguenti prescrizioni e il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.3. I valori limite indicati nell'allegato I della direttiva 96/53/CE non possono però essere superati.»

     13) I punti 7.4.2.5 e 7.4.2.5.1 sono sostituiti dai seguenti:

     «7.4.2.5. Quando il veicolo è carico fino alla sua massa M secondo ciascuna delle relative situazioni descritte ai punti 7.4.2.5.1 o 7.4.2.5.2, la massa corrispondente al carico applicato sull'asse “i” non deve essere superiore alla massa Mi di tale asse, e la massa corrispondente al carico che grava sull'asse unico o gruppo di assi “j” non deve essere superiore alla massa µj.

     7.4.2.5.1. Distribuzione uniforme della massa significa che il veicolo in ordine di marcia, con una massa di 75 kg posizionata su ciascun sedile passeggeri e con il carico utile distribuito in modo uniforme nella parte destinata al trasporto di merci, è carico fino alla sua massa M.»

     14) I punti 7.4.2.5.1.1 e 7.4.2.5.1.2 sono soppressi.

     15) Il punto 7.4.2.5.2 è sostituito dal seguente:

     «7.4.2.5.2. In caso di distribuzione estrema della massa (carico non uniforme), il costruttore deve dichiarare le posizioni estreme ammissibili possibili del baricentro del carico utile e/o struttura e/o finiture interne (ad esempio da 0,50 m a 1,30 m davanti al primo asse posteriore), con il veicolo in ordine di marcia - con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri - carico fino alla sua massa M.»

     16) I punti da 7.4.2.5.2.1 a 7.4.2.5.3.2 sono soppressi.

     17) Il punto 7.4.3.2 è sostituito dal seguente:

     «7.4.3.2. La massa del veicolo in ordine di marcia sommata alla massa Q moltiplicata per il numero dei posti a sedere e in piedi, nonché alle masse WP, B e BX definite al punto 7.4.3.3.1 e alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, se un dispositivo di attacco è montato dal costruttore, non deve essere superiore alla massa M.»

     18) Il punto 7.4.3.3.1 è sostituito dal seguente:

     «7.4.3.3.1. Il veicolo in ordine di marcia è caricato con: una massa corrispondente al numero P di posti a sedere, di massa Q; una massa corrispondente al numero SP di posti in piedi, di massa Q distribuita in modo uniforme sulla superficie disponibile per i posti in piedi S1; se del caso, una massa WP distribuita in modo uniforme su ciascun posto per sedie a rotelle; una massa uguale a B (kg) distribuita in modo uniforme nei vani bagagli; una massa uguale a BX (kg) distribuita in modo uniforme sulla superficie del tetto adibita al trasporto bagagli, dove:

     P è il numero dei posti a sedere;

     S1 è la superficie per posti in piedi. Nel caso dei veicoli delle classi III o B, S1 = 0;

     SP, dichiarato dal costruttore, non deve essere superiore al valore S1/Ssp, dove Ssp è la superficie convenzionale prevista per un posto in piedi specificata di seguito nella tabella;

     WP (kg) è il numero di posti per sedie a rotelle moltiplicato per 250 kg, che rappresenta la massa di una sedia a rotelle e del suo utilizzatore;

     B (kg), dichiarato dal costruttore, corrisponde ad un valore numerico non inferiore a 100 x V. Comprende i vani bagagli e i portabagagli montati all'esterno del veicolo.

     V è il volume totale dei vani bagagli in m3. Ai fini dell'omologazione di un veicolo di classe I o A, non è preso in considerazione il volume dei vani bagagli accessibili solo dall'esterno del veicolo.

     BX, dichiarato dal costruttore, corrisponde a un valore numerico non inferiore a 75 kg/m2. Per i veicoli a due piani, non equipaggiati per il trasporto di bagagli sul tetto, BX è uguale a zero.

     Q e Ssp corrispondono ai valori riportati nella seguente tabella:

 

Classe del veicolo

Q (kg) massa di un passeggero

Ssp (m2/passeggero) superficie convenzionale per un posto in piedi

Classi I e A

68

0,125

Classe II

71 (*)

0,15

Classi III e B

71 (*)

Nessun posto in piedi

(*) Compresi 3 kg di bagaglio a mano.»

 

     19) Sono inseriti i seguenti punti da 7.4.3.3.2 a 7.4.3.3.2.3:

     «7.4.3.3.2. Nel caso di un veicolo con capacità di posti a sedere variabile, superficie disponibile per posti in piedi (S1) e/o attrezzato per il trasporto di sedie a rotelle, i requisiti di cui ai punti 7.4.3.2 e 7.4.3.3 sono determinati per ciascuna delle situazioni seguenti:

     7.4.3.3.2.1. tutti i possibili posti a sedere occupati seguiti dalla restante superficie per posti in piedi (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore, se raggiunta) e, se resta spazio, dai posti per sedie a rotelle occupati;

     7.4.3.3.2.2. tutte le possibili superfici per posti in piedi occupate (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore) seguite dai restanti posti a sedere e, se resta spazio, dai posti per sedie a rotelle occupati;

     7.4.3.3.2.3. tutti i possibili posti per sedie a rotelle occupati, seguiti dalla restante superficie per posti in piedi (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore, se raggiunta) e dai restanti posti a sedere occupati.»

