§ 3.3.734 - Direttiva 2 maggio 2001, n. 30.
Direttiva n. 2001/30/CE della Commissione recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:02/05/2001
Numero:30


Sommario
Art. 1.      La direttiva 96/77/CE è modificata come segue:
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° giugno 2002. [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.734 - Direttiva 2 maggio 2001, n. 30.

Direttiva n. 2001/30/CE della Commissione recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

(G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 146).

 

Art. 1.

     La direttiva 96/77/CE è modificata come segue:

     Nell'allegato è inserito il testo dell'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° giugno 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° giugno 2002 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).