     20) Il punto 7.4.3.4 è sostituito dal seguente:

     «7.4.3.4. Quando il veicolo è in ordine di marcia o carico come precisato al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico sull'asse o sul gruppo di assi anteriori non deve essere inferiore alla percentuale della massa del veicolo in ordine di marcia o della massa massima a carico tecnicamente ammissibile “M” indicata nella seguente tabella:

 

Classi I e A

Classe II

Classi III e B

Rigido

Snodato

Rigido

Snodato

Rigido

Snodato

20

20

25 (1)

20

25(1)

20

(1) Ridotta al 20 % per i veicoli a tre assi delle classi II e III con assi sterzanti.»

 

     21) È inserito il punto 7.4.3.5 seguente:

     «7.4.3.5. Qualora un veicolo debba essere omologato per più classi, i punti 7.4.3.2 e 7.4.3.3 si applicano a ciascuna classe.»

     22) Il titolo del punto 7.4.4 è sostituito dal seguente:

     «7.4.4. Requisiti per i caravan.»

     23) La seconda frase del punto 7.6.1 è sostituita dalla seguente:

     «Per i veicoli a motore e i semirimorchi muniti di dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto 2.14), questo requisito si applica anche con l'asse/gli assi sollevabili in posizione sollevata o l'asse/gli assi scaricabili in posizione di scarico. Non si applica ai dispositivi destinati a facilitare l'avviamento, quali gli assi sollevabili rispondenti ai requisiti di cui al punto 3.5 dell'allegato IV.»

     24) I punti 7.6.2, 7.6.3 e 7.6.4 sono sostituiti dai seguenti:

     «7.6.2. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie N

     A veicolo fermo e con le ruote sterzanti orientate in modo tale che, se il veicolo si mette in movimento, il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza.

     Quando il veicolo avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50 m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,80 m (cfr. figura B) in caso di veicolo rigido o di più di 1,20 m.

     Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse, questo requisito si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (come definita al punto 2.14). Per i veicoli della categoria N con gli assi sollevabili in posizione sollevata o gli assi scaricabili in posizione di scarico, la distanza è di 1,00 m anziché di 0,80 m.

     7.6.3. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie M2 o M3

     A veicolo fermo, è tracciato con una linea sul suolo un piano verticale tangente a lato del veicolo e orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide sono allineate al piano.

     Quando il veicolo entra, seguendo una linea retta, nella corona circolare di cui al punto 7.6.1, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,60 m (cfr. figure C e D).

     7.6.4. Le prescrizioni di cui ai punti da 7.6.1 a 7.6.3 possono anche essere verificate, a richiesta del costruttore, con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione geometrica.

     Se, a richiesta del costruttore, i veicoli della categoria N senza assi posteriori sterzanti sono verificati in base alle loro caratteristiche geometriche, un veicolo è considerato conforme alle prescrizioni di cui al punto 7.6.2 se il suo sbalzo posteriore non è superiore al 60 % dell'interasse.»

     25) La figura C del punto 7.6.3 è sostituita dalla seguente:

     Fig. C

     (Omissis)

     26) Al punto 7.6.3 è aggiunta la figura D seguente:

     Fig. D

     (Omissis)

     27) È inserito il punto 7.6.5 seguente:

     «7.6.5. Nel caso di veicoli incompleti, il costruttore dichiara le dimensioni massime ammissibili del veicolo che devono essere verificate rispetto ai requisiti di cui ai punti da 7.6.1 a 7.6.3.»

     28) I punti 7.8.1 e 7.8.2 sono sostituiti dai seguenti:

     «7.8.1. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t deve essere almeno pari al 10 % della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile o, se tale valore è superiore, a 1 000 kg.

     7.8.2. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 t deve essere almeno pari al 4 % della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile o, se tale valore è inferiore, a 25 kg.»

     29) Il punto 7.10 è sostituito dal seguente:

     «7.10. Rapporto potenza motore/massa massima

     I veicoli a motore devono poter generare una potenza motore pari ad almeno 5 kW/t della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli. Nel caso dei trattori stradali la potenza motore deve essere pari almeno a 2,2 kW/t. La potenza motore è misurata in base alle disposizioni della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio.»

 

     B. L'allegato II è modificato come segue:

     1) Il punto 0.2 è sostituito dal seguente:

     «0.2. Tipo».

     2) Il punto 13 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     C. L'allegato III è modificato come segue:

     Nell'addendum è inserito il punto 1.24.3 seguente:

     «1.24.3. Numero di posti per sedie a rotelle per i veicoli delle categorie M2 e M3 (2)».

 

     D. L'allegato IV è modificato come segue:

     1) Il punto 1.3.3 è soppresso.

     2) Il punto 2.2.1 è modificato nel modo seguente:

     a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) per i veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 t, destinati unicamente a trainare rimorchi con dispositivo di frenatura ad inerzia: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo oppure, per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 7.5 dell'allegato I), tale massa moltiplicata per 1,5, con un massimo di 3,5 t;»

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) per i veicoli destinati a trainare rimorchi, esclusi i semirimorchi, dotati di un dispositivo di frenatura continua: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo moltiplicata per 1,5.»

     3) Al punto 2.2.1 è soppressa l'ultima frase del primo comma («purché siano soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva 96/53/CE»).

     4) La seconda frase del punto 3.2 è sostituita dalla seguente:

     «A tal fine, l'asse sollevabile o scaricabile è abbassato fino al suolo o scaricato automaticamente se l'asse o gli assi più vicini del gruppo o l'asse anteriore del veicolo a motore sono carichi alla loro massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.»

     5) Il punto 3.3 è soppresso.

     6) Al punto 3.5.1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

     «- dopo la messa in marcia del veicolo a motore e prima che esso superi la velocità di 30 km/h, l'asse deve riabbassarsi al suolo o ricaricarsi automaticamente.»